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REGOLAMENTO REGIONALE 08 novembre 2021 , n. 1

REGOLAMENTO REGIONALE IN MATERIA DI ACCESSO ALL'IMPIEGO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 315 dell' 8 novembre 2021

Capo II
SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI
Art. 23
Avvio dei lavori
1. I componenti della commissione esaminatrice e il segretario, prima di iniziare i lavori, prendono visione dell'elenco dei candidati ammessi e verificano l'insussistenza delle cause di incompatibilità, sottoscrivendo apposita dichiarazione.
2. Analoga dichiarazione è sottoscritta dai componenti della sottocommissione, dai membri aggiunti e dai supplenti, qualora intervengano.
3. La commissione avvia i lavori con il seguente ordine:
a) esamina il bando, le norme regolamentari, gli indirizzi e le direttive impartite in materia;
b) stabilisce, in relazione al numero delle domande presentate e se non è già stabilito nel bando, se e con quali modalità organizzative svolgere la preselezione;
c) prende atto del termine massimo previsto per il procedimento e stabilisce, in accordo con il Responsabile del procedimento, il termine per la consegna della graduatoria finale di merito;
d) stabilisce, se non sono previsti nel bando, il diario e la sede delle prove;
e) avvia la discussione per definire i criteri e le modalità per la valutazione dei titoli e per l'espletamento delle prove di selezione.
Art. 24
Preselezione
1. La preselezione può essere svolta:
a) prima dell'insediamento della commissione esaminatrice. La preselezione sarà espletata da un soggetto esterno specializzato in selezione del personale individuato dall'Ente con le modalità previste dalla normativa vigente in materia;
b) dopo l'insediamento della commissione esaminatrice. La preselezione sarà effettuata dalla commissione direttamente o, qualora lo ritenga opportuno, con il supporto, in tutto o in parte, di un soggetto esterno specializzato la cui individuazione resta di competenza dell'Ente.
2. Il soggetto esterno specializzato è tenuto al rispetto delle direttive impartite dalla commissione che adotterà adeguate modalità di controllo per assicurare il buon andamento della procedura.
3. I candidati collocati in posizione utile al termine della preselezione sono ammessi alla prova successiva con provvedimento del Responsabile del Servizio competente.
Art. 25
Corso-concorso
1. Il corso-concorso consiste nell'ammissione, previa selezione, ad un percorso formativo con esame finale abbinato alla valutazione di titoli o ad ulteriori prove selettive. In relazione alle caratteristiche ed alla complessità della selezione l'esame finale del percorso formativo potrà essere svolto dalla commissione o dal soggetto esterno che ha curato la formazione, nel rispetto delle direttive impartite dall'Amministrazione.
2. I contenuti e la durata del percorso formativo sono definiti in relazione alle caratteristiche delle professionalità da coprire.
3. Il corso-concorso si conclude con la formulazione di una graduatoria di merito finalizzata all'assunzione dei vincitori, per la copertura dei posti previsti dal bando, avuto a riferimento quanto disposto dagli artt. 36 e 37.
Art. 26
Convocazione dei candidati alle prove d'esame
1. I candidati vengono convocati, di norma, tramite avviso pubblico sul sito internet dell'Ente, da pubblicarsi nella data stabilita nel bando.
2. Detta convocazione può già essere contenuta nel provvedimento di indizione della procedura concorsuale.
3. Il calendario delle prove deve essere comunicato almeno venti giorni prima della data di svolgimento delle stesse.
4. Per assicurare maggiore celerità al procedimento, la convocazione alla prova scritta o alla prova tecnica o pratico-attitudinale può contenere anche la convocazione alla prova orale, nel rispetto del termine previsto. In relazione all'esiguità del numero dei candidati la commissione può stabilire di effettuare la prova orale nello stesso giorno dedicato alla prova scritta, tecnica o pratico-attitudinale.
