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Documento vigente: Testo Originale

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DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 27 febbraio 2013, n. 105

REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA PER L'AMMINISTRAZIONE E LA CONTABILITÀ (1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 53 del 5 marzo 2013

Capo II
Bilancio annuale di previsione
Art. 8
Esercizio finanziario
1. L'esercizio finanziario dell'Assemblea legislativa ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
Art. 9
Approvazione del bilancio di previsione
1. Il bilancio di previsione annuale ed il bilancio pluriennale dell'Assemblea legislativa regionale sono approvati dall'Assemblea legislativa, almeno trenta giorni prima del termine stabilito per la presentazione all'Assemblea legislativa del bilancio di previsione della Regione.
2. L'Ufficio di Presidenza delibera il progetto di bilancio preventivo e di bilancio pluriennale, unitamente al documento di cui all'articolo 11, comma 6, ed alla relazione previsionale e programmatica, e lo presenta all'Assemblea legislativa per l'approvazione.
3. La relazione previsionale e programmatica individua le linee di attività per l'esercizio di riferimento, illustra le iniziative da sviluppare e gli obiettivi da raggiungere, anche con riferimento alle finalità del bilancio pluriennale, e definisce i criteri per la formulazione delle previsioni di spesa.
Art. 10
Formazione del bilancio di previsione
1. Ai fini della predisposizione del bilancio, della relazione programmatica e dei programmi di cui all'articolo 22, l'Ufficio di Presidenza delibera un documento di indirizzo riferito ai programmi di attività dell'Assemblea entro il 31 luglio di ciascuno anno.
2. I dirigenti responsabili delle strutture assembleari, ciascuno per il proprio ambito di competenza, elaborano e trasmettono al direttore generale, entro il 15 settembre di ciascun anno, una relazione in cui sono proposte le iniziative di spesa previste per l'anno di riferimento del bilancio e stimati i relativi fabbisogni finanziari, anche con riferimento alla durata del bilancio pluriennale.
3. Il direttore generale coordina le proposte pervenute e le presenta all'Ufficio di Presidenza per l'adozione della deliberazione di cui all'articolo 9, comma 2.
4. Ai fini dell'iscrizione nel bilancio della Regione del trasferimento di cui all' articolo 68, comma 3, lettera a), della legge regionale n. 40 del 2001, entro i dieci giorni successivi alla deliberazione del bilancio dell'Assemblea legislativa, il Presidente dell'Assemblea legislativa comunica alla Giunta l'ammontare del fabbisogno occorrente per l'esercizio di riferimento, pari all'importo iscritto nel bilancio di previsione dell'Assemblea legislativa, parte entrata.
Art. 11
Struttura del bilancio annuale di previsione
1. Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza ed in termini di cassa.
2. Le previsioni di bilancio sono articolate, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base. Le contabilità speciali, sia nell'entrata sia nella spesa, sono articolate in capitoli e rappresentate in un'unica unità previsionale di base.
3. Per ogni unità previsionale di base il bilancio indica:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio a cui il bilancio si riferisce;
c) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto residui e in conto competenza.
4. Tra le entrate di cui al comma 3, lettera b), è iscritto l'eventuale saldo finanziario presunto al termine dell'esercizio precedente.
5. Tra le entrate di cui al comma 3, lettera c), è iscritto l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
6. Al bilancio è allegato un apposito documento nel quale le unità previsionali di base debbono essere distinte in capitoli ed eventuali articoli ai fini della gestione e della rendicontazione.
7. Formano oggetto di specifica approvazione dell'Assemblea legislativa regionale le previsioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5. Le contabilità speciali sono approvate nel loro complesso.
8. Il bilancio annuale è composto:
a) dallo stato di previsione delle entrate;
b) dallo stato di previsione delle spese;
c) dal quadro riassuntivo e documenti allegati.
Art. 12
Stanziamenti di competenza e di cassa
1. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono iscritti nel bilancio nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività e degli interventi che si prevede daranno luogo nel corso dell'esercizio di competenza ad impegni di spesa a carico del medesimo.
2. Gli stanziamenti di spesa di cassa sono iscritti in bilancio nella misura necessaria per far fronte ai pagamenti che l'Assemblea legislativa prevede di dover effettuare nell'esercizio a seguito degli impegni già assunti e dei nuovi impegni autorizzati per l'esercizio medesimo.
Art. 13
Equilibrio tra entrate e spese
1. Il totale delle spese di cui è autorizzato l'impegno nell'esercizio di competenza deve coincidere con il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso del medesimo esercizio.
2. Il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione, sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.
3. Tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. Tutte le spese devono essere iscritte integralmente, senza essere ridotte delle entrate correlative.
4. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio.
Art. 14
Esercizio provvisorio e gestione provvisoria del bilancio
1. Gli impegni ed i pagamenti delle spese nel corso dell'esercizio provvisorio e della gestione provvisoria del bilancio sono effettuati secondo quanto disposto dagli articoli 17 e 18 della legge regionale n. 40 del 2001.
Art. 15
Classificazione delle entrate
1. Le entrate del bilancio dell'Assemblea legislativa sono individuate dall' articolo 68, comma 3, della legge regionale n. 40 del 2001.
2. Le entrate di cui al comma 1 sono rappresentate in unità previsionali di base ai fini dell'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea legislativa regionale.
3. Le entrate indicate nel documento di cui all'articolo 11, comma 6, possono essere ripartite in titoli, funzioni e capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione. I capitoli costituiscono l'unità elementare del bilancio. Possono tuttavia essere suddivisi in articoli in relazione all'esigenza di rappresentazioni più analitiche.
4. Per ciascuna unità previsionale di base, nonché per ciascun capitolo dell'entrata, devono essere indicati, oltre agli elementi di cui all'articolo 11, comma 3, la numerazione progressiva, anche discontinua, e la denominazione analitica.
Art. 16
Avanzo di amministrazione
1. L'Ufficio di Presidenza, in sede di bilancio di previsione e/o di assestamento di bilancio, delibera sull'impiego della somma costituente l'eventuale avanzo di amministrazione proveniente dall'esercizio precedente.
Art. 17
Classificazione delle spese
1. L'unità previsionale di base costituisce l'unità elementare di classificazione delle spese ed è articolata nell'allegato di cui all'articolo 11, comma 6.
2. Per ciascuna unità previsionale di base di spesa devono essere indicati, oltre agli elementi di cui all'articolo 11, comma 3, la numerazione progressiva anche discontinua e la denominazione.
Art. 18
Specificazione delle spese ai fini della gestione e della rendicontazione
1. Nell'ambito della classificazione di cui all'articolo 17, le spese possono essere ripartite in titoli, funzioni e capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione. I capitoli costituiscono l'unità elementare di gestione della spesa. Possono tuttavia essere suddivisi in articoli in relazione all'esigenza di rappresentazioni più analitiche.
2. Per ciascun capitolo ed eventuale articolo di spesa debbono essere indicati, oltre agli elementi di cui all'articolo 11, comma 3, la numerazione progressiva anche discontinua e la denominazione analitica degli oggetti.
Art. 19
Fondo di riserva
1. In bilancio è iscritto il fondo di riserva per spese obbligatorie e per l'eventuale integrazione degli stanziamenti per far fronte a spese impreviste, aventi carattere di imprescindibilità e di improrogabilità. Fra le spese obbligatorie figurano, comunque, quelle relative ai residui passivi caduti in perenzione amministrativa a norma dell' articolo 60 della legge regionale n. 40 del 2001e reclamati dai creditori.
2. L'ammontare del fondo di riserva è determinato con riferimento agli articoli 25, 26 e 27 della legge regionale n. 40 del 2001.
3. Per le spese relative ai residui passivi perenti di cui al comma 1 può essere istituito per ogni capitolo apposito articolo.
Art. 20
Assestamento e variazioni di bilancio
1. Entro il 30 giugno di ogni anno l'Ufficio di Presidenza delibera il progetto di assestamento del bilancio e lo presenta all'Assemblea legislativa per l'approvazione, secondo le modalità previste per l'approvazione del bilancio di previsione. L'approvazione dell'assestamento di bilancio non è subordinata alla approvazione del rendiconto di cui all'articolo 51.
2. L'Ufficio di Presidenza può effettuare con proprie deliberazioni variazioni compensative tra capitoli della stessa unità previsionale di base, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza sia per quanto concerne quelli di cassa.
Art. 21
Scritture contabili
1. Il sistema delle scritture contabili è strutturato in modo da consentire la rilevazione dell'attività amministrativa e gestionale dell'Assemblea legislativa, sotto l'aspetto finanziario, economico e patrimoniale.
2. Le scritture finanziarie, tenute con sistemi informatici, devono essere cronologiche e sistematiche e sono:
a) registro cronologico delle reversali e dei mandati di pagamento, sul quale sono riportate tutte le operazioni di entrata e di uscita del giorno in cui sono disposte;
b) partitario delle entrate e delle spese, sul quale si aprono tanti conti quanti sono i capitoli di bilancio e quanti sono gli articoli di uno stesso capitolo e si annotano tutte le operazioni di prenotazione, di impegno, di spesa e di incasso.
3. La tenuta della contabilità economica ed analitica è finalizzata alle rilevazioni dei costi per centri di responsabilità e per centri di costo, così come individuati ad inizio di anno secondo le necessità evidenziate.
4. Le scritture contabili consistono in rilevazioni di partita doppia per costi e ricavi, con utilizzo di un piano dei conti e di eventuali rilevazioni extra contabili necessarie per l'attuazione del controllo di gestione.

Note del Redattore:

Il presente regolamento interno è stato emanato con decreto della Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 28 febbraio 2013, n. 1

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