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Documento vigente: Testo Originale

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DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 27 febbraio 2013, n. 105

REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA PER L'AMMINISTRAZIONE E LA CONTABILITÀ (1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 53 del 5 marzo 2013

Capo III
Programmi di attività
Art. 22
Programmi annuali di attività
1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno l'Ufficio di Presidenza delibera i programmi di attività delle strutture assembleari per l'esercizio successivo.
2. In applicazione dell' articolo 15, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25(Norme sul Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1995, n. 15(Nuova disciplina del Difensore civico)), il programma di attività per l'anno successivo - con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario - del Difensore civico regionale è presentato, entro il 15 settembre di ogni anno, dal Difensore civico all'Ufficio di Presidenza.
3. In applicazione dell' articolo 15, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1(Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)), il programma di attività per l'anno successivo - con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario - del Corecom è presentato, entro il 15 settembre di ogni anno, dal Comitato medesimo all'Ufficio di Presidenza.
4. In applicazione dell' articolo 13, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9(Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza), il programma di attività per l'anno successivo - con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario - del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza è presentato, entro il 15 settembre di ogni anno, dal Garante medesimo all'Ufficio di Presidenza.
5. In applicazione dell' articolo 10, comma 7, della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3(Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della regione Emilia-Romagna), il programma di attività per l'anno successivo - con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario - del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale è presentato, entro il 15 settembre di ogni anno, dal Garante medesimo all'Ufficio di Presidenza.
6. Per i rimanenti servizi dell'Assemblea legislativa, la deliberazione di cui al comma 1 è predisposta dalla direzione generale dell'Assemblea, sulla base delle proposte formulate dai dirigenti responsabili delle strutture assembleari, ciascuno per il proprio ambito di competenza.
7. I programmi di attività indicano, per ciascun servizio, le finalità e gli obiettivi che si intendono perseguire, le azioni richieste per il loro raggiungimento, gli indicatori, le risorse finanziarie a tal fine necessarie, determinate sulla base del bilancio di previsione deliberato dall'Assemblea.
8. I programmi sono predisposti con riferimento alle unità previsionali di base, ai capitoli e ad eventuali articoli di bilancio. Gli importi indicati devono essere determinati in relazione agli stanziamenti, tenendo conto della necessità di soddisfare eventuali esigenze straordinarie, non prevedibili in fase di programmazione, nonché dei contratti in essere.
9. I programmi che prevedono l'acquisizione di beni e servizi indicano le modalità o la procedura di affidamento del contratto, gli elementi quali-quantitativi e la stima degli importi nonché i tempi previsti per acquisire la disponibilità del bene o servizio.
10. Sulla base della determinazione di cui all'articolo 32, comma 3, ciascun dirigente responsabile di servizio con apposito atto quantifica ed impegna per ogni capitolo di spesa, con riferimento alle attività e risorse assegnate, le somme per le quali la gestione della spesa può essere effettuata mediante il ricorso alla cassa economale.
Art. 23
Modifiche dei programmi
1. L'Ufficio di Presidenza integra e modifica i programmi di cui all'articolo 22, ogniqualvolta se ne presenti la necessità.
2. Qualora, per la realizzazione di obiettivi e progetti già inseriti nei programmi annuali di attività approvati dall'Ufficio di Presidenza, sia necessario effettuare spostamenti di somme all'interno del medesimo capitolo di bilancio, il direttore generale, valutata la richiesta del dirigente responsabile, provvede con proprio atto allo storno di fondi.
3. Nel caso si debba procedere ad acquisizioni non previste nei programmi ma urgenti, al fine di non pregiudicare la funzionalità dei servizi, il direttore generale, su proposta del dirigente del settore interessato, provvede motivatamente all'avvio della procedura.
4. Nei casi di cui al comma 3, dell'avvio della procedura è data tempestiva comunicazione all'Ufficio di Presidenza per la ratifica da effettuare in occasione del primo atto successivo finalizzato all'adeguamento dei programmi e, in mancanza, entro la fine dell'esercizio finanziario.
Art. 24
Controllo dei programmi
1. I dirigenti responsabili delle strutture assembleari effettuano un periodico monitoraggio delle attività di cui hanno la responsabilità, avvalendosi degli strumenti informatici in uso e fornendo alla direzione generale una relazione semestrale in merito allo stato di attuazione dei programmi, segnalando e motivando eventuali scostamenti rispetto ai tempi, agli obiettivi e agli indicatori definiti in sede di predisposizione dei programmi.
2. Il direttore generale può, comunque, procedere ad una sistematica verifica dello stato di attuazione dei piani di attività, utilizzando i programmi informatizzati predisposti ed organizzando allo scopo un incontro per servizio in ogni occasione ritenuta utile.
3. Periodicamente, e comunque entro il 30 giugno di ciascun anno, i dirigenti responsabili delle strutture assembleari effettuano la ricognizione delle somme assegnate e non utilizzate o non utilizzabili per la realizzazione delle iniziative programmate, e trasmettono le relative risultanze, opportunamente motivate, alla direzione generale.
4. Entro il successivo 15 luglio, il direttore generale sulla base delle motivazioni fornite dai dirigenti responsabili, provvede alla destinazione delle somme residue.

Note del Redattore:

Il presente regolamento interno è stato emanato con decreto della Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 28 febbraio 2013, n. 1

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