DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 28 novembre 2007, n. 143
REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'EMILIA-ROMAGNA
(1)
Art. 15
Attribuzioni del Presidente e dell'Ufficio di presidenza delle commissioni assembleari
1.
Il Presidente della commissione convoca in prima seduta i commissari, i quali procedono all'elezione dei vicepresidenti.
2.
Il Presidente della commissione convoca e presiede i lavori della commissione e mantiene i rapporti con il Presidente e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea. Il Presidente inoltre:
a)
propone alla commissione, sentito l'Ufficio di presidenza della commissione stessa, di nominare il relatore del progetto di legge; il nominativo del relatore è comunicato all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, a tutti i consiglieri e alla Giunta;
b)
sovrintende alle modalità di organizzazione dei lavori e al funzionamento della commissione, al fine di garantire il rispetto dei diritti e dei doveri dei singoli consiglieri;
c)
partecipa alle riunioni della Conferenza dei presidenti di gruppo ai sensi dell'articolo 16 e rappresenta le eventuali proposte o considerazioni della commissione stessa.
3.
I vicepresidenti coadiuvano il Presidente nella direzione della commissione. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito alternativamente dai vicepresidenti.
4.
Spetta all'Ufficio di presidenza delle commissioni:
a)
valutare gli atti e le proposte pervenute, anche da singoli consiglieri, e le richieste di precedenza della Giunta;
b)
predisporre l'ordine del giorno della seduta;
c)
proporre alla commissione, sentito il relatore, il calendario delle consultazioni, delle udienze conoscitive, delle audizioni e di ogni altra iniziativa.
Note del Redattore:
Il presente regolamento interno è stato emanato con decreto del Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 4 dicembre 2007, n. 1
La procedura relativa alla richiesta di parere di conformità allo Statuto è prevista all' art. 9 L.R. 4 dicembre 2007 n, 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria)