DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 28 novembre 2007, n. 143
REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'EMILIA-ROMAGNA
(1)
Art. 40
Informazione e promozione della partecipazione
1.
L'Assemblea legislativa promuove l'informazione, la conoscenza e la trasparenza delle procedure e degli atti regionali di sua competenza e opera per favorire la partecipazione dei cittadini e della collettività regionale all'attività istituzionale, al procedimento legislativo e alla definizione degli indirizzi politico-programmatici.
2.
Ai fini di cui al comma 1, l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, in attuazione dello statuto, delle leggi e degli atti d'indirizzo approvati dall'Assemblea, definisce le modalità di comunicazione e informazione ai cittadini e ai media delle attività dell'Assemblea e dei suoi organi; regola l'eventuale diffusione in diretta radiofonica, televisiva e telematica, dei lavori dell'Assemblea; opera per l'utilizzo ottimale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con particolare riferimento alla visibilità e all'implementazione del sito web dell'Assemblea, mantenendo costante nel tempo, in un'ottica di condivisione comunicativa, un elevato livello qualitativo di accessibilità dell'informazione, anche nelle sue possibili modalità interattive, indicando gli uffici preposti a tale funzione.
3.
In base a quanto previsto dall'articolo 14 dello statuto, l'Ufficio di presidenza opera anche per accrescere la trasparenza e l'informazione sull'attività dell'Assemblea la cui conoscenza, preventiva e successiva, possa contribuire a rendere possibile la partecipazione dei cittadini all'attività istituzionale.
4.
Secondo quanto previsto dall'articolo 15 dello statuto e dalle leggi regionali in merito all'associazionismo e alla partecipazione dei cittadini, l'Ufficio di presidenza opera e sovrintende all'attivazione delle modalità e degli istituti di partecipazione previsti e all'attuazione dei compiti che competono agli organi e agli uffici regionali.
5.
L'attività d'informazione, oltre che essere finalizzata alla conoscenza dell'attività istituzionale, costituisce un effettivo presupposto della partecipazione e deve, perciò, avere carattere di tempestività, di chiarezza, di completezza e di continuità. L'attività d'informazione comprende anche i contributi e le iniziative istituzionali dei consiglieri.
6.
La Conferenza dei presidenti di gruppo valuta i caratteri dell'informazione, della partecipazione e le attività svolte a tal fine e indica modifiche e proposte su cui decide l'Ufficio di presidenza.
7.
Le proposte di legge alle Camere, i progetti di legge o di regolamento e gli atti amministrativi di rilevante importanza di competenza dell'Assemblea sono immediatamente pubblicati sul Supplemento del Bollettino ufficiale della Regione ai fini d'informazione e documentazione.
Note del Redattore:
Il presente regolamento interno è stato emanato con decreto del Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 4 dicembre 2007, n. 1
La procedura relativa alla richiesta di parere di conformità allo Statuto è prevista all' art. 9 L.R. 4 dicembre 2007 n, 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria)