REGOLAMENTO REGIONALE 24 febbraio 2022 , n. 1
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CANONI DOVUTI ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE COINVOLTE DAGLI ATTRAVERSAMENTI E DAI PARALLELISMI DI LINEE FERROVIARIE DI PROPRIETÀ REGIONALE, AFFIDATE IN CONCESSIONE AL GESTORE DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA REGIONALE.
BOLLETTINO UFFICIALE n. 49 del 24 febbraio 2022
Articolo 1
Oggetto
1.
Il presente regolamento, che dà attuazione all’articolo 23bis,
comma 1, della legge regionale 2 ottobre 1998 n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), ha per oggetto:
a)
la regolamentazione dei canoni dovuti per l'occupazione delle aree coinvolte dagli attraversamenti di linee ferroviarie di proprietà regionale e affidate dalla Regione Emilia-Romagna, tramite concessione o altro atto amministrativo, al gestore della infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale;
b)
la regolamentazione dei canoni di occupazione per l'attraversamento e l'utilizzo delle aree di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novembre 2000 (Individuazione e trasferimento alle regioni delle risorse per l’esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli articoli 8 e 12 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 in materia di trasporto pubblico locale);
c)
la regolamentazione delle spese per opere di sistemazione del sedime ferroviario nonché per la sistemazione ed il ripristino dello stato dei luoghi;
d)
la disciplina delle sanzioni amministrative per la mancata ottemperanza a quanto previsto nel presente regolamento.
2.
Per gli interventi di cui alle precedenti lettere a) e b), sono dovuti i canoni annui e le spese di istruttoria previsti nel presente regolamento.
3.
I canoni annui riferiti all'occupazione delle aree coinvolte da attraversamenti già disciplinati e autorizzati in data precedente a quella dell’entrata in vigore del presente regolamento, sono aggiornati dal gestore dell’infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale all’entrata in vigore del regolamento.
Articolo 2
Delega al gestore dell’infrastruttura
1.
È delegata al gestore dell’infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale, di cui all’
articolo 18 della legge regionale 2 ottobre 1998 n. 30, la stipulazione della convenzione tra le parti interessate per disciplinare ulteriormente l’attraversamento o l’utilizzo delle aree ferroviarie di proprietà regionale oggetto del presente regolamento.
Articolo 3
Riscossione dei canoni
1.
Ai sensi della
Legge Regionale 2 ottobre 1998 n. 30, i canoni previsti dal regolamento, sono introitati direttamente dal gestore della infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale, nei modi e nei termini da esso stabiliti, ed utilizzati dallo stesso, esclusivamente, per il miglioramento della infrastruttura ferroviaria.
Articolo 4
Durata delle convenzioni
1.
La convenzione tra le parti interessate, per regolamentare gli attraversamenti delle linee ferroviarie in concessione al gestore della rete ferroviaria di proprietà regionale di cui ai punti a) e b) dell’
articolo 1 del regolamento , può avere la durata massima di nove anni eventualmente rinnovabile di nove anni in nove anni, nei modi e nei termini definiti dal gestore dell’infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale.
Articolo 5
Competenze di altre Amministrazioni
1.
Rimangono inalterati gli obblighi e le procedure previste nel
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) nonché le competenze del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e dell’Agenzia Nazionale della Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali in tutti i casi in cui l’utilizzo delle aree da parte di soggetti terzi richieda un preventivo parere ai fini della sicurezza dell’esercizio ferroviario ovvero un’autorizzazione o un nulla osta di loro competenza.
Articolo 6
Valore canoni
1.
Per l'occupazione delle aree coinvolte da attraversamento e parallelismi di aree appartenenti alla consistenza delle linee ferroviarie di proprietà regionale con infrastrutture e opere civili, impianti tecnici, impianti tecnologici nonché per l'occupazione delle dette aree con manufatti e opere varie, si applicano i canoni di cui all’Allegato A del regolamento.
2.
Il valore dei canoni per l'occupazione è calcolato per tipologia di attraversamenti e di infrastruttura, tenendo conto di una quota fissa minima per gli attraversamenti fino a 20,00m e per i parallelismi (solo se in area di proprietà regionale) fino a 50,00 metri, e di una quota variabile legata alla lunghezza dell’attraversamento o del parallelismo se superiore rispettivamente a 20,00 metri e 50,00 metri, come riportato nell’Allegato A.
3.
I valori dei canoni definiti nell’Allegato A sono annualmente aggiornati in rapporto alle variazioni dell’indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati consolidato il precedente anno.
