DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 28 novembre 2007, n. 143
REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'EMILIA-ROMAGNA
(1)
TITOLO II
ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Art. 10
Attribuzioni del Presidente dell'Assemblea legislativa
1.
Il Presidente rappresenta l'Assemblea e ne è l'oratore ufficiale.
2.
Il Presidente tutela le prerogative dei consiglieri e la garanzia effettiva delle loro funzioni secondo quanto previsto dall'articolo 30 dello statuto; assicura il buon andamento dei lavori dell'Assemblea facendo osservare il regolamento; dirige la discussione e concede la facoltà di parlare nel rispetto dei tempi previsti per la durata di ciascun intervento; stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama i risultati.
3.
Il Presidente informa il Presidente del Consiglio delle autonomie locali (CAL) dell'avvenuta iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea legislativa dei progetti di legge e di ogni altro atto sottoposto al parere consultivo del CAL; cura i rapporti con il Presidente del CAL per il corretto svolgimento del procedimento legislativo e per il rispetto dei tempi e dei poteri consultivi riconosciuti al CAL dallo statuto e dalla legge istitutiva.
4.
Spettano altresì al Presidente:
a)
la convocazione e la direzione dei lavori dell'Assemblea;
b)
l'iscrizione all'ordine del giorno generale dell'Assemblea, la trasmissione ai consiglieri, alle commissioni ed alla Giunta dei progetti di legge, dei progetti di regolamento, delle proposte di legge alle Camere, delle proposte di provvedimenti amministrativi e di altri atti di competenza dell'Assemblea a lui presentati;
c)
l'emanazione con decreto dei regolamenti interni dell'Assemblea di cui all'articolo 27, comma 4, dello statuto;
d)
la trasmissione della richiesta di parere di conformità alla Consulta di garanzia statutaria di progetti di legge e di regolamento ai sensi dell'articolo 55;
e)
la convocazione e la direzione dei lavori dell'Ufficio di presidenza;
f)
la convocazione e la direzione dei lavori della Conferenza dei presidenti di gruppo;
g)
ogni altro adempimento previsto dallo statuto o da altre norme.
5.
Il Presidente assegna, così come previsto dall'articolo 24, alle commissioni permanenti competenti per materia - referenti, consultive - o a commissioni speciali i progetti di legge e in genere gli oggetti sui quali le commissioni sono chiamate a pronunciarsi e ne dà comunicazione ai consiglieri e alla Giunta. Può inoltre inviare alle commissioni relazioni, documenti e atti pervenuti all'Assemblea riguardanti le materie di loro competenza.
6.
Il Presidente può delegare, permanentemente o transitoriamente, l'esercizio delle sue attribuzioni ad altri componenti dell'Ufficio di presidenza dandone comunicazione all'Assemblea.
Art. 11
Attribuzioni dei vicepresidenti dell'Assemblea legislativa
1.
I vicepresidenti coadiuvano il Presidente dell'Assemblea; in caso di sua assenza o impedimento lo sostituiscono a turno nella direzione delle sedute assembleari, nella direzione delle sedute dell'Ufficio di presidenza e della Conferenza dei presidenti di gruppo e nelle funzioni di rappresentanza dell'Assemblea.
2.
I vicepresidenti sostituiscono a turno il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, per l'esercizio delle altre attribuzioni non delegate ai sensi dell'articolo 10, comma 6.
Art. 12
Attribuzioni dei segretari dell'Assemblea legislativa
1.
I segretari, a turno, sovraintendono alla redazione del processo verbale, che deve dare atto soltanto delle deliberazioni e degli atti dell'Assemblea, e alla redazione del resoconto integrale dei lavori dell'Assemblea.
2.
Spetta ai segretari dare lettura delle proposte e dei documenti, procedere agli appelli e tenere nota delle deliberazioni.
3.
I segretari coadiuvano il Presidente per assicurare la regolarità delle operazioni di voto; accertano che i resoconti siano pubblicati e che le correzioni apportate dai consiglieri ai loro interventi siano correzioni di mera forma.
Art. 13
Attribuzioni dei questori dell'Assemblea legislativa
1.
