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DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 27 febbraio 2013, n. 105

REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA PER L'AMMINISTRAZIONE E LA CONTABILITÀ (1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 53 del 5 marzo 2013

TITOLO II
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
Art. 4
Strumenti della programmazione
1. Costituiscono strumenti della programmazione finanziaria dell'Assemblea legislativa regionale:
a) il bilancio pluriennale;
b) il bilancio annuale di previsione e la relazione previsionale e programmatica.
2. L'Ufficio di Presidenza dà attuazione al bilancio secondo il metodo di programmazione delle attività.
Capo I
Bilancio pluriennale
Art. 5
Bilancio pluriennale
1. Il bilancio pluriennale ha durata non superiore al triennio ed è allegato al bilancio annuale di previsione per l'approvazione da parte dell'Assemblea legislativa regionale.
2. Il bilancio pluriennale è redatto in termini di competenza. Esso rappresenta il quadro delle risorse che l'Assemblea legislativa prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, in base a norme di legge e secondo le linee programmatiche stabilite dall'Ufficio di Presidenza.
3. L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate né ad eseguire le spese in esso contemplate. Il bilancio pluriennale è aggiornato annualmente.
Art. 6
Quantificazione delle entrate e delle spese
1. Nel bilancio pluriennale le entrate sono quantificate sulla base delle risorse di spettanza dell'Assemblea legislativa, ai sensi dell' articolo 68, comma 3, della legge regionale n. 40 del 2001.
2. Nel bilancio pluriennale sono indicate le spese conseguenti all'applicazione di norme vigenti, tenendo conto per le spese del personale dell'applicazione degli accordi sindacali raggiunti. Sono altresì indicate le spese necessarie per l'ordinario funzionamento degli organi e delle strutture assembleari, nonché le spese dipendenti da nuovi interventi legislativi o da iniziative previste nella relazione programmatica, con riferimento ad esigenze funzionali e ad obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio.
Art. 7
Struttura del bilancio pluriennale
1. Il bilancio pluriennale è composto:
a) dallo stato di previsione delle entrate;
b) dallo stato di previsione delle spese;
c) dal quadro riassuntivo.
2. Le entrate e le spese sono classificate nel rispettivo stato di previsione secondo lo schema adottato per la classificazione nel bilancio annuale di previsione, a norma dell'articolo 11.
3. Per ogni ripartizione della entrata e della spesa è distintamente indicata, in corrispondenza con le previsioni del bilancio annuale, la quota di ogni entrata e di ogni spesa relativa al primo esercizio e, anche globalmente, la quota relativa ai successivi esercizi del periodo considerato.
4. Il quadro riassuntivo di cui al comma 1, lettera c), rappresenta per le entrate e per le spese il riepilogo per titoli.
Capo II
Bilancio annuale di previsione
Art. 8
Esercizio finanziario
1. L'esercizio finanziario dell'Assemblea legislativa ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
Art. 9
Approvazione del bilancio di previsione
1. Il bilancio di previsione annuale ed il bilancio pluriennale dell'Assemblea legislativa regionale sono approvati dall'Assemblea legislativa, almeno trenta giorni prima del termine stabilito per la presentazione all'Assemblea legislativa del bilancio di previsione della Regione.
2. L'Ufficio di Presidenza delibera il progetto di bilancio preventivo e di bilancio pluriennale, unitamente al documento di cui all'articolo 11, comma 6, ed alla relazione previsionale e programmatica, e lo presenta all'Assemblea legislativa per l'approvazione.
3. La relazione previsionale e programmatica individua le linee di attività per l'esercizio di riferimento, illustra le iniziative da sviluppare e gli obiettivi da raggiungere, anche con riferimento alle finalità del bilancio pluriennale, e definisce i criteri per la formulazione delle previsioni di spesa.
Art. 10
Formazione del bilancio di previsione
1. Ai fini della predisposizione del bilancio, della relazione programmatica e dei programmi di cui all'articolo 22, l'Ufficio di Presidenza delibera un documento di indirizzo riferito ai programmi di attività dell'Assemblea entro il 31 luglio di ciascuno anno.
2. I dirigenti responsabili delle strutture assembleari, ciascuno per il proprio ambito di competenza, elaborano e trasmettono al direttore generale, entro il 15 settembre di ciascun anno, una relazione in cui sono proposte le iniziative di spesa previste per l'anno di riferimento del bilancio e stimati i relativi fabbisogni finanziari, anche con riferimento alla durata del bilancio pluriennale.
3. Il direttore generale coordina le proposte pervenute e le presenta all'Ufficio di Presidenza per l'adozione della deliberazione di cui all'articolo 9, comma 2.
4. Ai fini dell'iscrizione nel bilancio della Regione del trasferimento di cui all' articolo 68, comma 3, lettera a), della legge regionale n. 40 del 2001, entro i dieci giorni successivi alla deliberazione del bilancio dell'Assemblea legislativa, il Presidente dell'Assemblea legislativa comunica alla Giunta l'ammontare del fabbisogno occorrente per l'esercizio di riferimento, pari all'importo iscritto nel bilancio di previsione dell'Assemblea legislativa, parte entrata.
Art. 11
Struttura del bilancio annuale di previsione
1. Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza ed in termini di cassa.
2. Le previsioni di bilancio sono articolate, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base. Le contabilità speciali, sia nell'entrata sia nella spesa, sono articolate in capitoli e rappresentate in un'unica unità previsionale di base.
3. Per ogni unità previsionale di base il bilancio indica:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio a cui il bilancio si riferisce;
c) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto residui e in conto competenza.
4. Tra le entrate di cui al comma 3, lettera b), è iscritto l'eventuale saldo finanziario presunto al termine dell'esercizio precedente.
5. Tra le entrate di cui al comma 3, lettera c), è iscritto l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
6. Al bilancio è allegato un apposito documento nel quale le unità previsionali di base debbono essere distinte in capitoli ed eventuali articoli ai fini della gestione e della rendicontazione.
7. Formano oggetto di specifica approvazione dell'Assemblea legislativa regionale le previsioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5. Le contabilità speciali sono approvate nel loro complesso.
8. Il bilancio annuale è composto:
a) dallo stato di previsione delle entrate;
b) dallo stato di previsione delle spese;
c) dal quadro riassuntivo e documenti allegati.
Art. 12
Stanziamenti di competenza e di cassa
1. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono iscritti nel bilancio nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività e degli interventi che si prevede daranno luogo nel corso dell'esercizio di competenza ad impegni di spesa a carico del medesimo.
2. Gli stanziamenti di spesa di cassa sono iscritti in bilancio nella misura necessaria per far fronte ai pagamenti che l'Assemblea legislativa prevede di dover effettuare nell'esercizio a seguito degli impegni già assunti e dei nuovi impegni autorizzati per l'esercizio medesimo.
Art. 13
Equilibrio tra entrate e spese
1. Il totale delle spese di cui è autorizzato l'impegno nell'esercizio di competenza deve coincidere con il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso del medesimo esercizio.
2. Il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione, sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.
3. Tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. Tutte le spese devono essere iscritte integralmente, senza essere ridotte delle entrate correlative.
4. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio.
Art. 14
Esercizio provvisorio e gestione provvisoria del bilancio
1. Gli impegni ed i pagamenti delle spese nel corso dell'esercizio provvisorio e della gestione provvisoria del bilancio sono effettuati secondo quanto disposto dagli articoli 17 e 18 della legge regionale n. 40 del 2001.
Art. 15
Classificazione delle entrate
1. Le entrate del bilancio dell'Assemblea legislativa sono individuate dall' articolo 68, comma 3, della legge regionale n. 40 del 2001.
2. Le entrate di cui al comma 1 sono rappresentate in unità previsionali di base ai fini dell'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea legislativa regionale.
3. Le entrate indicate nel documento di cui all'articolo 11, comma 6, possono essere ripartite in titoli, funzioni e capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione. I capitoli costituiscono l'unità elementare del bilancio. Possono tuttavia essere suddivisi in articoli in relazione all'esigenza di rappresentazioni più analitiche.
4. Per ciascuna unità previsionale di base, nonché per ciascun capitolo dell'entrata, devono essere indicati, oltre agli elementi di cui all'articolo 11, comma 3, la numerazione progressiva, anche discontinua, e la denominazione analitica.
Art. 16
Avanzo di amministrazione
1. L'Ufficio di Presidenza, in sede di bilancio di previsione e/o di assestamento di bilancio, delibera sull'impiego della somma costituente l'eventuale avanzo di amministrazione proveniente dall'esercizio precedente.
Art. 17
Classificazione delle spese
1. L'unità previsionale di base costituisce l'unità elementare di classificazione delle spese ed è articolata nell'allegato di cui all'articolo 11, comma 6.
2. Per ciascuna unità previsionale di base di spesa devono essere indicati, oltre agli elementi di cui all'articolo 11, comma 3, la numerazione progressiva anche discontinua e la denominazione.
Art. 18
Specificazione delle spese ai fini della gestione e della rendicontazione
1. Nell'ambito della classificazione di cui all'articolo 17, le spese possono essere ripartite in titoli, funzioni e capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione. I capitoli costituiscono l'unità elementare di gestione della spesa. Possono tuttavia essere suddivisi in articoli in relazione all'esigenza di rappresentazioni più analitiche.
2. Per ciascun capitolo ed eventuale articolo di spesa debbono essere indicati, oltre agli elementi di cui all'articolo 11, comma 3, la numerazione progressiva anche discontinua e la denominazione analitica degli oggetti.
Art. 19
Fondo di riserva
1. In bilancio è iscritto il fondo di riserva per spese obbligatorie e per l'eventuale integrazione degli stanziamenti per far fronte a spese impreviste, aventi carattere di imprescindibilità e di improrogabilità. Fra le spese obbligatorie figurano, comunque, quelle relative ai residui passivi caduti in perenzione amministrativa a norma dell' articolo 60 della legge regionale n. 40 del 2001e reclamati dai creditori.
2. L'ammontare del fondo di riserva è determinato con riferimento agli articoli 25, 26 e 27 della legge regionale n. 40 del 2001.
3. Per le spese relative ai residui passivi perenti di cui al comma 1 può essere istituito per ogni capitolo apposito articolo.
Art. 20
Assestamento e variazioni di bilancio
1. Entro il 30 giugno di ogni anno l'Ufficio di Presidenza delibera il progetto di assestamento del bilancio e lo presenta all'Assemblea legislativa per l'approvazione, secondo le modalità previste per l'approvazione del bilancio di previsione. L'approvazione dell'assestamento di bilancio non è subordinata alla approvazione del rendiconto di cui all'articolo 51.
2. L'Ufficio di Presidenza può effettuare con proprie deliberazioni variazioni compensative tra capitoli della stessa unità previsionale di base, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza sia per quanto concerne quelli di cassa.
Art. 21
Scritture contabili
1. Il sistema delle scritture contabili è strutturato in modo da consentire la rilevazione dell'attività amministrativa e gestionale dell'Assemblea legislativa, sotto l'aspetto finanziario, economico e patrimoniale.
2. Le scritture finanziarie, tenute con sistemi informatici, devono essere cronologiche e sistematiche e sono:
a) registro cronologico delle reversali e dei mandati di pagamento, sul quale sono riportate tutte le operazioni di entrata e di uscita del giorno in cui sono disposte;
b) partitario delle entrate e delle spese, sul quale si aprono tanti conti quanti sono i capitoli di bilancio e quanti sono gli articoli di uno stesso capitolo e si annotano tutte le operazioni di prenotazione, di impegno, di spesa e di incasso.
3. La tenuta della contabilità economica ed analitica è finalizzata alle rilevazioni dei costi per centri di responsabilità e per centri di costo, così come individuati ad inizio di anno secondo le necessità evidenziate.
4. Le scritture contabili consistono in rilevazioni di partita doppia per costi e ricavi, con utilizzo di un piano dei conti e di eventuali rilevazioni extra contabili necessarie per l'attuazione del controllo di gestione.
Capo III
Programmi di attività
Art. 22
Programmi annuali di attività
1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno l'Ufficio di Presidenza delibera i programmi di attività delle strutture assembleari per l'esercizio successivo.
