Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 28 novembre 2007, n. 143

REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'EMILIA-ROMAGNA (1)

CAPO III
Sindacato ispettivo
Art. 112
Presentazione e pubblicazione delle interrogazioni
1. L'interrogazione, presentata per iscritto al Presidente dell'Assemblea, consiste in una domanda rivolta alla Giunta concernente le competenze della Regione, per sapere se un fatto è vero, se alcuna informazione è pervenuta o è esatta, se la Giunta intende comunicare all'Assemblea documenti o notizie o ha preso o intende prendere alcun provvedimento su oggetti determinati, o comunque per sollecitare informazioni sull'attività dell'amministrazione regionale.
2. Le interrogazioni sono pubblicate in allegato al resoconto della seduta in cui sono state annunciate.
3. Nel presentare un'interrogazione il consigliere dichiara se intende ricevere risposta orale in commissione o risposta scritta. Nel caso di risposta in commissione, la commissione, esaurito lo svolgimento dell'interrogazione, comunica la risposta al Presidente che ne dà notizia all'Assemblea.
Art. 113
Svolgimento delle interrogazioni
1. Le risposte alle interrogazioni in commissione, di durata non eccedente i dieci minuti, possono essere precedute dalla relativa illustrazione e seguite dalla replica dell'interrogante per un tempo complessivo non superiore ai dieci minuti, per motivare se è o no soddisfatto.
2. Nel caso di interrogazione sottoscritta da più consiglieri, il diritto di illustrazione e replica spetta ad uno solo degli interroganti. Salvo diverso accordo fra gli interroganti, si intende che il diritto compete al primo firmatario.
3. La risposta orale in commissione deve essere data dal Presidente della Regione, dal sottosegretario alla presidenza o da un assessore, entro trenta giorni dall'assegnazione alla commissione.
4. La risposta scritta all'interrogazione deve pervenire al consigliere e, per conoscenza, al Presidente dell'Assemblea entro trenta giorni dall'annuncio in Aula. Il tempo può essere raddoppiato su richiesta al Presidente dell'Assemblea da parte di chi è tenuto alla risposta.
5. Il Presidente dell'Assemblea dà comunicazione in Aula della mancata risposta alle interrogazioni da parte della Giunta nei termini previsti dal presente articolo. Decorsi inutilmente trenta giorni da tale comunicazione, il Presidente dell'Assemblea richiama la Giunta per la risposta; decorsi ulteriori trenta giorni senza risposta, l'interrogazione può essere trasformata dal proponente in una mozione, che è inserita al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta della tornata assembleare successiva.
Interrogazioni di attualità a risposta immediata in Aula
1. Di norma all'inizio della prima seduta antimeridiana di ogni tornata dell'Assemblea, un consigliere per ogni gruppo può svolgere un'interrogazione a risposta immediata su questioni di particolare rilevanza sociale e politica o su questioni d'interesse regionale. Per i gruppi formati da almeno dieci consiglieri possono essere svolte due interrogazioni.
2. Il consigliere che rivolge un'interrogazione al Presidente della Regione deve presentare l'interrogazione, che consiste in una domanda formulata in modo chiaro e conciso su un argomento connotato da urgenza o particolare attualità, formalizzandola per iscritto al Presidente dell'Assemblea almeno ventiquattr'ore prima dell'inizio della seduta.
3. Nel caso in cui le richieste per gruppo siano più di quelle consentite dal comma 1, il Presidente tiene conto dell'ordine di presentazione o dell'intesa raggiunta tra i presentatori di ogni gruppo comunicata entro le ore dodici del giorno precedente. Il Presidente dell'Assemblea trasmette immediatamente al Presidente della Giunta e al sottosegretario le interrogazioni che saranno discusse in seduta. Le interrogazioni non trattate decadono.
4. All'interrogazione di attualità risponde il Presidente della Regione, il sottosegretario o un assessore per un tempo massimo di tre minuti. L'illustrazione della domanda e la replica non possono superare complessivamente i sei minuti.
Art. 115
Presentazione e pubblicazione delle interpellanze