Articolo 7
Autorizzazione all’intervento
1.
Le domande di autorizzazione agli interventi devono essere inviate dai soggetti richiedenti al gestore dell’infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale. Il gestore invia la documentazione alla competente struttura della Regione Emilia-Romagna, contestualmente al proprio assenso, ai fini della sicurezza ferroviaria, come previsto dalla normativa nazionale. Ai fini della attuazione della semplificazione e della dematerializzazione dell’attività della pubblica amministrazione, le procedure di richiesta e di rilascio dell’autorizzazione all’intervento devono essere svolte informaticamente, tramite il ricorso a procedure riconosciute e certificate.
2. La documentazione, inviata dal gestore dell’infrastruttura ferroviaria alla Regione deve contenere i seguenti elaborati:
a)
domanda del proprietario con richiesta del nulla osta (in bollo qualora previsto per legge);
b)
relazione tecnica descrittiva e, qualora necessaria, relazione di calcolo;
c)
planimetrie e sezioni trasversali in scala adeguata, con riporto delle distanze dai binari e delle quote interessanti l’attraversamento;
d)
particolari realizzativi e/o costruttivi che esplicitino, in modo chiaro, l’opera in progetto e le sue caratteristiche;
e)
dati catastali;
f)
copia della convenzione o dell'atto di sottomissione (in bollo qualora previsto per legge);
g)
assenso ai fini della sicurezza ferroviaria rilasciato dal gestore dell’infrastruttura ferroviaria regionale secondo quanto previsto dalla normativa nazionale.
3.
Nel caso in cui siano riscontrate le condizioni per un parere favorevole, la Regione rilascia il nulla osta inviandolo al gestore dell’infrastruttura ferroviaria.
4.
Il presente regolamento non si applica agli attraversamenti di linee ferroviarie di proprietà regionale con passaggi a livello a raso privati, per i quali trova applicazione quanto previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 753 , dal codice della strada, dalla normativa specifica di settore e da documenti previsti dal Sistema di Gestione della Sicurezza in vigore presso il Gestore Infrastruttura Ferrovie Emilia-Romagna (GI FER).
5.
Nel caso in cui la domanda di autorizzazione possa essere accolta soltanto a seguito di recinzione o delimitazione di aree di proprietà regionale, è obbligo del richiedente provvedere al frazionamento catastale delle suddette aree, che rimarranno, comunque, di proprietà regionale. Ogni spesa e onere afferente agli adempimenti catastali è a carico esclusivo del richiedente, anche nel caso in cui si tratti di pubblica amministrazione.
Articolo 8
Richiesta di modifica di interferenze già autorizzate
1.
In caso di modifiche sostanziali nella tipologia o nell’ubicazione degli impianti già autorizzati dal servizio regionale competente, le stesse dovranno essere oggetto di ulteriore approvazione tramite la presentazione di una nuova istanza negli stessi termini previsti nell’articolo 7.
2.
Non necessitano di ulteriore approvazione le modifiche di modesta entità che si configurino, con riferimento alla sicurezza ferroviaria, come migliorative rispetto ai limiti minimi previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 753 e dalle direttive ministeriali di settore. In tal caso, rimane in capo al richiedente l’obbligo di fornire, al gestore dell’infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale, la documentazione progettuale aggiornata allo stato finale.
Articolo 9
Regolarizzazione di interventi d’urgenza e somma urgenza
1.
Il gestore dell’infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale ha facoltà, nelle more dell’autorizzazione di cui all’articolo 7, di intervenire direttamente ovvero di autorizzare l’intervento di eventuali altri soggetti proprietari o gestori di utenze o beni immobili interferenti con le linee ferroviarie ricadenti nella presente disciplina, in caso di eventi che si configurino quali interventi d’urgenza o somma urgenza, ai sensi della vigente normativa sui lavori pubblici.
2.
L’intervento diretto ovvero l’autorizzazione ad intervenire, di cui al comma 1, deve essere formalizzato dal gestore dell’infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale, con ricorso alle procedure informatiche riconosciute e certificate, mediante la stesura di un verbale in cui siano illustrati i motivi e le cause dell’intervento. Tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla data di redazione del verbale il gestore dell’infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale deve provvedere alla regolarizzazione della autorizzazione d’urgenza o di somma urgenza di cui al comma 1, mediante la presentazione, alla struttura competente della Regione Emilia-Romagna, della documentazione di cui all’articolo 7, con allegata copia del verbale.
Articolo 10
Procedimento amministrativo
1.
