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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 31 gennaio 2024 , n. 1

Regolamento in materia di valutazione ex ante dell’impatto di genere sui progetti di legge regionale

BOLLETTINO UFFICIALE n. 27 del 31 gennaio 2024

Articolo 2
Ambito di applicazione dell’attività di “Valutazione ex ante”
1. Lo svolgimento della valutazione riguarda, di norma, i progetti di legge regionale che appaiono avere un impatto di genere diretto o indiretto, sulla base dei parametri di cui all’articolo 3.
2. La valutazione è svolta dal Nucleo Operativo d’impatto (NOI) di cui all’articolo 7 del presente regolamento, il quale si avvale anche delle informazioni e dei dati contenuti nel bilancio di genere redatto ai sensi della legge regionale n. 6 del 2014, del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) e degli elementi eventualmente riportati nella relazione illustrativa al progetto di legge o nella relativa bozza o nella scheda di analisi di impatto della regolazione, quando disponibile.
3. Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione della valutazione di impatto di genere ex ante (VIG) nonché le modalità di accesso al Nucleo (NOI).
4. Per i progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale, il Settore competente in materia di Affari legislativi della Giunta cura la trasmissione al Nucleo (NOI). La Giunta regionale può comunque dichiarare la sussistenza di motivate ragioni di urgenza nella relazione che accompagna il progetto di legge o in sede di approvazione del medesimo.
5. Per i progetti di legge di iniziativa dei consiglieri regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali, nonché per i progetti di legge di iniziativa popolare, la valutazione viene svolta per i progetti di legge di particolare rilevanza, come previsti dall’articolo 49 comma 1 del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa allorché questi abbiano un impatto di genere diretto o indiretto, ed è proposta dal Presidente della Commissione referente secondo quanto previsto dall’articolo 49 citato, anche su richiesta dei proponenti. L’iniziativa della Commissione è comunicata al Settore competente in materia di Affari legislativi dell’Assemblea legislativa, il quale cura la tempestiva trasmissione al Nucleo Operativo d’impatto (NOI) di cui all’articolo 7 del presente regolamento. Il presidente della Commissione può assegnare un termine ordinatorio per il compimento delle attività di valutazione, sentito il Nucleo (NOI) per valutare l’esistenza della necessaria copertura organizzativa.
6. Il Nucleo (NOI), sulla base dei parametri di cui all’articolo 3, verifica l’applicabilità della valutazione d’impatto di genere e procede se del caso alla valutazione; nel caso in cui non si proceda alla valutazione, il Nucleo lo comunica al Settore competente in materia di Affari legislativi della Giunta, fatta salva l’intervenuta dichiarazione di urgenza da parte della Giunta regionale medesima, oppure dell’Assemblea, qualora si tratti di progetti di legge di cui al comma 5.

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