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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 31 gennaio 2024 , n. 1

Regolamento in materia di valutazione ex ante dell’impatto di genere sui progetti di legge regionale

BOLLETTINO UFFICIALE n. 27 del 31 gennaio 2024

Articolo 5
Obiettivi generali per la valutazione di impatto di genere sui progetti di legge regionale
1. In attuazione dell’articolo 42 bis, comma 3, e in particolare della lettera e), il processo di valutazione di cui all’articolo 1, comma 1, esamina la coerenza dei progetti di legge regionale rispetto agli obiettivi di cui all’articolo 42 bis comma 3, lettera a) e b) ed esamina in che modo i risultati attesi dal progetto di legge contribuiranno, in particolare, a:
a) porre fine alle violenze basate sul genere ed orientamento sessuale e, più in generale, ad ogni forma di discriminazione in base al sesso;
b) prevenire e contrastare gli stereotipi sessisti;
c) colmare il divario di genere in ambito sociale e nel mercato del lavoro;
d) promuovere la conciliazione dei tempi di vita e lavoro e la condivisione delle responsabilità di assistenza e cura;
e) riconoscere e valorizzare le forme di lavoro domestico e di cura non retribuite;
f) colmare il divario di genere in ambito retributivo e pensionistico;
g) raggiungere la parità nella partecipazione ai diversi settori economici;
h) garantire piena ed effettiva partecipazione femminile e pari opportunità di leadership a livello politico, economico e nella vita pubblica;
i) garantire accesso universale alla salute sessuale e riproduttiva.
2. L’interpretazione degli obiettivi generali di cui al comma 1 del presente articolo avviene in armonia con la normativa regionale, nazionale e dell’Unione Europea, nonché con le convenzioni internazionali applicabili in Italia in materia di pari opportunità e di contrasto alla violenza di genere.

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