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Documento vigente: Testo Coordinato

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DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 28 novembre 2007, n. 143

REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'EMILIA-ROMAGNA (1)

TITOLO VIII
COMMISSIONI ASSEMBLEARI SPECIALI
Art. 60
Commissioni assembleari d'inchiesta
1. L'Assemblea con deliberazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, istituisce commissioni d'inchiesta, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 40, comma 1, dello statuto, determinando la durata e i poteri della commissione in modo da assicurare l'efficacia dei suoi lavori, l'oggetto ed i limiti dell'inchiesta, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica di ciascun gruppo assembleare.
2. La richiesta di istituzione della commissione d'inchiesta può essere formulata da ciascun consigliere regionale ed è presentata all'Ufficio di presidenza e inserita all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea.
3. Per la designazione dei componenti della commissione d'inchiesta e per la determinazione dei voti spettanti a ciascuno si applica l'articolo 7.
4. Al termine dei suoi lavori la commissione d'inchiesta presenta la relazione finale all'Assemblea. La relazione può contenere la proposta di una mozione di censura prevista dall'articolo 31, comma 1, lettera h), dello statuto. Per quanto attiene ai dirigenti la proposta di censura è inoltrata al relativo direttore generale per le determinazioni di competenza. Per quanto attiene ai direttori generali la proposta di censura è inoltrata alla Giunta o all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea secondo le rispettive competenze. Per quanto attiene ai componenti della Giunta e al sottosegretario la proposta di censura è inoltrata all'Assemblea per le determinazioni di cui all'articolo 111.
5. Nella sua prima riunione la commissione d'inchiesta nomina, con il voto favorevole di tanti commissari che rappresentano i due terzi dei consiglieri assegnati all'Assemblea, un Presidente e due vicepresidenti. Se dopo due votazioni non si raggiunge il quorum, la votazione riprende nella seduta successiva. Se anche in quella seduta dopo due votazioni non si raggiunge il quorum, alla terza votazione è sufficiente il voto dei commissari che rappresentano la maggioranza dei consiglieri assegnati all'Assemblea.
6. Le commissioni d'inchiesta assommano tutti i poteri ispettivi e di controllo previsti dallo statuto, dal regolamento e dalle leggi regionali.
7. Spettano in ogni caso alla commissione d'inchiesta i poteri di cui all'articolo 39, commi da 1 a 12. Alla commissione non è opponibile, da parte dei collaboratori regionali, il segreto d'ufficio.
8. Per lo svolgimento dell'attività delle commissioni d'inchiesta valgono, in quanto applicabili, le norme relative allo svolgimento dell'attività delle commissioni permanenti.
9. Le commissioni d'inchiesta riferiscono del loro operato esclusivamente all'Ufficio di presidenza e all'Assemblea.
Art. 61
Commissioni assembleari di ricerca e di studio
1. L'Assemblea con deliberazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, istituisce speciali commissioni di ricerca e di studio, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, dello statuto, su materie che comunque interessano la Regione, indicando lo specifico oggetto dello studio e determinando la durata, il numero dei componenti e la partecipazione numerica di ciascun gruppo assembleare.
2. Per la designazione dei componenti della commissione di ricerca e di studio e per la determinazione dei voti spettanti a ciascuno si applica l'articolo 7.
3. Nella sua prima riunione la commissione nomina un Presidente e due vicepresidenti.
4. Per lo svolgimento dell'attività delle commissioni di indagine e di studio valgono, in quanto applicabili, le norme relative allo svolgimento dell'attività delle commissioni permanenti.

Note del Redattore:

Il presente regolamento interno è stato emanato con decreto del Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 4 dicembre 2007, n. 1

La procedura relativa alla richiesta di parere di conformità allo Statuto è prevista all' art. 9 L.R. 4 dicembre 2007 n, 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria)

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