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Documento vigente: Testo Originale

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DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 27 febbraio 2013, n. 105

REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA PER L'AMMINISTRAZIONE E LA CONTABILITÀ (1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 53 del 5 marzo 2013

Capo I
Bilancio pluriennale
Art. 5
Bilancio pluriennale
1. Il bilancio pluriennale ha durata non superiore al triennio ed è allegato al bilancio annuale di previsione per l'approvazione da parte dell'Assemblea legislativa regionale.
2. Il bilancio pluriennale è redatto in termini di competenza. Esso rappresenta il quadro delle risorse che l'Assemblea legislativa prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, in base a norme di legge e secondo le linee programmatiche stabilite dall'Ufficio di Presidenza.
3. L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate né ad eseguire le spese in esso contemplate. Il bilancio pluriennale è aggiornato annualmente.
Art. 6
Quantificazione delle entrate e delle spese
1. Nel bilancio pluriennale le entrate sono quantificate sulla base delle risorse di spettanza dell'Assemblea legislativa, ai sensi dell' articolo 68, comma 3, della legge regionale n. 40 del 2001.
2. Nel bilancio pluriennale sono indicate le spese conseguenti all'applicazione di norme vigenti, tenendo conto per le spese del personale dell'applicazione degli accordi sindacali raggiunti. Sono altresì indicate le spese necessarie per l'ordinario funzionamento degli organi e delle strutture assembleari, nonché le spese dipendenti da nuovi interventi legislativi o da iniziative previste nella relazione programmatica, con riferimento ad esigenze funzionali e ad obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio.
Art. 7
Struttura del bilancio pluriennale
1. Il bilancio pluriennale è composto:
a) dallo stato di previsione delle entrate;
b) dallo stato di previsione delle spese;
c) dal quadro riassuntivo.
2. Le entrate e le spese sono classificate nel rispettivo stato di previsione secondo lo schema adottato per la classificazione nel bilancio annuale di previsione, a norma dell'articolo 11.
3. Per ogni ripartizione della entrata e della spesa è distintamente indicata, in corrispondenza con le previsioni del bilancio annuale, la quota di ogni entrata e di ogni spesa relativa al primo esercizio e, anche globalmente, la quota relativa ai successivi esercizi del periodo considerato.
4. Il quadro riassuntivo di cui al comma 1, lettera c), rappresenta per le entrate e per le spese il riepilogo per titoli.

Note del Redattore:

Il presente regolamento interno è stato emanato con decreto della Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 28 febbraio 2013, n. 1

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