I questori predispongono la proposta di bilancio e di conto consuntivo dell'Assemblea; curano il buon andamento dell'amministrazione dell'Assemblea, vigilando sull'applicazione delle relative norme e delle direttive dell'Ufficio di presidenza; sovrintendono al mantenimento dell'ordine in Assemblea secondo le disposizioni del Presidente; fungono da riferimento per i singoli consiglieri.
Art. 14
Attribuzioni e funzionamento dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa
1.
L'Ufficio di presidenza come organo collegiale:
a)
delibera in ordine all'amministrazione e alla contabilità interna;
b)
determina, secondo le leggi regionali, gli indirizzi in materia di organizzazione e gestione del personale dell'Assemblea;
c)
promuove, programma e coordina le iniziative di comunicazione e di informazione riguardanti l'attività dell'Assemblea;
d)
promuove le attività di consultazione, di studio ed organizzative necessarie per lo svolgimento delle funzioni assembleari;
e)
coordina i lavori delle commissioni ed assicura personale, mezzi, e quant'altro occorre, per il loro funzionamento;
f)
provvede alle necessità dei gruppi assembleari, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, dello statuto e delle leggi regionali in materia;
g)
provvede a trasmettere ai consiglieri copia dei provvedimenti da esso adottati, nonché l'elenco degli atti indicati nell'articolo 39, comma 5;
h)
riceve le proposte da sottoporre all'esame dell'Assemblea e le osservazioni su di esse presentate da enti e organizzazioni;
i)
programma, ai sensi degli articoli 16 e 18, i lavori dell'Assemblea e a tal fine tiene i rapporti con l'Ufficio di presidenza del CAL;
j)
regolamenta condizioni e modalità per l'ammissione di estranei all'Aula assembleare;
k)
forma, sentiti i gruppi assembleari, le delegazioni dell'Assemblea;
l)
esercita ogni altra attribuzione demandatagli dallo statuto o da altre norme.
2.
L'Ufficio di presidenza, con propria deliberazione, può delegare a componenti dell'Ufficio stesso l'esercizio dei compiti preparatori ed esecutivi relativamente alle attribuzioni di cui al comma 1.
3.
L'Ufficio di presidenza delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti.
4.
Le dimissioni del Presidente, di altri componenti dell'Ufficio di presidenza o dell'intero Ufficio, sono sottoposte per la presa d'atto all'Assemblea convocata appositamente, se necessario, entro dieci giorni dalla presentazione. Nella stessa seduta l'Assemblea procede alle votazioni per le surrogazioni o l'integrale rinnovo. I dimissionari esercitano le loro funzioni fino alla surrogazione o alle nuove elezioni.
Art. 15
Attribuzioni del Presidente e dell'Ufficio di presidenza delle commissioni assembleari
1.
Il Presidente della commissione convoca in prima seduta i commissari, i quali procedono all'elezione dei vicepresidenti.
2.
Il Presidente della commissione convoca e presiede i lavori della commissione e mantiene i rapporti con il Presidente e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea. Il Presidente inoltre:
a)
propone alla commissione, sentito l'Ufficio di presidenza della commissione stessa, di nominare il relatore del progetto di legge; il nominativo del relatore è comunicato all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, a tutti i consiglieri e alla Giunta;
b)
sovrintende alle modalità di organizzazione dei lavori e al funzionamento della commissione, al fine di garantire il rispetto dei diritti e dei doveri dei singoli consiglieri;
c)
partecipa alle riunioni della Conferenza dei presidenti di gruppo ai sensi dell'articolo 16 e rappresenta le eventuali proposte o considerazioni della commissione stessa.
3.
I vicepresidenti coadiuvano il Presidente nella direzione della commissione. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito alternativamente dai vicepresidenti.
4.
Spetta all'Ufficio di presidenza delle commissioni:
a)
valutare gli atti e le proposte pervenute, anche da singoli consiglieri, e le richieste di precedenza della Giunta;
b)
predisporre l'ordine del giorno della seduta;
c)
proporre alla commissione, sentito il relatore, il calendario delle consultazioni, delle udienze conoscitive, delle audizioni e di ogni altra iniziativa.
Note del Redattore:
Il presente regolamento interno è stato emanato con decreto del Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 4 dicembre 2007, n. 1
La procedura relativa alla richiesta di parere di conformità allo Statuto è prevista all' art. 9 L.R. 4 dicembre 2007 n, 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria)