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Documento vigente: Testo Coordinato

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DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 28 novembre 2007, n. 143

REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'EMILIA-ROMAGNA (1)

Art. 18
Ordine del giorno dell'Assemblea legislativa
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 37 dello statuto, ai fini dell'organizzazione dei lavori il Presidente convoca periodicamente l'Ufficio di presidenza per deliberare, sentiti i Presidenti dei gruppi assembleari, il Presidente della Giunta, o il sottosegretario o un assessore delegato dal Presidente, l'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea sulla base del programma e del calendario deliberati. Stabilisce altresì gli argomenti da trattare in via prioritaria tra progetti di legge, atti o provvedimenti amministrativi e atti di indirizzo politico.
2. Nei casi previsti dall'articolo 31, comma 1, lettera e), dello statuto, l'Ufficio di presidenza può organizzare i lavori per sessioni tematiche, fatto salvo quanto previsto agli articoli 19 e 99.
3. Se uno dei Presidenti di gruppo dissente dalla decisione dell'Ufficio di presidenza, il calendario dei lavori ha egualmente corso, ma al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta prevista dal calendario è iscritta la discussione e la decisione sull'oggetto del dissenso. In tale discussione possono intervenire, per non più di cinque minuti, il dissenziente e un oratore a favore ed uno contro; si procede quindi al voto per alzata di mano senza dichiarazioni di voto.

Note del Redattore:

Il presente regolamento interno è stato emanato con decreto del Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 4 dicembre 2007, n. 1

La procedura relativa alla richiesta di parere di conformità allo Statuto è prevista all' art. 9 L.R. 4 dicembre 2007 n, 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria)

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