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Documento vigente: Testo Coordinato

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DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 28 novembre 2007, n. 143

REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'EMILIA-ROMAGNA (1)

CAPO III
Votazioni
Art. 78
Maggioranza per l'approvazione delle deliberazioni
1. Ogni deliberazione dell'Assemblea è approvata a maggioranza dei consiglieri presenti, salvo per le materie e i casi in cui sia prescritta una maggioranza qualificata. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata.
Art. 79

(sostituito comma 1, aggiunto comma 1 bis. da art. 21 deliberazione assembleare n. 155 del 25 marzo 2014)

Dichiarazioni di voto
1. Esclusi i casi in cui per espressa disposizione di regolamento è prevista la discussione limitata ad un oratore a favore ed uno contro, un solo consigliere per ogni gruppo ha facoltà di parlare, una sola volta, per spiegare il proprio voto.
1 bis. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo intendano esprimere un voto difforme rispetto a quello dichiarato dal consigliere intervenuto a nome del gruppo stesso, hanno diritto di intervenire precisando la loro posizione nel richiedere la parola.
2. Se durante o dopo tali dichiarazioni il Presidente o i membri della Giunta chiedono di essere sentiti, si riaprono le dichiarazioni di voto.
3. Cominciata la votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.
Art. 80
Modi di votazione
1. I voti in Assemblea sono sempre palesi e si effettuano per alzata di mano, per appello nominale o attraverso un dispositivo elettronico, salvo quelli riguardanti le nomine o deliberazioni concernenti persone che sono sempre segreti ed espressi per scheda.
2. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano, salvo diverse disposizioni dello statuto, della legge o del presente regolamento e salvo che non sia richiesta da un consigliere la votazione palese attraverso il dispositivo elettronico o per appello nominale. In tal caso prevale la richiesta di votazione attraverso dispositivo elettronico.
3. La richiesta di votazione elettronica o per appello nominale deve essere formulata dopo che il Presidente ha dichiarato di doversi passare ai voti e prima che abbia invitato l'Assemblea a votare per alzata di mano.
4. Per ogni votazione con appello i segretari dell'Assemblea procedono senza indugio ad una doppia chiamata ed attestano il numero dei votanti.
5. Gli scrutatori e i questori collaborano con i segretari per assicurare la regolarità delle operazioni di voto. Tengono nota di coloro che prima dell'inizio della votazione hanno dichiarato di non parteciparvi, pur restando in Aula, e che sono comunque considerati presenti.
6. Nel caso di votazioni per appello nominale e con sistema elettronico, l'elenco dei consiglieri votanti con l'indicazione del voto da ciascuno espresso è pubblicato in allegato al resoconto integrale della seduta.
7. Nei casi di votazione a scrutinio palese con quorum qualificato, l'Assemblea vota attraverso un dispositivo elettronico, fatte salve diverse esplicite previsioni normative.
Art. 81
Votazione per appello nominale
1. Nelle votazioni per appello nominale il Presidente, dopo aver indicato le modalità della votazione, incarica uno dei segretari di procedere all'appello.
2. Il consigliere chiamato nell'appello esprime ad alta voce il suo voto.
3. Chiusa la votazione, gli scrutatori consegnano al Presidente l'elenco dei consiglieri votanti con l'indicazione del voto da ciascuno espresso. Il Presidente proclama quindi l'esito della votazione.
Art. 82
Votazione a scrutinio segreto
1. La votazione a scrutinio segreto avviene per mezzo di schede.
2. Ai fini della votazione possono essere allestite una o più cabine. La votazione per mezzo di schede avviene per appello nominale. Il consigliere chiamato si reca nella cabina per esprimere il proprio voto sulla scheda che deposita nell'urna. Gli scrutatori effettuano successivamente lo spoglio delle schede.
Art. 83
Modalità per l'uso del dispositivo elettronico
1. Le modalità tecniche per l'uso del dispositivo elettronico sono regolate da istruzioni approvate dall'Ufficio di presidenza.
2. In tutte le votazioni con procedimento elettronico, che avviene senza appello, è consentito un tempo di votazione fino a sessanta secondi, previo preavviso sonoro nell'atrio dell'Aula.
Art. 84
Regolarità delle votazioni - Proclamazione del risultato
1. Il Presidente proclama il risultato della votazione.
2. Se, svoltasi una votazione, e prima della proclamazione del suo esito finale, gli scrutatori, i segretari o i questori segnalano eventuali irregolarità, il Presidente, valutate le circostanze e senza dar luogo a dibattito, può annullare la votazione e disporne l'immediata ripetizione.
Art. 85
Elezione dei delegati regionali all'elezione del Presidente della Repubblica
1. All'elezione dei delegati regionali che partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica, secondo l' articolo 83, secondo comma, della Costituzione Sito esterno, si procede a scrutinio segreto.
2. Ciascun consigliere può votare fino a due nomi.

Note del Redattore:

Il presente regolamento interno è stato emanato con decreto del Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 4 dicembre 2007, n. 1

La procedura relativa alla richiesta di parere di conformità allo Statuto è prevista all' art. 9 L.R. 4 dicembre 2007 n, 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria)

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