5. Nella predisposizione del calendario delle prove si terrà conto dei giorni festivi e dei giorni di festività religiose secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
6. Qualora per cause di forza maggiore non sia possibile lo svolgimento di una o più prove, il Presidente della commissione comunica il rinvio, anche in forma orale, ai candidati presenti. In tal caso il segretario della commissione certifica la presenza dei candidati e gli stessi vengono riconvocati per sostenere la prova secondo il nuovo calendario. Non sono ammessi a sostenere la prova ulteriori candidati.
Art. 27
Personale di sorveglianza
1. Nel caso in cui il numero dei candidati lo renda necessario, la commissione può essere coadiuvata da personale individuato dal Responsabile del Servizio competente, tra i dipendenti dell'Ente o soggetti esterni, per l'identificazione dei candidati, l'assistenza e la vigilanza nella sede delle prove. Detto personale osserva le direttive impartite dal Presidente della commissione per gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura concorsuale.
Art. 28
Predisposizione delle prove
1. La commissione predispone le prove da sottoporre ai candidati il giorno del loro svolgimento, immediatamente prima del loro inizio. La commissione può decidere di provvedere alla predisposizione delle prove con l'anticipo strettamente necessario adottando modalità idonee a garantirne la segretezza.
2. Prima dell'inizio della prova la commissione determina il tempo massimo per lo svolgimento e lo comunica ai candidati. I candidati vengono inoltre informati che durante la prova:
a) non devono comunicare tra loro, verbalmente o per iscritto, né mettersi in relazione con altri salvo che con i membri della commissione o con il personale di sorveglianza;
b) è ammessa la consultazione di testi o strumenti solo se preventivamente autorizzati dalla commissione e possono essere utilizzati solo materiali forniti dalla commissione.
3. Il concorrente che contravviene alle disposizioni impartite è escluso dalla prova, a giudizio insindacabile della commissione.
4. La commissione informa i candidati delle modalità con cui verranno comunicati gli esiti delle prove, i punteggi riportati, l'ammissione alle prove successive o la non ammissione.
Art. 29
Ausili
1. Per il candidato portatore di handicap che ne abbia fatto richiesta sono predisposti, a cura dell'Ente, gli ausili ed i presidi logistici necessari per garantire parità di trattamento nel corso delle prove.
2. La commissione stabilisce, in tal caso, le modalità di svolgimento delle prove e gli eventuali tempi aggiuntivi necessari secondo criteri di ragionevolezza.
3. I soggetti addetti all'assistenza sono tenuti a prestare la dichiarazione di mancanza di incompatibilità di cui all'art. 9, a riprodurre fedelmente le indicazioni del candidato e ad osservare le direttive impartite dal Presidente di commissione.
Art. 30
Valutazione delle prove
1. La commissione definisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove prima dello svolgimento delle stesse, in modo da garantire uniformità di trattamento. Detti criteri, che devono essere verbalizzati, costituiscono la motivazione dei punteggi attribuiti.
2. Il punteggio attribuito a ciascuna prova risulta dalla media aritmetica dei voti espressi da ciascun commissario avente diritto al voto.
3. In ciascuna prova prevista dal concorso, il candidato deve conseguire il punteggio minimo definito nel bando pena esclusione dalle successive fasi. Nel caso di più prove, il bando deve prevedere le modalità con cui i singoli punteggi contribuiscono al punteggio finale.
4. Per i test a risposta multipla possono essere predisposte modalità automatizzate ed informatizzate di correzione.
Art. 31
Valutazione dei titoli
1. Il bando può prevedere la valutazione di titoli culturali e professionali attinenti professionalità oggetto della selezione.
2. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli, ivi compreso quello attribuito alle particolari esperienze professionali, non può essere superiore al punteggio massimo complessivamente conseguibile nelle prove d'esame.