Le procedure di rilascio del nulla osta relativo agli attraversamenti vengono gestite, in termini di avvio e conclusione del procedimento, richiesta dei pareri o di documentazione integrativa, coerentemente a quanto previsto dalla
legge regionale 6 settembre 1993 n. 32(Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso).
Articolo 11
Rendicontazione alla Regione Emilia-Romagna
1.
Entro il primo marzo di ogni anno, il gestore dell’infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale invia alla competente struttura della Regione Emilia-Romagna, un rendiconto dell’ammontare dei canoni percepiti nell’anno solare precedente, articolato per linee ferroviarie e degli introiti per le eventuali sanzioni comminate ai sensi dell’articolo 16.
Articolo 12
Mancato pagamento dei canoni e decadenza dell’autorizzazione
1.
In caso di mancato versamento del canone da parte del soggetto proprietario o richiedente dell’interferenza, per un periodo pari o superiore a due annualità, il gestore dell’infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale dichiara la decadenza dell’autorizzazione con provvedimento assunto in contradditorio con l’interessato, entro trenta giorni dall’accertamento dei fatti o delle condizioni previste. La pronuncia di decadenza dell’autorizzazione comporta la revoca della relativa convenzione.
2.
Il gestore dell’infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale esercita il potere di accertamento e di revoca definitiva dell’autorizzazione e della correlata convenzione.
3.
A seguito della pronuncia di decadenza di cui al comma 1, l’eventuale successiva regolarizzazione dell’interferenza da parte del proprietario o richiedente può essere svolta solo nei modi previsti dall’articolo 7.
4.
All’entrata in vigore del regolamento, per eventuali situazioni di inadempienza già pendenti da più di due anni, il gestore dell’infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale può procedere immediatamente, secondo quanto previsto dal comma 1.
5.
In caso di spoglio ovvero di limitazione o turbativa del possesso delle aree facenti parte della consistenza ferroviaria di proprietà regionale, al gestore dell’infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale è riconosciuta la facoltà di agire utilizzando gli strumenti propri della tutela possessoria.
Articolo 13
Spese per le opere di sistemazione del sedime ferroviario
1.
Qualora l’esecuzione dell’interferenza preveda la rimozione temporanea del sedime ferroviario o parte di esso, oltre ai canoni per l'occupazione di cui all’articolo 1 lettere a) e b) gli operatori sono tenuti ad eseguire le opere di sistemazione delle aree specificamente coinvolte dagli interventi effettuati.
Articolo 14
Azione di verifica opere di sistemazione e ripristino dello stato dei luoghi
1.
Il gestore dell’infrastruttura ferroviaria regionale, attraverso personale tecnico incaricato, verifica l’esattezza della esecuzione delle opere di sistemazione e ripristino dello stato dei luoghi che dovessero rendersi necessarie in conseguenza degli attraversamenti e/o della rimozione temporanea del sedime ferroviario.
2.
Laddove si dovessero verificare dei vizi di esecuzione, il gestore dell’infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale intima, per iscritto, all’operatore, di effettuare le opere non regolarmente eseguite e, in caso di inadempienza, vi provvede direttamente mediante impresa appaltatrice con addebito delle relative spese, maggiorate secondo quanto indicato dall’articolo 15. La presenza di vizi di esecuzione è segnalata con apposito verbale all’operatore e comunicata, tempestivamente, per conoscenza, alla Regione Emilia-Romagna.
Articolo 15
Intervento da parte del gestore dell’infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale per inadempienze dell’operatore
1.
Nei casi di inadempienza dell’operatore, come previsti all’
articolo 14 del regolamento , il gestore dell’infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale interviene con propri mezzi e risorse o con imprese appaltatrici, per sanare direttamente, in vece dell’operatore, tutte le situazioni indicate dal suddetto articolo.
2.
Per quanto riguarda l'ultimazione dei lavori di sistemazione e ripristino dello stato dei luoghi che dovessero rendersi necessari a seguito di attraversamento o rimozione temporanea del sedime ferroviario di cui agli articoli 13 e 14, allo scadere del decimo giorno di ritardo rispetto al previsto termine di ultimazione dei lavori, il gestore dell’infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale può intervenire in sostituzione dell’operatore per eliminare situazioni di pericolo o per il protrarsi di lavorazioni incomplete.
3.
