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Documento vigente: Testo Originale

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DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 27 febbraio 2013, n. 105

REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA PER L'AMMINISTRAZIONE E LA CONTABILITÀ (1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 53 del 5 marzo 2013

Capo IV
Gestione del bilancio
Sezione I
Entrate
Art. 25
Fasi delle entrate
1. Le fasi di gestione delle entrate sono, nell'ordine: l'accertamento, la riscossione e il versamento. Tali fasi possono essere simultanee.
Art. 26
Accertamento
1. Le entrate sono accertate quando, in base alla legge, contratto o altro titolo giuridicamente idoneo, sussista la certezza del credito o della assegnazione, sia individuato il debitore e sia quantificata la somma dovuta all'Assemblea.
Art. 27
Riscossione e versamento
1. L'entrata è riscossa quando il soggetto che vi è tenuto ha effettuato il pagamento del relativo importo, tramite il tesoriere od altro ufficio a ciò autorizzato per legge o regolamento, e la struttura competente in materia di bilancio ne ha avuto comunicazione.
2. La riscossione delle entrate è disposta mediante ordinativi d'incasso a firma del dirigente responsabile della struttura organizzativa competente in materia di bilancio o di un suo delegato, secondo le disposizioni inerenti il servizio di tesoreria contenute nel presente regolamento.
Art. 28
Contenuto delle reversali
1. La reversale emessa sui capitoli ed articoli in entrata, deve contenere le seguenti indicazioni:
a) numero progressivo;
b) esercizio al quale si riferisce;
c) numero dell'unità previsionale di base;
d) numero del capitolo di cassa;
e) numero del capitolo e dell'eventuale articolo di competenza o del capitolo e dell'eventuale articolo dal quale proviene il residuo;
f) estremi di riferimento alla competenza o ai residui, con l'indicazione dell'esercizio di provenienza;
g) indicazione del debitore e della causale del versamento;
h) importo della reversale in cifre e lettere;
i) data di emissione della reversale.
2. Con la stessa reversale non possono essere disposti versamenti inerenti a più capitoli o articoli di bilancio o a più esercizi.
Art. 29
Residui attivi
1. Alla determinazione, al mantenimento ed alla eliminazione dei residui attivi si provvede in conformità con le norme di cui all' articolo 45 della legge regionale n. 40 del 2001.
Sezione II
Spese
Art. 30
Fasi della spesa
1. Sono spese dell'Assemblea legislativa regionale quelle cui si deve provvedere a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa regionale a norma di leggi, decreti, regolamenti od altri atti, costituenti titolo valido di impegno, ai sensi del presente regolamento.
2. Le fasi di gestione delle spese sono, nell'ordine: l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento. Tali fasi possono essere, anche parzialmente, simultanee.
Art. 31
Impegni di spesa
1. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dall'Assemblea legislativa, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili sempre che la relativa obbligazione si perfezioni entro il termine dell'esercizio.
2. L'accertamento di somme in entrata sui capitoli delle contabilità speciali genera un impegno, per pari importo, nei corrispondenti capitoli della spesa.
3. Con l'approvazione del bilancio annuale di previsione e delle successive variazioni e senza la necessità di ulteriori atti, costituiscono impegni di spesa le somme stanziate sui capitoli relativi:
a) alle indennità dei componenti l'Assemblea legislativa regionale;
b) alle spese per il trattamento economico e per gli oneri accessori per il personale dipendente.
Art. 32
Competenza per l'assunzione di impegni
1. Gli impegni di spesa sono assunti con atti dell'Ufficio di Presidenza, nei casi stabiliti dalla legge e dal presente regolamento, o dei dirigenti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e in base ai provvedimenti di organizzazione e di attribuzione delle funzioni.
2. L'espressione del parere preventivo di regolarità amministrativa e quello preventivo di regolarità contabile sui provvedimenti di competenza degli organi politici, del Corecom, del Difensore civico e dei Garanti - se ed in quanto previsti - nonché l'attestazione di regolarità amministrativa sui provvedimenti di competenza del direttore generale e dei dirigenti e l'espressione del parere preventivo di regolarità, sono disciplinati dagli atti di indirizzo ed organizzazione dell'Assemblea legislativa.