2. In applicazione dell' articolo 15, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25(Norme sul Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1995, n. 15(Nuova disciplina del Difensore civico)), il programma di attività per l'anno successivo - con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario - del Difensore civico regionale è presentato, entro il 15 settembre di ogni anno, dal Difensore civico all'Ufficio di Presidenza.
3. In applicazione dell' articolo 15, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1(Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)), il programma di attività per l'anno successivo - con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario - del Corecom è presentato, entro il 15 settembre di ogni anno, dal Comitato medesimo all'Ufficio di Presidenza.
4. In applicazione dell' articolo 13, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9(Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza), il programma di attività per l'anno successivo - con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario - del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza è presentato, entro il 15 settembre di ogni anno, dal Garante medesimo all'Ufficio di Presidenza.
5. In applicazione dell' articolo 10, comma 7, della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3(Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della regione Emilia-Romagna), il programma di attività per l'anno successivo - con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario - del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale è presentato, entro il 15 settembre di ogni anno, dal Garante medesimo all'Ufficio di Presidenza.
6. Per i rimanenti servizi dell'Assemblea legislativa, la deliberazione di cui al comma 1 è predisposta dalla direzione generale dell'Assemblea, sulla base delle proposte formulate dai dirigenti responsabili delle strutture assembleari, ciascuno per il proprio ambito di competenza.
7. I programmi di attività indicano, per ciascun servizio, le finalità e gli obiettivi che si intendono perseguire, le azioni richieste per il loro raggiungimento, gli indicatori, le risorse finanziarie a tal fine necessarie, determinate sulla base del bilancio di previsione deliberato dall'Assemblea.
8. I programmi sono predisposti con riferimento alle unità previsionali di base, ai capitoli e ad eventuali articoli di bilancio. Gli importi indicati devono essere determinati in relazione agli stanziamenti, tenendo conto della necessità di soddisfare eventuali esigenze straordinarie, non prevedibili in fase di programmazione, nonché dei contratti in essere.
9. I programmi che prevedono l'acquisizione di beni e servizi indicano le modalità o la procedura di affidamento del contratto, gli elementi quali-quantitativi e la stima degli importi nonché i tempi previsti per acquisire la disponibilità del bene o servizio.
10. Sulla base della determinazione di cui all'articolo 32, comma 3, ciascun dirigente responsabile di servizio con apposito atto quantifica ed impegna per ogni capitolo di spesa, con riferimento alle attività e risorse assegnate, le somme per le quali la gestione della spesa può essere effettuata mediante il ricorso alla cassa economale.
Art. 23
Modifiche dei programmi
1. L'Ufficio di Presidenza integra e modifica i programmi di cui all'articolo 22, ogniqualvolta se ne presenti la necessità.
2. Qualora, per la realizzazione di obiettivi e progetti già inseriti nei programmi annuali di attività approvati dall'Ufficio di Presidenza, sia necessario effettuare spostamenti di somme all'interno del medesimo capitolo di bilancio, il direttore generale, valutata la richiesta del dirigente responsabile, provvede con proprio atto allo storno di fondi.
3. Nel caso si debba procedere ad acquisizioni non previste nei programmi ma urgenti, al fine di non pregiudicare la funzionalità dei servizi, il direttore generale, su proposta del dirigente del settore interessato, provvede motivatamente all'avvio della procedura.
4. Nei casi di cui al comma 3, dell'avvio della procedura è data tempestiva comunicazione all'Ufficio di Presidenza per la ratifica da effettuare in occasione del primo atto successivo finalizzato all'adeguamento dei programmi e, in mancanza, entro la fine dell'esercizio finanziario.
Art. 24
Controllo dei programmi
1. I dirigenti responsabili delle strutture assembleari effettuano un periodico monitoraggio delle attività di cui hanno la responsabilità, avvalendosi degli strumenti informatici in uso e fornendo alla direzione generale una relazione semestrale in merito allo stato di attuazione dei programmi, segnalando e motivando eventuali scostamenti rispetto ai tempi, agli obiettivi e agli indicatori definiti in sede di predisposizione dei programmi.
2. Il direttore generale può, comunque, procedere ad una sistematica verifica dello stato di attuazione dei piani di attività, utilizzando i programmi informatizzati predisposti ed organizzando allo scopo un incontro per servizio in ogni occasione ritenuta utile.
3. Periodicamente, e comunque entro il 30 giugno di ciascun anno, i dirigenti responsabili delle strutture assembleari effettuano la ricognizione delle somme assegnate e non utilizzate o non utilizzabili per la realizzazione delle iniziative programmate, e trasmettono le relative risultanze, opportunamente motivate, alla direzione generale.
4. Entro il successivo 15 luglio, il direttore generale sulla base delle motivazioni fornite dai dirigenti responsabili, provvede alla destinazione delle somme residue.
Capo IV
Gestione del bilancio
Sezione I
Entrate
Art. 25
Fasi delle entrate
1. Le fasi di gestione delle entrate sono, nell'ordine: l'accertamento, la riscossione e il versamento. Tali fasi possono essere simultanee.
Art. 26
Accertamento
1. Le entrate sono accertate quando, in base alla legge, contratto o altro titolo giuridicamente idoneo, sussista la certezza del credito o della assegnazione, sia individuato il debitore e sia quantificata la somma dovuta all'Assemblea.
Art. 27
Riscossione e versamento
1. L'entrata è riscossa quando il soggetto che vi è tenuto ha effettuato il pagamento del relativo importo, tramite il tesoriere od altro ufficio a ciò autorizzato per legge o regolamento, e la struttura competente in materia di bilancio ne ha avuto comunicazione.
2. La riscossione delle entrate è disposta mediante ordinativi d'incasso a firma del dirigente responsabile della struttura organizzativa competente in materia di bilancio o di un suo delegato, secondo le disposizioni inerenti il servizio di tesoreria contenute nel presente regolamento.
