DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 28 novembre 2007, n. 143
REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'EMILIA-ROMAGNA
(1)
TITOLO VII
RAPPORTI CON IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI E IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
Art. 56
Consiglio delle Autonomie locali (CAL) - Pareri
1.
Il Consiglio delle Autonomie locali (CAL), quale organo di rappresentanza, consultazione e coordinamento tra la Regione e gli enti locali secondo quanto previsto dall'articolo 23 dello statuto e dalla sua legge istitutiva, partecipa ai processi decisionali della Regione su argomenti attinenti al sistema delle autonomie locali con proposte e pareri secondo le modalità previste dal presente articolo, dalla legge istitutiva e dal regolamento del CAL.
2.
Il Presidente dell'Assemblea trasmette al CAL, per conoscenza, le proposte di atti iscritte all'ordine del giorno generale dell'Assemblea, con l'indicazione della assegnazione alle competenti commissioni, il nominativo dei relatori dei progetti di legge, nonché le deliberazioni adottate dall'Assemblea e le convocazioni delle sedute dell'Assemblea e delle commissioni.
3.
Il CAL esprime il proprio parere su richiesta della commissione referente entro venti giorni dalla richiesta stessa e lo invia al Presidente dell'Assemblea e alla commissione competente anche per via telematica. La commissione referente, su richiesta motivata del CAL, può concedere una proroga del termine non superiore ad ulteriori dieci giorni.
4.
I progetti di legge e le proposte di delibera di iniziativa della Giunta e i progetti di legge di iniziativa dei consiglieri possono essere sottoposti, dagli stessi soggetti, al CAL per acquisirne il parere prima della presentazione all'Assemblea. Tutti i pareri espressi sono allegati al testo presentato al Presidente dell'Assemblea. La richiesta di parere al CAL, da chiunque formulata, è comunicata al Presidente dell'Assemblea. Gli atti di cui al presente comma non possono essere presentati all'Assemblea per l'avvio del relativo procedimento prima di venti giorni dalla richiesta di parere o di quaranta, se il CAL richiede il raddoppio dei tempi e il proponente lo consente.
5.
Gli atti di programmazione e gli accordi di competenza della Regione sono sottoposti all'Assemblea corredati del parere del CAL.
6.
Se la legge regionale prevede un atto della Giunta su cui deve essere sentita la commissione competente, l'atto è inviato all'Assemblea corredato, se previsto, del parere del CAL.
7.
Il comma 3 non si applica agli atti che, sulla base dei commi precedenti, sono presentati al Presidente dell'Assemblea avendo già ottenuto il parere del CAL.
8.
Nel corso dell'esame in commissione, il Presidente della Commissione referente valuta, d'intesa con il relatore o con l'Ufficio di presidenza della commissione o su decisione della commissione, la convocazione di incontri con il CAL, anche su richiesta del CAL stesso.
9.
Nel caso di modifiche alle proposte di atti intervenute nel corso dell'esame in commissione referente, la commissione stessa può deliberare, su iniziativa di tanti commissari che rappresentano un decimo dei voti assegnati, di richiedere un nuovo parere al CAL. Il CAL esprime il proprio parere entro dieci giorni dalla richiesta.
10.
Il parere del CAL viene esaminato entro il termine dei lavori in commissione. La commissione referente, in una apposita sezione della propria relazione o comunque nel parere all'Assemblea, si pronuncia circa l'assunzione o meno, totale o parziale, del parere del CAL, che viene allegato. Il Presidente della commissione referente dà al CAL comunicazione di tale pronuncia e trasmette allo stesso CAL il testo licenziato per l'esame in Aula. Nel caso previsto dall'articolo 23, comma 4, dello statuto, la commissione referente, anche sulla base dei pareri delle commissioni consultive, incarica il relatore del progetto di legge di presentare all'Assemblea, unitamente alla relazione, un ordine del giorno che esprime le motivazioni del mancato accoglimento.
Art. 57
Attuazione dell'articolo 72, comma 3, dello statuto - CAL e Corte dei conti
1.
Le richieste di forme di collaborazione e di pareri alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti di cui all'articolo 72, comma 3, dello statuto, da sottoporre all'esame dell'Assemblea, provengono direttamente dalla commissione bilancio, affari generali ed istituzionali. Qualora si configuri un interesse diretto da parte degli enti locali, il Presidente dell'Assemblea, d'intesa con il Presidente della commissione bilancio, affari generali e istituzionali, può trasmettere tali atti al CAL ai fini di ottenerne l'intesa.
2.
L'eventuale intesa formulata da parte del CAL deve pervenire alla commissione bilancio, affari generali ed istituzionali entro il termine stabilito, in ogni caso lasciando al CAL almeno dieci giorni di tempo per la pronuncia.
3.
Conclusi i lavori in commissione, l'Assemblea richiede le forme di collaborazione e i pareri alla Corte dei conti di cui al comma 1 votando una risoluzione, che dà anche atto della eventuale intesa con il CAL.
Art. 58
(modificato comma 1 da art. 14 deliberazione assembleare n. 155 del 25 marzo 2014)
Riunioni congiunte del CAL e dell'Assemblea legislativa
1.
L'Assemblea e il CAL
si possono riunire in seduta congiunta per l'esame dello stato delle autonomie locali della regione. La convocazione e l'ordine del giorno della seduta congiunta sono stabiliti dal Presidente dell'Assemblea d'intesa con il Presidente del CAL, sentita la Conferenza dei presidenti di gruppo.
2.
La seduta è presieduta dal Presidente dell'Assemblea ed è regolata dal presente regolamento in quanto applicabile.
Art. 59
Rapporti con il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL)
1.
Il Presidente dell'Assemblea e l'Ufficio di presidenza, nell'ambito delle rispettive competenze, curano i rapporti con il CREL secondo i principi e la disciplina contenuti nella legge regionale prevista dall'articolo 59 dello statuto.
Note del Redattore:
Il presente regolamento interno è stato emanato con decreto del Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 4 dicembre 2007, n. 1
La procedura relativa alla richiesta di parere di conformità allo Statuto è prevista all' art. 9 L.R. 4 dicembre 2007 n, 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria)