REGOLAMENTO REGIONALE 30 novembre 2023 , n. 2
MODIFICHE AL
REGOLAMENTO REGIONALE 31 OTTOBRE 2007, N. 2 (REGOLAMENTO PER LE OPERAZIONI DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI DIVERSI DA QUELLI SENSIBILI E GIUDIZIARI DI TITOLARITÀ DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, DELL’AGREA, DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE, DELL’AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER, DELL’IBACN E DEI COMMISSARI DELEGATI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE NEL TERRITORIO REGIONALE)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 335 del 30 novembre 2023
Art. 8
Sostituzione dell’
articolo 8 del regolamento regionale n. 2 del 2007
1.
L’
articolo 8 del regolamento regionale n. 2 del 2007 è sostituito dal seguente:
“Art. 8
Pubblicazione delle graduatorie nel BURERT e sul sito web istituzionale dei Titolari
1.
I Titolari possono pubblicare nel BURERT e diffondere sui rispettivi siti web istituzionali, per finalità di trasparenza, le graduatorie adottate nelle materie di propria competenza e a seguito di procedure comparative finalizzate all'affidamento di incarichi. La pubblicazione deve limitarsi ai dati relativi ai soli soggetti idonei e vincitori e ai dati necessari quali, di norma, cognome e nome, luogo di esercizio dell'attività e punteggio conseguito.
2.
Nelle graduatorie regionali degli aspiranti medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, sia per l'ammissione ai corsi sia per il posto in convenzione, sono pubblicati i seguenti dati: cognome, nome, punteggio, possesso di specifico titolo, comune di residenza e titolo specifico di priorità in caso di pari merito.
3.
In caso di omonimia effettiva o potenziale può essere pubblicato il numero di protocollo o altro dato distintivo della domanda di partecipazione.”.