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Documento vigente: Testo Coordinato

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DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 28 novembre 2007, n. 143

REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'EMILIA-ROMAGNA (1)

Art. 10
Attribuzioni del Presidente dell'Assemblea legislativa
1. Il Presidente rappresenta l'Assemblea e ne è l'oratore ufficiale.
2. Il Presidente tutela le prerogative dei consiglieri e la garanzia effettiva delle loro funzioni secondo quanto previsto dall'articolo 30 dello statuto; assicura il buon andamento dei lavori dell'Assemblea facendo osservare il regolamento; dirige la discussione e concede la facoltà di parlare nel rispetto dei tempi previsti per la durata di ciascun intervento; stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama i risultati.
3. Il Presidente informa il Presidente del Consiglio delle autonomie locali (CAL) dell'avvenuta iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea legislativa dei progetti di legge e di ogni altro atto sottoposto al parere consultivo del CAL; cura i rapporti con il Presidente del CAL per il corretto svolgimento del procedimento legislativo e per il rispetto dei tempi e dei poteri consultivi riconosciuti al CAL dallo statuto e dalla legge istitutiva.
4. Spettano altresì al Presidente:
a) la convocazione e la direzione dei lavori dell'Assemblea;
b) l'iscrizione all'ordine del giorno generale dell'Assemblea, la trasmissione ai consiglieri, alle commissioni ed alla Giunta dei progetti di legge, dei progetti di regolamento, delle proposte di legge alle Camere, delle proposte di provvedimenti amministrativi e di altri atti di competenza dell'Assemblea a lui presentati;
c) l'emanazione con decreto dei regolamenti interni dell'Assemblea di cui all'articolo 27, comma 4, dello statuto;
d) la trasmissione della richiesta di parere di conformità alla Consulta di garanzia statutaria di progetti di legge e di regolamento ai sensi dell'articolo 55;
e) la convocazione e la direzione dei lavori dell'Ufficio di presidenza;
f) la convocazione e la direzione dei lavori della Conferenza dei presidenti di gruppo;
g) ogni altro adempimento previsto dallo statuto o da altre norme.
5. Il Presidente assegna, così come previsto dall'articolo 24, alle commissioni permanenti competenti per materia - referenti, consultive - o a commissioni speciali i progetti di legge e in genere gli oggetti sui quali le commissioni sono chiamate a pronunciarsi e ne dà comunicazione ai consiglieri e alla Giunta. Può inoltre inviare alle commissioni relazioni, documenti e atti pervenuti all'Assemblea riguardanti le materie di loro competenza.
6. Il Presidente può delegare, permanentemente o transitoriamente, l'esercizio delle sue attribuzioni ad altri componenti dell'Ufficio di presidenza dandone comunicazione all'Assemblea.

Note del Redattore:

Il presente regolamento interno è stato emanato con decreto del Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 4 dicembre 2007, n. 1

La procedura relativa alla richiesta di parere di conformità allo Statuto è prevista all' art. 9 L.R. 4 dicembre 2007 n, 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria)

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