3. Il direttore generale dell'Assemblea attribuisce ai dirigenti responsabili delle strutture organizzative la gestione dei programmi di competenza, determina l'ammontare delle risorse loro assegnate al fine dell'attuazione dei programmi stessi e conferisce il connesso esercizio dei poteri di spesa.
4. I dirigenti, in relazione ai propri atti di impegno e a quelli assunti direttamente dall'Ufficio di Presidenza, sono responsabili, secondo le rispettive attribuzioni:
a) della legalità della spesa e dei criteri economici di buona gestione della spesa;
b) della completezza, regolarità e sussistenza della documentazione richiamata nell'atto amministrativo o ad esso allegata;
c) delle procedure disposte in ottemperanza alle disposizioni legislative.
Art. 33
Procedimento per l'assunzione di impegni
1. L'atto di impegno deve indicare:
a) il soggetto creditore o gli elementi idonei ad identificarlo;
b) l'ammontare della somma dovuta;
c) la scadenza dell'obbligazione;
d) il capitolo ed eventuale articolo di spesa al quale la stessa è da imputare, nonché il numero dell'azione del piano programma.
2. L'atto di impegno relativo a somme destinate all''acquisizione in economia di beni e servizi per un importo stimato non superiore ad Euro 5.000,00, ai sensi dell'articolo 70, comma 5, deve indicare:
a) l'ammontare della somma che si intende destinare all'acquisizione;
b) il capitolo ed eventuale articolo di spesa al quale la stessa è da imputare, nonché il numero dell'azione del piano programma.
3. Gli atti di impegno, prima della loro formale adozione, devono essere trasmessi alla struttura organizzativa competente in materia di bilancio, con l'eventuale relativa documentazione, per la registrazione dell'impegno.
4. La struttura organizzativa competente, effettuate le verifiche di cui al comma 5, provvede alla registrazione della prenotazione d'impegno e restituisce l'atto al dirigente proponente, ai fini della formale adozione. In caso di riscontro di irregolarità od errori negli atti sottoposti a verifica, la competente struttura, ove possibile, procede d'ufficio alla rimozione delle irregolarità ed alla correzione degli errori, dandone comunicazione al dirigente proponente. In ogni altro caso essa indica alla struttura proponente le misure necessarie per la regolarizzazione dell'atto.
5. Gli atti sono restituiti senza la registrazione dell'impegno e con l'indicazione delle iniziative da assumere per la regolarizzazione quando si rileva:
a) l'insufficienza di disponibilità finanziaria a copertura della spesa;
b) l'erronea imputazione della spesa;
c) la mancata corrispondenza all'azione del programma di attività;
d) l'assenza dei requisiti idonei per l'assunzione dell'impegno;
e) la non corretta applicazione della normativa in materia fiscale e tributaria.
6. I dirigenti sono tenuti a trasmettere tempestivamente, alla struttura organizzativa di cui al comma 2:
a) le comunicazioni relative all'adozione dell'atto di impegno per la trasformazione della prenotazione di impegno in impegno definitivo nonché dell'eventuale mancata adozione per la cancellazione della registrazione;
b) qualsiasi atto successivo che abbia attinenza con gli impegni assunti, per le occorrenti annotazioni contabili.
Art. 34
Cancellazione o riduzione degli impegni di spesa
1. Quando l'obbligazione in base alla quale è stato assunto l'impegno venga a cessare o a ridursi per qualsiasi causa, il direttore generale o il dirigente competente per materia provvede con proprio atto alla cancellazione o alla riduzione dell'impegno medesimo. Il provvedimento è trasmesso tempestivamente alla struttura organizzativa di cui all'articolo 33, comma 3, per la registrazione nelle scritture contabili.
2. La medesima procedura di cui al comma 1 si applica in caso di cancellazione o riduzione di impegni di spesa assunti per l'acquisto di beni e servizi in economia ai sensi dell'articolo 22, comma 10.
Art. 35
Liquidazione delle spese
1. La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa e consiste nella determinazione del creditore e dell'esatto ammontare della somma da pagare ed è disposta sulla base di documentazione idonea a comprovare il diritto del creditore.
2. L'atto di liquidazione deve in ogni caso riportare:
a) l'esatta e completa indicazione del creditore o dei creditori;
b) la somma dovuta;
c) gli estremi del provvedimento di impegno e l'attestazione della sua esecutività;
d) il capitolo ed articolo al quale la spesa è da imputare;