1. L'interpellanza riguarda gli intendimenti e le scelte della Giunta e del Presidente della Regione, cui compete la risposta in Aula che può delegare al sottosegretario o all'assessore competente. L'interpellanza è volta a conoscere lo stato d'attuazione degli indirizzi approvati dall'Assemblea, i motivi e gli intendimenti della condotta della Giunta su determinati problemi o le sue valutazioni su fatti d'interesse regionale o in merito ad accordi sottoscritti con enti locali o altri soggetti pubblici e privati.
2. L'interpellanza è a risposta orale in Aula; è presentata per iscritto al Presidente dell'Assemblea. Le interpellanze sono pubblicate in allegato al resoconto della seduta in cui sono state annunciate.
3. Interpellante e Presidente della Regione o suo delegato possono in ogni momento concordare di trasformare l'interpellanza in interrogazione a risposta scritta, dandone informazione al Presidente dell'Assemblea.
Art. 116
Svolgimento delle interpellanze
1. All'interpellanza risponde, entro trenta giorni dall'annuncio in Aula, il Presidente della Regione, il sottosegretario o l'assessore competente per un tempo massimo di otto minuti. L'illustrazione dell'interpellanza e la replica non possono superare complessivamente gli otto minuti evidenziando anche la ragione per cui si è soddisfatti o meno della risposta.
2. Se l'interpellanza è sottoscritta da più consiglieri, il diritto di illustrazione compete ad uno solo degli interpellanti, come pure il diritto di replica. Salvo diverso accordo fra gli interpellanti, si intende che tali diritti competono al primo firmatario o, in sua assenza, nell'ordine agli altri firmatari.
3. Nel giorno fissato per lo svolgimento dell'interpellanza, la Giunta può dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo. In tal caso, contestualmente, la Giunta comunica il termine entro il quale provvederà a rispondere. Su tale dichiarazione l'interpellante può intervenire per due minuti.
4. Il Presidente dell'Assemblea decide quali interpellanze hanno priorità nella risposta, tenendo conto dell'ordine di presentazione, di un'opportuna ripartizione fra i consiglieri interpellanti e favorendo il raggruppamento delle risposte per materia e tenendo, altresì, conto delle indicazioni di cui al comma 5. Se vi è un elevato numero di interpellanze che non hanno ancora ricevuto risposta, la Conferenza dei presidenti di gruppo può decidere, sentita la Giunta, la convocazione di una seduta dell'Assemblea appositamente dedicata alla loro trattazione. In questo caso non è ammessa la discussione di altri argomenti e, in particolare, non sono applicabili gli articoli 64, comma 3, 67, commi 3 e 4, 68, 69, 75 e 76.
5. I Presidenti di gruppo, in sede di formazione dell'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea, possono indicare quali interpellanze hanno priorità nella risposta.
Art. 117
Tempo riservato alle interpellanze
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 114, di norma i primi sessanta minuti per ciascuna seduta antimeridiana e non meno di trenta minuti per ciascuna seduta pomeridiana sono dedicati allo svolgimento delle interpellanze.
2. La Conferenza dei presidenti di gruppo in casi eccezionali può decidere di non dare corso alle modalità previste dal comma 1. Il Presidente all'inizio dei lavori informa l'Assemblea delle motivazioni addotte per tale decisione.
Art. 118
Disposizioni comuni a interpellanze e interrogazioni
1. Entro due settimane dall'iscrizione all'ordine del giorno generale dell'Assemblea, la Giunta comunica a quali interpellanze o interrogazioni non intende rispondere, ritenendone il contenuto estraneo ai propri compiti d'istituto. Il Presidente dell'Assemblea ne dà notizia all'Assemblea, all'interpellante o all'interrogante e al Presidente della commissione competente secondo quanto disposto dall'articolo 68, comma 1, lettera c).
2. Il presentatore può sempre ritirare l'interpellanza o l'interrogazione fino al momento in cui la Giunta si accinge a rispondere. Se l'interpellanza o l'interrogazione è stata sottoscritta da più presentatori, il ritiro deve essere effettuato da tutti i presentatori.
3. L'assenza non preventivamente comunicata del presentatore comporta la dichiarazione, da parte del Presidente, di decadenza dell'interpellanza o dell'interrogazione.

Note del Redattore:

Il presente regolamento interno è stato emanato con decreto del Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 4 dicembre 2007, n. 1

La procedura relativa alla richiesta di parere di conformità allo Statuto è prevista all' art. 9 L.R. 4 dicembre 2007 n, 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria)

Espandi Indice