REGOLAMENTO REGIONALE 30 novembre 2023 , n. 2
MODIFICHE AL
REGOLAMENTO REGIONALE 31 OTTOBRE 2007, N. 2 (REGOLAMENTO PER LE OPERAZIONI DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI DIVERSI DA QUELLI SENSIBILI E GIUDIZIARI DI TITOLARITÀ DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, DELL’AGREA, DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE, DELL’AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER, DELL’IBACN E DEI COMMISSARI DELEGATI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE NEL TERRITORIO REGIONALE)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 335 del 30 novembre 2023
Art. 2
Sostituzione dell'
articolo 1 del regolamento regionale n. 2 del 2007
1.
L’
articolo 1 del regolamento regionale n. 2 del 2007 è sostituito dal seguente:
Art. 1
Oggetto
1.
Il presente regolamento disciplina, a norma del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito “GDPR”, e dell’
articolo 2 ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), le operazioni di comunicazione e di diffusione dei dati personali diversi dai dati di cui agli
articoli 9 e
10 del Regolamento UE 2016/679, che non sono già disciplinate puntualmente dall’
articolo 2 ter del d.lgs. n. 196 /2003 e del cui trattamento sono titolari, nell'ambito delle rispettive competenze, i seguenti soggetti (di seguito i "Titolari" ):
a)
Giunta della Regione Emilia-Romagna (di seguito "Giunta" );
b)
Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna;
c)
Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (di seguito "AGREA" );
d)
Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
e)
Agenzia regionale per l'acquisto di beni e servizi - Intercent-ER (di seguito "Intercent-ER");
f)
Commissari delegati alla gestione delle emergenze nel territorio regionale, nominati dal Governo con provvedimenti legislativi d'urgenza o dal Capo del Dipartimento della Protezione civile;
g)
Agenzia regionale per il lavoro.
2.
Il presente regolamento non disciplina l'attività di diffusione effettuata dalle strutture della Giunta e dell'Assemblea legislativa che effettuano attività giornalistica, a cui si applica il codice deontologico dei giornalisti.
3.
Sono fatti salvi gli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza, previsti dalle leggi statali e regionali.”.