Art. 28
Contenuto delle reversali
1. La reversale emessa sui capitoli ed articoli in entrata, deve contenere le seguenti indicazioni:
a) numero progressivo;
b) esercizio al quale si riferisce;
c) numero dell'unità previsionale di base;
d) numero del capitolo di cassa;
e) numero del capitolo e dell'eventuale articolo di competenza o del capitolo e dell'eventuale articolo dal quale proviene il residuo;
f) estremi di riferimento alla competenza o ai residui, con l'indicazione dell'esercizio di provenienza;
g) indicazione del debitore e della causale del versamento;
h) importo della reversale in cifre e lettere;
i) data di emissione della reversale.
2. Con la stessa reversale non possono essere disposti versamenti inerenti a più capitoli o articoli di bilancio o a più esercizi.
Art. 29
Residui attivi
1. Alla determinazione, al mantenimento ed alla eliminazione dei residui attivi si provvede in conformità con le norme di cui all' articolo 45 della legge regionale n. 40 del 2001.
Sezione II
Spese
Art. 30
Fasi della spesa
1. Sono spese dell'Assemblea legislativa regionale quelle cui si deve provvedere a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa regionale a norma di leggi, decreti, regolamenti od altri atti, costituenti titolo valido di impegno, ai sensi del presente regolamento.
2. Le fasi di gestione delle spese sono, nell'ordine: l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento. Tali fasi possono essere, anche parzialmente, simultanee.
Art. 31
Impegni di spesa
1. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dall'Assemblea legislativa, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili sempre che la relativa obbligazione si perfezioni entro il termine dell'esercizio.
2. L'accertamento di somme in entrata sui capitoli delle contabilità speciali genera un impegno, per pari importo, nei corrispondenti capitoli della spesa.
3. Con l'approvazione del bilancio annuale di previsione e delle successive variazioni e senza la necessità di ulteriori atti, costituiscono impegni di spesa le somme stanziate sui capitoli relativi:
a) alle indennità dei componenti l'Assemblea legislativa regionale;
b) alle spese per il trattamento economico e per gli oneri accessori per il personale dipendente.
Art. 32
Competenza per l'assunzione di impegni
1. Gli impegni di spesa sono assunti con atti dell'Ufficio di Presidenza, nei casi stabiliti dalla legge e dal presente regolamento, o dei dirigenti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e in base ai provvedimenti di organizzazione e di attribuzione delle funzioni.
2. L'espressione del parere preventivo di regolarità amministrativa e quello preventivo di regolarità contabile sui provvedimenti di competenza degli organi politici, del Corecom, del Difensore civico e dei Garanti - se ed in quanto previsti - nonché l'attestazione di regolarità amministrativa sui provvedimenti di competenza del direttore generale e dei dirigenti e l'espressione del parere preventivo di regolarità, sono disciplinati dagli atti di indirizzo ed organizzazione dell'Assemblea legislativa.
3. Il direttore generale dell'Assemblea attribuisce ai dirigenti responsabili delle strutture organizzative la gestione dei programmi di competenza, determina l'ammontare delle risorse loro assegnate al fine dell'attuazione dei programmi stessi e conferisce il connesso esercizio dei poteri di spesa.
4. I dirigenti, in relazione ai propri atti di impegno e a quelli assunti direttamente dall'Ufficio di Presidenza, sono responsabili, secondo le rispettive attribuzioni:
a) della legalità della spesa e dei criteri economici di buona gestione della spesa;
b) della completezza, regolarità e sussistenza della documentazione richiamata nell'atto amministrativo o ad esso allegata;
c) delle procedure disposte in ottemperanza alle disposizioni legislative.
Art. 33
Procedimento per l'assunzione di impegni
1. L'atto di impegno deve indicare:
a) il soggetto creditore o gli elementi idonei ad identificarlo;
b) l'ammontare della somma dovuta;
c) la scadenza dell'obbligazione;
d) il capitolo ed eventuale articolo di spesa al quale la stessa è da imputare, nonché il numero dell'azione del piano programma.
2. L'atto di impegno relativo a somme destinate all''acquisizione in economia di beni e servizi per un importo stimato non superiore ad Euro 5.000,00, ai sensi dell'articolo 70, comma 5, deve indicare:
a) l'ammontare della somma che si intende destinare all'acquisizione;
b) il capitolo ed eventuale articolo di spesa al quale la stessa è da imputare, nonché il numero dell'azione del piano programma.
3. Gli atti di impegno, prima della loro formale adozione, devono essere trasmessi alla struttura organizzativa competente in materia di bilancio, con l'eventuale relativa documentazione, per la registrazione dell'impegno.
4. La struttura organizzativa competente, effettuate le verifiche di cui al comma 5, provvede alla registrazione della prenotazione d'impegno e restituisce l'atto al dirigente proponente, ai fini della formale adozione. In caso di riscontro di irregolarità od errori negli atti sottoposti a verifica, la competente struttura, ove possibile, procede d'ufficio alla rimozione delle irregolarità ed alla correzione degli errori, dandone comunicazione al dirigente proponente. In ogni altro caso essa indica alla struttura proponente le misure necessarie per la regolarizzazione dell'atto.
5. Gli atti sono restituiti senza la registrazione dell'impegno e con l'indicazione delle iniziative da assumere per la regolarizzazione quando si rileva:
a) l'insufficienza di disponibilità finanziaria a copertura della spesa;
b) l'erronea imputazione della spesa;
c) la mancata corrispondenza all'azione del programma di attività;
d) l'assenza dei requisiti idonei per l'assunzione dell'impegno;
e) la non corretta applicazione della normativa in materia fiscale e tributaria.
6. I dirigenti sono tenuti a trasmettere tempestivamente, alla struttura organizzativa di cui al comma 2:
a) le comunicazioni relative all'adozione dell'atto di impegno per la trasformazione della prenotazione di impegno in impegno definitivo nonché dell'eventuale mancata adozione per la cancellazione della registrazione;
b) qualsiasi atto successivo che abbia attinenza con gli impegni assunti, per le occorrenti annotazioni contabili.
Art. 34
Cancellazione o riduzione degli impegni di spesa
1. Quando l'obbligazione in base alla quale è stato assunto l'impegno venga a cessare o a ridursi per qualsiasi causa, il direttore generale o il dirigente competente per materia provvede con proprio atto alla cancellazione o alla riduzione dell'impegno medesimo. Il provvedimento è trasmesso tempestivamente alla struttura organizzativa di cui all'articolo 33, comma 3, per la registrazione nelle scritture contabili.
2. La medesima procedura di cui al comma 1 si applica in caso di cancellazione o riduzione di impegni di spesa assunti per l'acquisto di beni e servizi in economia ai sensi dell'articolo 22, comma 10.
Art. 35
Liquidazione delle spese
1. La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa e consiste nella determinazione del creditore e dell'esatto ammontare della somma da pagare ed è disposta sulla base di documentazione idonea a comprovare il diritto del creditore.
2. L'atto di liquidazione deve in ogni caso riportare:
a) l'esatta e completa indicazione del creditore o dei creditori;
b) la somma dovuta;
c) gli estremi del provvedimento di impegno e l'attestazione della sua esecutività;
d) il capitolo ed articolo al quale la spesa è da imputare;
e) l'eventuale differenza in meno rispetto alla somma impegnata e la disposizione della riduzione dell'impegno per somme eccedenti quelle liquidate.
3. La liquidazione è effettuata con atti formali dai dirigenti, i quali si assumono la responsabilità in ordine:
a) all'accertamento delle condizioni che rendono certa, liquida ed esigibile la spesa e, in ogni caso, alla sussistenza dei presupposti necessari alla liquidazione in base alla legge, all'atto di impegno, al contratto ed agli atti successivi all'impegno medesimo;
b) alla congruità della spesa da liquidare con la somma impegnata;
c) alla corretta applicazione della normativa fiscale e previdenziale;
d) all'accertamento della disponibilità della somma impegnata;
e) alla completezza, sussistenza e regolarità della documentazione richiamata nell'atto di liquidazione o ad esso allegata.
Art. 36
Richiesta di emissione del titolo di pagamento
1. La richiesta di emissione del titolo di pagamento deve essere presentata alla struttura organizzativa competente in materia di bilancio dai soggetti responsabili sulla base dell'atto di liquidazione. Tale richiesta deve essere presentata in tempo utile al fine di consentire il rispetto dei termini di pagamento previsti dalla normativa vigente ed alla richiesta deve essere unita la documentazione giustificativa della spesa.
2. I dirigenti che richiedono l'emissione del titolo di pagamento sono responsabili in ordine al rispetto dei tempi di invio della richiesta di emissione del titolo di cui al comma 1, nonché di eventuali ritardi nei pagamenti derivanti dal mancato rispetto della tempistica di cui al medesimo comma.
Art. 37
Ordinazione e pagamento delle spese
1. L'ordinazione consiste nella disposizione impartita al tesoriere dell'Assemblea legislativa di provvedere al pagamento delle spese ed è disposta a mezzo di mandati individuali o collettivi, di ordini di accreditamento erogabili con assegni, ordinativi o buoni di prelievo, nonché di ruoli di spesa fissa e di elenchi di spese ricorrenti.
2. I titoli di spesa di cui al comma 1 sono firmati dal dirigente della struttura organizzativa competente in materia di bilancio o da suo delegato.
3. Prima di emettere i titoli di spesa di cui al comma 1, deve essere verificata dalla struttura organizzativa preposta al bilancio l'intervenuta liquidazione a norma dell'articolo 35. Deve essere altresì riscontrato che la somma da pagare sia contenuta nei limiti dello stanziamento di cassa e dell'impegno di spesa cui si riferisce e che la stessa sia correttamente ascritta al conto della competenza od al conto dei residui distintamente per ciascun esercizio di provenienza.
4. Sul mandato devono essere indicati:
a) numero progressivo;
b) esercizio al quale si riferisce;
c) numero dell'unità previsionale di base;
d) numero del capitolo di cassa;
e) numero del capitolo e dell'eventuale articolo di competenza o del capitolo e dell'eventuale articolo dal quale proviene il residuo;
f) estremi di riferimento alla competenza o ai residui, con l'indicazione dell'esercizio di provenienza;
g) indicazione del beneficiario, delle modalità e della causale del pagamento; nel caso di mandato collettivo tali elementi possono essere indicati in un apposito intercalare allegato al mandato stesso unitamente all'indicazione, per ogni beneficiario, dei singoli pagamenti;
h) importo del mandato in cifre e lettere;
i) riferimento agli atti amministrativi che hanno dato origine al mandato;
l) data di emissione del mandato.
5. Con lo stesso mandato non possono essere disposti pagamenti inerenti a più capitoli o articoli di bilancio o a più esercizi.
Art. 38
Estinzione dei titoli di pagamento
1. Il tesoriere dell'Assemblea legislativa estingue i mandati e provvede alla loro restituzione alla struttura organizzativa competente in materia di bilancio in conformità alle disposizioni della convenzione per l'affidamento del servizio medesimo.
Art. 39
Modalità di effettuazione dei pagamenti
1. I pagamenti di qualsiasi spesa, fatti salvi quelli effettuati dalla cassa economale, devono essere eseguiti esclusivamente dal tesoriere dell'Assemblea legislativa sulla base dei titoli di spesa previsti dall'articolo 37.
Art. 40
Residui passivi
1. Alla determinazione, al mantenimento ed alla eliminazione dei residui passivi si provvede in conformità con le norme di cui agli articoli 60 e 61 della legge regionale n. 40 del 2001.
Capo V
Cassa economale
Art. 41
Cassa economale
1. La funzione di cassa economale è svolta da una cassa centrale, sita presso la struttura competente, e da casse periferiche, in caso di costituzione con delibera di Ufficio di Presidenza.
2. Il direttore generale nomina:
a) il cassiere economo centrale e suo sostituto;
b) i cassieri economi periferici ed i loro sostituti;
c) gli agenti contabili della cassa economale centrale e delle casse periferiche;
d) in casi eccezionali, su richiesta motivata dei dirigenti responsabili delle strutture organizzative competenti, gli agenti contabili con incarico temporaneo di cui all'articolo 42, comma 3.