3. Nel caso di procedura selettiva per titoli ed esami la valutazione dei titoli precede, di norma, le prove d'esame e deve essere comunicata ai candidati prima dell'effettuazione delle prove. È tuttavia possibile effettuare la valutazione dei titoli dopo lo svolgimento delle prove scritte, prima dell'avvio della correzione.
Art. 32
Valutazione di particolari esperienze professionali
1. Il bando di concorso, per titoli ed esami, può prevedere, con l'attribuzione di apposito punteggio, la valorizzazione di particolari esperienze professionali svolte presso l'Ente per almeno tre anni, non oltre gli ultimi dieci.
2. A tal fine il bando di concorso può prevedere l'esclusiva valutazione delle suddette esperienze ovvero l'attribuzione ad esse di un punteggio fino al doppio di quello previsto per analoghe esperienze svolte al di fuori dell'Ente. Il bando articolerà detto punteggio tenuto conto della specifica professionalità oggetto della selezione.
3. I periodi di servizio civile volontario e di effettivo servizio militare, se relativi ad attività attinenti alle posizioni lavorative oggetto del concorso, sono valutati come servizio prestato presso pubbliche amministrazioni.
4. I periodi di servizio civile volontario espletati ai sensi della normativa regionale vigente e che abbiano dato luogo alla registrazione della relativa dichiarazione di competenza sul "libretto formativo del cittadino" possono essere valorizzati, per la copertura di professionalità attinenti, con l'attribuzione di uno specifico punteggio aggiuntivo.
Art. 33
Svolgimento delle prove scritte
1. La commissione formula almeno una terna di quesiti o tracce numerati e siglati da tutti i componenti della commissione, ciascuno chiuso in una busta priva di qualunque segno di riconoscimento.
2. La prova è sorteggiata da uno dei candidati presenti. Il Presidente stabilisce le modalità di comunicazione della prova sorteggiata e di quelle non estratte.
3. Qualora non si effettui l'immediata correzione degli elaborati, il segretario della commissione provvede alla custodia degli stessi, garantendone anche l'integrità, secondo le indicazioni impartite dal Presidente.
Art. 34
Svolgimento delle prove tecniche o pratico-attitudinali
1. La commissione deve predisporre la prova in modo da assicurare a tutti i candidati l'uso degli stessi materiali, di macchine o strumenti che forniscano le medesime prestazioni e di ogni materiale necessario per lo svolgimento della prova stessa. La prova può svolgersi, se necessario, in più sedi e in date diverse.
2. Se la natura della prova lo consente, la valutazione può essere effettuata anche al termine della prova di ciascun candidato. In tale caso, al termine di ogni giornata devono essere affissi gli esiti relativi a tutti i candidati esaminati.
3. Nel verbale deve essere riportata una descrizione sintetica delle modalità di espletamento della prova del candidato e della valutazione attribuita.
4. Per le prove pratico-attitudinali possono essere utilizzate metodologie e standard riconosciuti finalizzati a valutare, anche in forma comparativa, le capacità, le attitudini e le motivazioni individuali dei candidati.
Art. 35
Svolgimento delle prove orali
1. La commissione stabilisce l'ordine con il quale esaminare i candidati e ne dà comunicazione agli stessi. Detta comunicazione può essere effettuata, se il numero lo consente, anche immediatamente prima dell'inizio della prova.
2. Le prove si svolgono in locali aperti al pubblico. L'accesso è disciplinato secondo le modalità previste dal Presidente.
3. Il Presidente stabilisce le modalità più idonee per la formulazione di quesiti ai candidati. Il segretario della commissione predispone, per ciascun candidato, una scheda nella quale riportare le domande proposte e la durata della prova. Detta scheda sarà firmata per conoscenza dal candidato al termine della prova.
4. Dopo la prova il pubblico eventualmente presente è invitato ad uscire dalla sala e la commissione procede alla valutazione apponendo il punteggio attribuito al candidato sulla relativa scheda ed allegando la stessa al verbale.