e) l'eventuale differenza in meno rispetto alla somma impegnata e la disposizione della riduzione dell'impegno per somme eccedenti quelle liquidate.
3. La liquidazione è effettuata con atti formali dai dirigenti, i quali si assumono la responsabilità in ordine:
a) all'accertamento delle condizioni che rendono certa, liquida ed esigibile la spesa e, in ogni caso, alla sussistenza dei presupposti necessari alla liquidazione in base alla legge, all'atto di impegno, al contratto ed agli atti successivi all'impegno medesimo;
b) alla congruità della spesa da liquidare con la somma impegnata;
c) alla corretta applicazione della normativa fiscale e previdenziale;
d) all'accertamento della disponibilità della somma impegnata;
e) alla completezza, sussistenza e regolarità della documentazione richiamata nell'atto di liquidazione o ad esso allegata.
Art. 36
Richiesta di emissione del titolo di pagamento
1. La richiesta di emissione del titolo di pagamento deve essere presentata alla struttura organizzativa competente in materia di bilancio dai soggetti responsabili sulla base dell'atto di liquidazione. Tale richiesta deve essere presentata in tempo utile al fine di consentire il rispetto dei termini di pagamento previsti dalla normativa vigente ed alla richiesta deve essere unita la documentazione giustificativa della spesa.
2. I dirigenti che richiedono l'emissione del titolo di pagamento sono responsabili in ordine al rispetto dei tempi di invio della richiesta di emissione del titolo di cui al comma 1, nonché di eventuali ritardi nei pagamenti derivanti dal mancato rispetto della tempistica di cui al medesimo comma.
Art. 37
Ordinazione e pagamento delle spese
1. L'ordinazione consiste nella disposizione impartita al tesoriere dell'Assemblea legislativa di provvedere al pagamento delle spese ed è disposta a mezzo di mandati individuali o collettivi, di ordini di accreditamento erogabili con assegni, ordinativi o buoni di prelievo, nonché di ruoli di spesa fissa e di elenchi di spese ricorrenti.
2. I titoli di spesa di cui al comma 1 sono firmati dal dirigente della struttura organizzativa competente in materia di bilancio o da suo delegato.
3. Prima di emettere i titoli di spesa di cui al comma 1, deve essere verificata dalla struttura organizzativa preposta al bilancio l'intervenuta liquidazione a norma dell'articolo 35. Deve essere altresì riscontrato che la somma da pagare sia contenuta nei limiti dello stanziamento di cassa e dell'impegno di spesa cui si riferisce e che la stessa sia correttamente ascritta al conto della competenza od al conto dei residui distintamente per ciascun esercizio di provenienza.
4. Sul mandato devono essere indicati:
a) numero progressivo;
b) esercizio al quale si riferisce;
c) numero dell'unità previsionale di base;
d) numero del capitolo di cassa;
e) numero del capitolo e dell'eventuale articolo di competenza o del capitolo e dell'eventuale articolo dal quale proviene il residuo;
f) estremi di riferimento alla competenza o ai residui, con l'indicazione dell'esercizio di provenienza;
g) indicazione del beneficiario, delle modalità e della causale del pagamento; nel caso di mandato collettivo tali elementi possono essere indicati in un apposito intercalare allegato al mandato stesso unitamente all'indicazione, per ogni beneficiario, dei singoli pagamenti;
h) importo del mandato in cifre e lettere;
i) riferimento agli atti amministrativi che hanno dato origine al mandato;
l) data di emissione del mandato.
5. Con lo stesso mandato non possono essere disposti pagamenti inerenti a più capitoli o articoli di bilancio o a più esercizi.
Art. 38
Estinzione dei titoli di pagamento
1. Il tesoriere dell'Assemblea legislativa estingue i mandati e provvede alla loro restituzione alla struttura organizzativa competente in materia di bilancio in conformità alle disposizioni della convenzione per l'affidamento del servizio medesimo.
Art. 39
Modalità di effettuazione dei pagamenti
1. I pagamenti di qualsiasi spesa, fatti salvi quelli effettuati dalla cassa economale, devono essere eseguiti esclusivamente dal tesoriere dell'Assemblea legislativa sulla base dei titoli di spesa previsti dall'articolo 37.
Art. 40
Residui passivi
1. Alla determinazione, al mantenimento ed alla eliminazione dei residui passivi si provvede in conformità con le norme di cui agli articoli 60 e 61 della legge regionale n. 40 del 2001.

Note del Redattore:

Il presente regolamento interno è stato emanato con decreto della Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 28 febbraio 2013, n. 1

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