3. Il fondo economale è stabilito dall'Ufficio di Presidenza e viene costituito mediante l'emissione di un mandato di pagamento a favore del cassiere economo dell'Assemblea legislativa, sull'apposito capitolo delle partite di giro - parte spesa - dell'esercizio di competenza. Il fondo si estingue ogni anno per l'intero importo, con emissione di reversale sul corrispondente capitolo - parte entrata - partite di giro, di competenza dell'esercizio, per essere restituito con emissione di mandato sull'analogo capitolo in partite di giro della competenza dell'esercizio successivo. Tale mandato viene quietanzato con la ricevuta di versamento del fondo dell'anno precedente, senza dare corso a movimenti di denaro.
4. Il fondo economale centrale ed i fondi economali delle casse periferiche sono resi disponibili in appositi conti correnti bancari accesi presso il tesoriere dell'Assemblea legislativa. Gli interessi netti maturati sui conti sono versati al bilancio dell'Assemblea legislativa direttamente a cura degli incaricati alla scadenza del periodo di maturazione e, in ogni caso, all'estinzione del conto corrente.
5. Il cassiere economo centrale e i cassieri economi periferici, ciascuno per i rispettivi conti correnti, impartiscono le disposizioni necessarie all'effettuazione dei pagamenti ed ai prelievi nei limiti di liquidità dei fondi rispettivamente accreditati.
6. L'Assemblea legislativa provvede, secondo le norme di legge in vigore, ad assicurare i rischi derivanti da furto, incendio e rapina di denaro e valori custoditi dagli incaricati di cui al comma 2, anche nel caso in cui espletino attività di portavalori. La liquidità in denaro conservata presso la cassa economale centrale deve essere limitata alle necessità funzionali e, comunque, contenuta nei limiti delle somme assicurate.
7. Nel corso dell'anno, in periodi non superiori al bimestre, tenendo presente l'esigenza di conservare una disponibilità sul fondo di cassa congrua rispetto alle necessità, e comunque alla fine dell'esercizio, viene predisposto il rendiconto analitico delle spese economali, corredato degli ordini di pagamento e della relativa documentazione.
8. Il dirigente competente provvede ad approvare il rendiconto ed a disporre il reintegro del fondo. Il reintegro avviene mediante emissione dei mandati per un importo pari al totale del rendiconto approvato.
Art. 42
Pagamenti ed introiti tramite la cassa economale centrale
1. Con i fondi della cassa economale centrale si provvede ai pagamenti concernenti le spese di cui all'articolo 70, comma 5, alle spese di rappresentanza di cui all'articolo 49, e alle anticipazioni di cui all'articolo 45. Si provvede inoltre al rimborso di spese di modica entità sostenute per comprovate esigenze di servizio e preventivamente autorizzate.
2. Possono in ogni caso essere pagate attraverso la cassa economale centrale, senza limiti di importo, le seguenti spese:
a) spese di allacciamento e fornitura di pubblici servizi (acqua, energia elettrica e gas);
b) oneri di riscaldamento e spese condominiali, non comprese nei canoni d'affitto;
c) canoni radiofonici e televisivi;
d) canoni telefonici e spese di allacciamento;
e) spese postali, bancarie e di telecomunicazione;
f) carte e valori bollati;
g) spese di registro e contrattuali;
h) tasse, imposte, oneri tributari ed altri diritti erariali;
i) premi di assicurazione;
l) abbonamenti ed acquisti di quotidiani e di riviste periodiche;
m) inserzioni sulla stampa e sulla Gazzetta Ufficiale;
n) pedaggi autostradali;
o) su disposizione del dirigente competente, a fronte di situazioni eccezionali e non predeterminabili, spese urgenti o per le quali sono necessarie procedure più tempestive o comunque idonee a garantire la loro puntuale effettuazione entro scadenze predeterminate.
3. In casi eccezionali, per il periodo strettamente necessario all'espletamento della funzione, le somme necessarie ai pagamenti possono essere affidate ad agenti contabili individuati con atto del direttore generale, dal quale risultino le tipologie di spesa da pagare e l'ammontare complessivo. L'agente contabile, effettuato il pagamento, ha l'obbligo di consegnare al cassiere economo la documentazione di spesa regolarmente quietanzata entro trenta giorni dalla cessazione dell'incarico.
4. La cassa economale centrale è autorizzata ad introitare e gestire in appositi conti economali di partite di giro le somme anticipate dai fornitori dell'Assemblea legislativa a titolo di spese contrattuali, per il tempo strettamente necessario alla conclusione del procedimento contrattuale.
5. La cassa economale centrale può altresì introitare e gestire con le modalità di cui al comma 4, somme di modesta entità, da versare sul bilancio dell'Assemblea legislativa tramite il tesoriere.
Art. 43
Casse economali periferiche
1. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza possono essere istituite casse economali periferiche per le spese di funzionamento delle strutture afferenti ad organi, autorità e garanti, alle quali la normativa riconosce autonomia gestionale, operativa e/o finanziaria, contabile.
2. La natura del relativo fondo e le modalità di accensione e chiusura dello stesso sono analoghe a quelle del fondo economale di cui all'articolo 41. La costituzione del fondo avviene attraverso la cassa economale centrale. I movimenti fra la cassa economale centrale e la cassa economale periferica sono registrati separatamente dagli altri.
3. Il fondo economale periferico deve essere depositato in apposito conto corrente bancario presso uno sportello del tesoriere dell'Assemblea legislativa regionale.
4. Spetta in ogni caso all'Ufficio di Presidenza stabilire:
a) la misura del fondo di cui è dotata la cassa economale periferica;
b) i tipi di spese per il cui pagamento si attinge dal relativo fondo, nonché, per ciascun tipo di spesa, i limiti di importo e le modalità per le iniziative e le ordinazioni di spesa;
c) l'ammontare massimo della liquidità in denaro conservata presso la cassa economale periferica.
5. Il cassiere economo periferico redige almeno trimestralmente un rendiconto in cui le spese eseguite vengono raggruppate in ordine cronologico, per capitoli ed eventuali articoli di spesa di bilancio, con l'esclusione delle anticipazioni per le quali è tenuto un partitario a parte.