5. Al termine di ogni giornata devono essere affissi gli esiti relativi a tutti i candidati esaminati.
6. Le prove orali possono essere svolte a distanza in modalità telematica garantendo ai candidati e al pubblico interessato la conoscenza anticipata delle regole tecniche di partecipazione.
Art. 36
Conclusione dell'attività della commissione
1. La commissione formula la graduatoria finale di merito con l'indicazione del punteggio riportato da ciascun candidato in ciascuna prova.
2. Nelle procedure concorsuali ove è prevista la valutazione dei titoli, la graduatoria finale è formata sommando anche il punteggio assegnato ai titoli.
3. La graduatoria, unitamente ai verbali delle sedute, è trasmessa al Responsabile del procedimento che prende atto delle operazioni e verifica la regolarità del procedimento espletato dalla commissione stessa.
4. In caso siano riscontrate delle irregolarità il Responsabile del procedimento rinvia gli atti alla commissione che procede ad un riesame ed assume le decisioni conseguenti.
5. Nel caso vengano riscontrati meri errori materiali, il responsabile del procedimento effettua direttamente la correzione, informandone la commissione esaminatrice. Il Presidente controfirma la modifica apportata. Si provvede ad informare i candidati interessati dalle modifiche apportate.
6. Gli atti sono successivamente trasmessi al Responsabile del Servizio competente, per l'approvazione della graduatoria finale.
Art. 37
Conclusione della procedura concorsuale
1. La graduatoria formulata dalla commissione in esito al punteggio riportato dai candidati nelle prove d'esame e nella valutazione dei titoli, se prevista, è approvata con provvedimento del Responsabile del Servizio competente in materia di reclutamento del personale.
2. Nel caso di candidati classificatisi in graduatoria a parità di punteggio, il Responsabile del procedimento provvede a sciogliere la parità applicando il titolo di preferenza previsto all'art. 16 comma 5, del presente regolamento.
3. Il Responsabile del procedimento verifica inoltre la presenza, tra i candidati idonei, di candidati aventi diritto alle riserve di legge di cui all'art. 16, se ed in quanto previste dal bando.
4. Il Responsabile del Servizio competente provvede all'applicazione delle preferenze e delle riserve, approva la graduatoria finale e dichiara i vincitori.
5. La graduatoria finale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito Internet dell'Ente. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti. Sono fatte salve eventuali diverse modalità di pubblicazione previste dal bando, o dalla legge.
6. La graduatoria conserva validità per un termine di due anni dalla data della sua approvazione.
Art. 38
Procedura di assunzione
1. I vincitori della procedura concorsuale sono convocati per l'assunzione in servizio secondo l'ordine della graduatoria finale di merito.
2. L'Amministrazione invita i vincitori a dichiarare nuovamente il possesso dei requisiti generali per l'accesso agli organici regionali, già dichiarati nella domanda di ammissione, e a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro nei termini e secondo le disposizioni previste dalla normativa contrattuale vigente.
Art. 39
Modalità semplificate di svolgimento delle prove concorsuali
1. Le prove concorsuali e le eventuali prove preselettive possono essere svolte con modalità semplificate prevedendo la partecipazione dei candidati a distanza con erogazione e correzione delle stesse mediante l’ausilio di sistemi informatici e telematici.
2. Qualora le prove siano svolte con le modalità di cui al comma 1, il bando o gli avvisi pubblicati sul sito Internet dell'Ente o le convocazioni individuali dei candidati alle prove d’esame, comprese le preselezioni, dovranno specificare le norme tecniche per la partecipazione alle prove stesse.
3. Le prove con le modalità di cu al comma 1, potranno essere svolte tramite il supporto di un soggetto esterno specializzato. In tale caso al soggetto incaricato possono essere affidate anche le attività di riconoscimento dei candidati ammessi alla preselezione e alle prove, la somministrazione delle prove a distanza e la vigilanza del corretto rispetto delle norme tecniche e comportamentali impartite ai candidati per lo svolgimento delle prove.

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