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Documento vigente: Testo Coordinato

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DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 28 novembre 2007, n. 143

REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'EMILIA-ROMAGNA (1)

Assegnazione alle commissioni assembleari - Pareri
1. Nelle funzioni previste all'articolo 38, comma 5, dello statuto, la commissione non può prendere in carico alcun oggetto che non sia stato iscritto all'ordine del giorno generale dell'Assemblea a norma dell'articolo 22 e assegnato ai sensi del presente articolo.
2. Il Presidente dell'Assemblea assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, i progetti di legge o di regolamento, le proposte di legge alle Camere e gli atti amministrativi. Se uno stesso oggetto investe materie che interessano più commissioni, il Presidente individua la commissione referente sulla base della competenza prevalente e indica le commissioni consultive ... .
3. Se una commissione è investita di un argomento in sede consultiva, sono possibili riunioni congiunte con la commissione referente.
4. Uno stesso oggetto non può essere assegnato in sede referente a più commissioni.
5. Di norma, l'esame di diversi progetti di legge di rilevante importanza o assegnati in sede redigente non si sovrappone in due diverse commissioni.
6. Le commissioni competenti, secondo quanto previsto al comma 2, quando sono sentite per disposizioni legislative o normative su atti della Giunta, esprimono il loro parere, anche comprensivo delle proposte di modifica approvate. La Giunta si esprime sulle proposte approvate dalla commissione; se la commissione esprime parere non favorevole sull'atto presentato, la Giunta può non conformarsi al parere, con apposita motivazione.
7. Se una commissione o il suo Ufficio di presidenza ritiene che un argomento non sia stato assegnato correttamente, il Presidente ne riferisce al Presidente dell'Assemblea per le decisioni conseguenti. Se si tratta di un progetto di legge, la medesima facoltà è riconosciuta anche al primo firmatario. Quando più commissioni si ritengono competenti, il Presidente dell'Assemblea decide uditi i Presidenti delle commissioni interessate.
8. I pareri in sede consultiva di cui ai commi 2 e 5 sono espressi:
a) per i progetti di legge entro quattordici giorni dalla nomina del relatore;
b) negli altri casi entro ventiquattro giorni dall'assegnazione dell'atto.
Sono fatti salvi diversi accordi dei Presidenti delle commissioni interessate. Nei casi d'urgenza, il Presidente dell'Assemblea può stabilire un termine più breve. Decorsi tali termini, la commissione referente procede all'esame dell'oggetto.
9. La commissione referente, se un progetto di legge determina variazioni di bilancio, lo trasmette alla commissione bilancio, affari generali e istituzionali. Il parere espresso dalla commissione bilancio, affari generali e istituzionali è allegato al parere per l'Assemblea.

Note del Redattore:

Il presente regolamento interno è stato emanato con decreto del Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 4 dicembre 2007, n. 1

La procedura relativa alla richiesta di parere di conformità allo Statuto è prevista all' art. 9 L.R. 4 dicembre 2007 n, 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria)

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