6. Il cassiere economo centrale esegue il riscontro del rendiconto e lo presenta al dirigente competente per l'approvazione ed il reintegro. Una volta ottenuto il reintegro il cassiere economo versa gli importi al cassiere economo periferico.
Art. 44
Pagamento tramite la cassa economale
1. I pagamenti vengono effettuati attraverso l'emissione di ordini di pagamento a firma del cassiere economo, dietro presentazione di fatture o altri documenti fiscali, corredate dal buono economale, dall'attestazione di regolare esecuzione, salvo il caso di documenti di spesa relativi ad utenze, tasse e simili, dal visto di liquidazione attestante la corrispondenza dei prezzi e, ove necessario, dalla dichiarazione di presa in carico dei beni acquisiti.
2. L'attestazione di regolare esecuzione corredata di tutti i documenti contrattuali e fiscali necessari è di competenza del dirigente che ha assunto l'impegno di spesa di cui all'articolo 22, comma 10.
Art. 45
Anticipazioni di cassa
1. La cassa economale centrale può effettuare anticipi ai dipendenti dell'Assemblea ed a coloro che, a vario titolo, hanno un rapporto di collaborazione o di servizio con l'Assemblea legislativa, di norma nei seguenti casi:
a) spese di missione (trasporto, vitto e alloggio);
b) spese per partecipazione a corsi di formazione professionale, convegni e seminari nel caso in cui gli enti/le aziende erogatrici richiedano il pagamento all'atto dell'iscrizione o al momento della partecipazione all'evento.
2. La cassa economale centrale eroga altresì anticipi di missione di cui al comma 1, lettera a), ai Consiglieri quando siano in missione a seguito di autorizzazione del Presidente dell'Assemblea legislativa.
3. Il versamento degli anticipi avviene previa emissione di un ordine di pagamento, che deve essere regolarmente quietanzato.
4. Le spese anticipate ai sensi dei commi 1 e 2 vengono recuperate direttamente dalla cassa economale o mediante trattenuta sui compensi liquidati a favore degli interessati.
5. Le operazioni concernenti le anticipazioni della cassa economale, di cui al comma 1, lettera a), sono registrate nel partitario di cassa, distintamente dalle altre. Esse non sono comprese nel rendiconto amministrativo di cui all'articolo 41, comma 7.
Art. 46
Scritture della cassa economale
1. Il responsabile della cassa economale deve tenere un giornale di cassa nel quale registra cronologicamente, anche con sistemi informatici, tutte le operazioni effettuate.
2. Lo stesso responsabile deve altresì tenere un partitario nel quale registra le anticipazioni effettuate.
3. Dalle scritture contabili deve sempre potersi desumere, distintamente per contanti e somme disponibili sul conto corrente, la disponibilità del fondo inizialmente costituito.
4. Sul giornale di cassa sono registrati i reintegri del fondo, l'incasso ed il relativo versamento degli interessi netti maturati.
Art. 47
Passaggio di gestione
1. I responsabili delle casse economali che cessano dalle relative funzioni compilano il rendiconto delle spese effettuate, raggruppandole in ordine cronologico, per capitolo ed eventuale articolo di spesa del bilancio, con esclusione delle anticipazioni, da registrarsi separatamente.
2. Provvedono inoltre a consegnare, redigendone verbale, i contanti ed i valori al responsabile subentrante.
3. Del passaggio di gestione è data comunicazione alla struttura competente in materia di bilancio e all'istituto di credito presso il quale è acceso il conto corrente ai sensi dell'articolo 41, comma 4.
4. Nel caso di passaggio di gestione delle casse periferiche i documenti di cui ai commi 1 e 2 vengono trasmessi al cassiere economo dell'Assemblea legislativa per i necessari riscontri e adempimenti.
Capo VI
Funzionario delegato
Art. 48
Funzionario delegato
1. I dirigenti di strutture a supporto di organi ed autorità di garanzia ai quali lo Statuto e/o le leggi regionali riconoscono autonomia finanziaria, organizzativa e/o gestionale, operativa, assumono la funzione di funzionario delegato, ai sensi dell' articolo 57 della legge regionale n. 40 del 2001, nei casi previsti da leggi regionali o da motivati atti dell'Ufficio di Presidenza.
2. Nei casi di cui al comma 1, gli atti per la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa riguardanti l'attività dell'organo di cui la struttura è a supporto, sono di competenza del dirigente responsabile della struttura medesima.
3. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare, motivandone le ragioni, aperture di credito per spese di provveditorato o per altre spese aventi caratteristiche analoghe a quelle di provveditorato. L'autorizzazione deve essere contenuta entro limiti di spesa definiti, sulla base di analitici piani di spesa o di approvvigionamento, inseriti nel programma di attività annuale approvato dall'Ufficio di Presidenza. Detti piani sono predisposti nell'ambito delle disponibilità dei capitoli di bilancio interessati alle spese. Contestualmente è disposto l'impegno contabile a carico dei pertinenti capitoli di bilancio.
4. I dirigenti interessati sono autorizzati ad assumere, nel rispetto delle disposizioni vigenti, le obbligazioni giuridiche conseguenti. Sulla base degli atti di liquidazione adottati ai sensi dell'articolo 35 sono disposte le eventuali riduzioni degli impegni per le somme eccedenti quelle liquidate.
5. Il funzionario delegato è responsabile dei pagamenti, delle registrazioni e delle rendicontazioni concernenti i fondi accreditati.
6. Il funzionario delegato deve rendere conto delle somme erogate, corredato dai documenti giustificativi delle spese semestralmente, con scadenza rispettivamente al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.
7. Il rendiconto deve essere comunque presentato in caso di completo utilizzo dell'apertura di credito, ovvero quando cessino, per qualsiasi ragione, le facoltà del funzionario delegato.
8. Il termine per la presentazione del rendiconto è fissato in venticinque giorni dalla scadenza del periodo semestrale o dal verificarsi di uno degli eventi richiamati nel comma 7.
9. La struttura organizzativa competente in materia di bilancio è tenuta ad eseguire i necessari riscontri contabili e a trasmettere il rendiconto al direttore generale, il quale, con proprio atto, approva il rendiconto stesso, dando discarico al funzionario delegato delle somme erogate.
