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Documento vigente: Testo Coordinato

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DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 28 novembre 2007, n. 143

REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'EMILIA-ROMAGNA (1)

Art. 20
Determinazione dei tempi della discussione delle leggi finanziaria, di bilancio e comunitaria
1. La Conferenza dei presidenti di gruppo, con voti pari almeno ai tre quarti dei componenti dell'Assemblea, determina il tempo complessivamente disponibile per la discussione in Assemblea del bilancio, della legge finanziaria, della legge tributaria, del rendiconto consuntivo e della legge per il periodico recepimento delle direttive e degli altri atti normativi comunitari. Se nella Conferenza dei presidenti di gruppo non si raggiunge il suddetto quorum, decide il Presidente dell'Assemblea.
2. Rispetto agli atti elencati nel comma 1, fatte salve le prerogative della commissione referente, ogni commissione in sede consultiva discute dei capitoli di propria competenza alla presenza degli assessori di riferimento. Si applica altresì l'articolo 34, comma 1, quarto periodo.
3. Il tempo complessivamente disponibile per la discussione, detratto il tempo assegnato ai relatori e alla Giunta, è suddiviso per una parte in misura uguale tra tutti i gruppi assembleari, per l'altra in misura ragguagliata alla consistenza numerica dei gruppi stessi tenendo conto delle eventuali componenti del gruppo misto. Agli interventi che si svolgono nella discussione così organizzata non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71.
4. Nella ripartizione di cui al comma 3, è comunque assegnato a ciascun gruppo, per la discussione dei progetti di legge, un tempo complessivo non inferiore a quello previsto per un intervento dall'articolo 71.
5. Nella ripartizione di cui al comma 3, il tempo riservato agli interventi dei relatori è stabilito distintamente per il relatore di maggioranza ai sensi dell'articolo 30 e per gli eventuali relatori di minoranza. Il tempo attribuito a questi ultimi è determinato in proporzione alla consistenza numerica dei gruppi che essi rappresentano e, comunque, complessivamente in misura non superiore al tempo attribuito al relatore di maggioranza.
6. Ciascun consigliere può intervenire in dichiarazione di voto finale per tre minuti in dissenso dal proprio gruppo.
7. Il Presidente dell'Assemblea, sentita la Conferenza dei presidenti di gruppo, stabilisce il termine entro il quale, in ogni caso, ed a prescindere da eventuali ulteriori richieste di intervento, la discussione contingentata si chiude per passare alle relative votazioni. In tal caso, dichiarata chiusa la discussione contingentata, non è più ammessa la presentazione di proposte di qualsiasi natura. Su richiesta del Presidente dell'Assemblea, la stessa può deliberare la prosecuzione ininterrotta della seduta fino al termine delle votazioni.
8. Quando i lavori dell'Assemblea sono organizzati con tempi contingentati, i consiglieri possono intervenire più di una volta, nel rispetto dei tempi complessivi assegnati.

Note del Redattore:

Il presente regolamento interno è stato emanato con decreto del Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 4 dicembre 2007, n. 1

La procedura relativa alla richiesta di parere di conformità allo Statuto è prevista all' art. 9 L.R. 4 dicembre 2007 n, 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria)

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