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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 31 gennaio 2024 , n. 1

Regolamento in materia di valutazione ex ante dell’impatto di genere sui progetti di legge regionale

BOLLETTINO UFFICIALE n. 27 del 31 gennaio 2024

Articolo 4
Fasi dell’analisi per la valutazione di genere
1. La valutazione ex ante dell’impatto di genere (VIG) si articola nelle seguenti fasi:
a) analisi del contesto e individuazione dei problemi da affrontare, con riferimento all'area o settore di regolazione in cui si inserisce l'iniziativa normativa, tenendo conto delle esigenze e dei profili critici di tipo normativo, amministrativo, economico e sociale constatati nella situazione attuale, anche avendo riguardo al mancato conseguimento degli effetti attesi da altri provvedimenti vigenti, che motivano il nuovo intervento; individuazione dei potenziali destinatari, pubblici e privati, suddivisi per genere, dell'intervento e definizione della loro consistenza numerica; definizione degli obiettivi dell'intervento normativo, coerenti con l'analisi di cui sopra. Tale analisi si avvale del contributo della struttura competente per il progetto di legge regionale.
b) valutazione del progetto di legge regionale interessato sulla base dei parametri di cui all’articolo 3, alla luce degli indicatori di cui all’allegato A, e in coerenza con gli obiettivi generali e i criteri di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento.
2. Il NOI può specificare gli indicatori di cui all’allegato A, integrandoli con indicatori di contesto e di impatto specifici per l’oggetto del progetto di legge da approvare, anche con il supporto della struttura competente per il progetto di legge regionale e degli esperti esterni eventualmente nominati. Il NOI può aggiornare le modalità di applicazione degli indicatori di cui all’allegato A in relazione a cambiamenti nella disponibilità, nella frequenza di rilevazione e nella individuazione di dati più rappresentativi.
3. La Valutazione ex ante dell’impatto di genere e il bilancio di genere di cui all’ art. 36 della legge regionale n. 6 del 2014 sono strumenti strettamente correlati e contribuiscono alla valutazione dell’impatto di genere delle politiche regionali, anche attraverso l’integrazione dei relativi set informativi.
4. La valutazione di cui all’articolo 1, comma 1 del presente regolamento tiene conto degli esiti delle verifiche dell’impatto della regolamentazione (VIR) eventualmente realizzate, anche con riferimento a norme connesse per materia.
5. Il Nucleo NOI trasmette gli esiti della valutazione al Settore competente in materia di Affari legislativi della Giunta o dell’Assemblea a seconda che si tratti di progetti di legge di cui all’articolo 2 comma 4 o comma 5.

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