10. Qualora in sede di riscontro contabile emergano irregolarità nella tenuta dei conti o risulti carente la documentazione giustificativa della spesa, il direttore generale restituisce il rendiconto al funzionario delegato con invito a provvedere alla regolarizzazione dello stesso.
11. Se il funzionario delegato non vi provvede entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, il direttore generale rimette gli atti all'Ufficio di Presidenza per le conseguenti decisioni da adottare con deliberazione motivata.
Capo VII
Spese di rappresentanza e altre iniziative
Art. 49
Spese di rappresentanza
1. Sono da considerarsi spese di rappresentanza tutte le spese funzionali all'immagine esterna dell'Assemblea legislativa regionale, come definite dall' articolo 1, comma 1, della legge regionale 22 gennaio 1997, n. 5(Disciplina dei criteri e delle modalità per l'erogazione delle spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale e per la concessione del patrocinio del Consiglio a favore di iniziative di interesse regionale).
2. Non possono essere sostenute come spese di rappresentanza spese estranee alle esigenze inerenti la carica rivestita e comunque non attinenti alle funzioni istituzionali e rappresentative dell'Assemblea legislativa e dei suoi organi.
3. Le spese di rappresentanza dell'Assemblea legislativa sono deliberate dall'Ufficio di Presidenza ed impegnate dal dirigente competente. Le spese sono gestite, di norma, con procedure in economia e sono ordinate per mezzo di buoni di ordinazione a firma del dirigente competente per materia. La liquidazione e il pagamento avvengono con le modalità stabilite dal presente regolamento.
4. Le spese di rappresentanza degli organi e autorità di garanzia previsti dallo Statuto e/o dalle leggi regionali, sono gestite in analogia a quanto disposto dal comma 3, salvo diverse modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza.
Capo VIII
Tesoreria
Art. 50
Servizio di tesoreria dell'Assemblea legislativa regionale
1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'Assemblea legislativa regionale con riferimento alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese e ad altri adempimenti previsti da disposizioni legislative e convenzionali.
2. Il servizio di tesoreria dell'Assemblea legislativa può essere affidato allo stesso istituto individuato dalla Giunta, ai sensi dell' articolo 62 della legge regionale n. 40 del 2001; in caso contrario, il servizio deve essere affidato mediante procedura ad evidenza pubblica ed il bando di gara, il capitolato d'oneri e lo schema di convenzione devono essere approvati dall'Ufficio di Presidenza al quale deve essere fornita informazione circa l'esito della gara. La convenzione viene stipulata dal dirigente responsabile della struttura competente in materia di bilancio e contabilità.
3. L'istituto di credito selezionato, oltre alla propria denominazione ufficiale e per gli atti e i rapporti attinenti al servizio, assume l'appellativo di ''tesoriere dell'Assemblea legislativa regionale''.
4. Gli interessi maturati sul conto di tesoreria sono introitati sul bilancio dell'Assemblea legislativa regionale, parte entrata, e costituiscono entrata propria dell'Assemblea legislativa.
5. La convenzione che disciplina il servizio di tesoreria detta norme atte a consentire alla struttura preposta il controllo sulla gestione. La convenzione regola inoltre la responsabilità del tesoriere dell' Assemblea legislativa regionale.
Capo IX
Rendiconto
Art. 51
Rendiconto dell'Assemblea legislativa
1. I risultati finali della gestione del bilancio regionale sono dimostrati nel rendiconto generale dell'Assemblea legislativa.
2. Il rendiconto generale, predisposto dalla struttura organizzativa competente in materia di bilancio, è presentato dall'Ufficio di Presidenza al riscontro della competente Commissione assembleare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce.
3. Il rendiconto, corredato dal parere della Commissione di cui al comma 2, è presentato dall'Ufficio di Presidenza all'approvazione dell'Assemblea legislativa. Al rendiconto sono allegati gli elenchi di cui all' articolo 4 della legge regionale n. 5 del 1997.
4. Il rendiconto generale comprende il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio ed il conto del patrimonio.
5. Al rendiconto generale è premessa una relazione generale illustrativa dei dati consuntivi, relativi sia al conto finanziario che al conto del patrimonio.
Art. 52
Conto finanziario
1. Il conto finanziario espone le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la stessa struttura del bilancio di previsione.
2. Per ciascuna unità previsionale di base e per ciascun capitolo ed articolo di entrata del bilancio il conto finanziario espone nell'ordine:
a) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;
b) le previsioni finali di competenza;
c) le previsioni finali di cassa;
d) gli stanziamenti di cassa riportati dall'esercizio precedente;
e) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;
f) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;
g) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell'esercizio;
h) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio;
i) l'eccedenza di entrate o le minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza;
l) le eccedenze di entrate o le minori entrate riscosse e versate rispetto alle previsioni di cassa;
m) l'ammontare dei residui attivi, accertati all'inizio dell'esercizio, ed eliminati nel corso dell'esercizio, nonché dei residui attivi riprodotti nel corso dell'esercizio;
n) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle cancellazioni o ai riaccertamenti effettuati, e da riportare al nuovo esercizio;
o) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio;
p) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio.
3. Per ciascuna unità previsionale di base e per ciascun capitolo ed articolo di spesa del bilancio il conto finanziario espone nell'ordine:
a) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;
b) le previsioni finali di competenza;
c) le previsioni finali di cassa;
d) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;
e) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;
f) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio;
g) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio;
h) le economie e le eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti di competenza;
i) le economie o le eccedenze di pagamenti rispetto agli stanziamenti di cassa;
l) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio ed eliminati nel corso dell'esercizio medesimo, nonché dei residui passivi riprodotti nel corso dell'esercizio;
m) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle cancellazioni e alle reiscrizioni effettuate, e da riportare al nuovo esercizio;
n) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell'esercizio;
o) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio.
Art. 53
Conto del patrimonio
1. Il conto del patrimonio deve indicare, in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, i beni di proprietà.
2. Il conto del patrimonio è trasmesso alla Giunta regionale.

Note del Redattore:

Il presente regolamento interno è stato emanato con decreto della Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 28 febbraio 2013, n. 1

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