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Documento vigente: Testo Originale

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DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 27 febbraio 2013, n. 105

REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA PER L'AMMINISTRAZIONE E LA CONTABILITÀ (1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 53 del 5 marzo 2013

Art. 1
Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale
1. L'Assemblea legislativa regionale ha autonomia amministrativa e contabile e la esercita nei limiti stabiliti dallo Statuto regionale e secondo quanto previsto dall' articolo 68 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40(Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31e 27 marzo 1972, n. 4).
2. Nell'ambito del bilancio della Regione, l'Assemblea legislativa regionale dispone di un bilancio autonomo che amministra secondo le disposizioni del presente regolamento.
3. I controlli sulla gestione del bilancio dell'Assemblea legislativa sono previsti in capo al Collegio dei revisori dei conti, istituito dalla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18(Istituzione, ai sensi dell' art. 14, co. 1, lett. e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 Sito esterno(Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 Sito esterno- del Collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente) e si realizzano, altresì, all'interno dell'Assemblea sulla base di quanto disposto dal Titolo V del presente regolamento.

Note del Redattore:

Il presente regolamento interno è stato emanato con decreto della Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 28 febbraio 2013, n. 1

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