REGOLAMENTO REGIONALE 08 novembre 2021 , n. 1
REGOLAMENTO REGIONALE IN MATERIA DI ACCESSO ALL'IMPIEGO REGIONALE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 315 dell' 8 novembre 2021
TITOLO IV
ALTRE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO
Art. 40
Assunzioni con avviamento degli iscritti alle liste di collocamento
1.
Per l'assunzione di lavoratori con avviamento degli iscritti alle liste di collocamento, ai sensi dell'
art. 16 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), l'Ente, previa pubblicizzazione della procedura selettiva, richiede all'Ufficio competente il relativo avviamento specificando:
a)
il titolo di studio richiesto e gli eventuali ulteriori requisiti;
b)
la categoria e la professionalità richiesta;
c)
la sede di lavoro prevista;
d)
i posti riservati ai lavoratori aventi diritto alle riserve, ai sensi della vigente normativa.
2.
L'Amministrazione verifica il possesso dei requisiti generali previsti per l'accesso, relativamente ai candidati iscritti o avviati dal competente ufficio per il collocamento, al momento dell'assunzione.
3.
Entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione di avviamento, l'Ente convoca i candidati alle prove per la verifica dell'idoneità alla copertura della professionalità programmata. L'assunzione deve essere comunicata all'Ufficio competente entro cinque giorni dalla sottoscrizione del contratto.
Art. 41
Assunzioni riservate a categorie protette
1.
L'assunzione obbligatoria dei soggetti disabili di cui all’
art. 1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) avviene tramite richiesta degli iscritti nelle apposite graduatorie all'ufficio competente ovvero tramite la stipula di convenzioni ai sensi della normativa vigente.
2.
Nei casi di avviamento le prove per la verifica dell'idoneità alla copertura della professionalità richiesta devono essere espletate entro quarantacinque giorni dall'avviamento. L'esito deve essere comunicato all'Ufficio competente entro cinque giorni dalla conclusione della prova.
3.
Nelle procedure per assunzioni di personale disabile, l'accertamento della permanenza dello stato di invalidità e l'idoneità fisica alle mansioni è effettuato dalla competente commissione medica.
4.
Con delibera adottata dalla Giunta Regionale sono disciplinate le assunzioni riservate dei soggetti disabili di cui all'
art. 1 della L. 68/1999 e degli altri soggetti riservatari ai sensi della normativa vigente.
Art. 42
Assunzioni con contratto di formazione e lavoro e relativa trasformazione
1.
Le disposizioni del presente regolamento, per la Regione Emilia-Romagna, si applicano anche alle procedure selettive per assunzioni con contratto di formazione lavoro.
2.
Possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro coloro che sono in possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 2, oltre ai requisiti specifici previsti dalla normativa vigente in materia.
3.
Il contratto di formazione lavoro è trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato al verificarsi delle seguenti condizioni:
a)
avvenuta programmazione di fabbisogni professionali analoghi a quelli oggetto del contratto di formazione e lavoro;
b)
completamento e valutazione positiva del percorso formativo previsto;
c)
valutazione positiva del Responsabile della struttura di assegnazione in merito ai risultati professionali ed alle attitudini dimostrate nel corso del rapporto di lavoro.
4.
A seguito della trasformazione del contratto di formazione e lavoro in contratto di lavoro a tempo indeterminato, il dipendente non effettua il periodo di prova.
Art. 43
Modalità di attuazione di concorsi unici tra la Regione ed altre amministrazioni
1.
La Giunta regionale disciplina, con convenzione, le modalità per l'attuazione di concorsi unici tra la Regione, gli enti del Sistema delle Amministrazioni Regionali e le altre Pubbliche Amministrazioni.
2.
Sono elementi della convenzione:
a)
attribuzione, ad uno degli enti, della responsabilità della redazione del bando di concorso, della gestione del procedimento e delle relative controversie;
b)
oneri di spesa del concorso;
c)
modalità di assegnazione dei vincitori e degli idonei del concorso agli enti sottoscrittori della convenzione;
d)
durata della convenzione.