Gli oneri da addebitare all’operatore inadempiente, per le opere eseguite, sono computati secondo l'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche o Tariffe di prestazioni e lavori del Gestore Infrastruttura Rete Ferrovie Italiane (GI RFI), secondo la situazione accertata dal GI FER, vigenti senza alcun ribasso e con una maggiorazione del venti per cento sull'importo dei lavori per spese generali. La maggiorazione è pari al quaranta per cento per interventi da effettuare con urgenza, al trenta per cento per lavoro festivo, al cinquanta per cento per lavoro straordinario notturno dalle ore 22.00 alle ore 6.00 e al quindici per cento per lavoro notturno.
4.
Il gestore dell’infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale procede alla messa in mora dell’operatore mediante comunicazione fax o pec, adempimento che consente di attivare l'impresa individuata dal gestore dell’infrastruttura ferroviaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino.
5.
Le spese sostenute dal gestore dell’infrastruttura ferroviaria per eseguire le opere di sistemazione e ripristino dello stato dei luoghi sono addebitate all’operatore.
6.
Il gestore dell’infrastruttura ferroviaria notifica al contravventore, l'ammontare delle spese sostenute, comprensive delle maggiorazioni di cui al comma 3 del presente articolo, ingiungendo al medesimo, di rimborsare al gestore dell’infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale, le stesse, entro quindici giorni dalla notifica. Ove tale termine decorra inutilmente, ferme restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al
regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).
Articolo 16
Sanzioni
1.
Le sanzioni per le infrazioni al presente regolamento sono disciplinate dal comma 2 dell’art 23 bis della
l.r. n. 30 del 1998. Le attività connesse all'accertamento ed alla contestazione delle violazioni nonché l’applicazione delle relative sanzioni amministrative sono disciplinate dalla
legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
2.
Non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall’
articolo 13 della legge regionale 28 aprile 1984 n. 21.
3.
Le irregolarità commesse prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, entro un anno dalla emanazione dello stesso, possono essere sanate a spese del richiedente. Decorso inutilmente detto lasso di tempo, si procederà all’applicazione delle sanzioni previste ai commi precedenti.
4.
I proventi derivati dall’accertamento delle violazioni di cui al presente articolo sono introitati direttamente dal gestore dell’infrastruttura di proprietà regionale. Le somme dovranno essere utilizzate, esclusivamente, per il miglioramento del servizio ferroviario e/o delle infrastrutture ferroviarie.
Articolo 17
Attività sostitutiva della Regione Emilia-Romagna
1.
Nel caso di decadenza della concessione di gestione della linea ferroviaria senza ulteriore subentro di altro soggetto, i canoni per l'occupazione e gli altri introiti riferiti al presente regolamento verranno direttamente introitati dalla Regione Emilia-Romagna.
2.
In caso di reiterato mancato adempimento di quanto espressamente previsto dall’articolo 11 e dagli altri articoli del presente regolamento, da parte del gestore dell’infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale, rimane salva la facoltà dell’Amministrazione Regionale di incamerare direttamente i canoni e gli altri introiti di cui al presente regolamento, nei modi e nei termini dalla stessa stabiliti.
Articolo 18
Entrata in vigore
1.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
Il presente regolamento sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Annessi:
Articolo 1
Oggetto
1.
Il presente regolamento, che dà attuazione all’articolo 23bis,
comma 1, della legge regionale 2 ottobre 1998 n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), ha per oggetto:
a)
la regolamentazione dei canoni dovuti per l'occupazione delle aree coinvolte dagli attraversamenti di linee ferroviarie di proprietà regionale e affidate dalla Regione Emilia-Romagna, tramite concessione o altro atto amministrativo, al gestore della infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale;
b)
la regolamentazione dei canoni di occupazione per l'attraversamento e l'utilizzo delle aree di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novembre 2000 (Individuazione e trasferimento alle regioni delle risorse per l’esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli articoli 8 e 12 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 in materia di trasporto pubblico locale);
c)
la regolamentazione delle spese per opere di sistemazione del sedime ferroviario nonché per la sistemazione ed il ripristino dello stato dei luoghi;
d)
la disciplina delle sanzioni amministrative per la mancata ottemperanza a quanto previsto nel presente regolamento.
2.
Per gli interventi di cui alle precedenti lettere a) e b), sono dovuti i canoni annui e le spese di istruttoria previsti nel presente regolamento.
3.
I canoni annui riferiti all'occupazione delle aree coinvolte da attraversamenti già disciplinati e autorizzati in data precedente a quella dell’entrata in vigore del presente regolamento, sono aggiornati dal gestore dell’infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale all’entrata in vigore del regolamento.