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Documento vigente: Testo Originale

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DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 27 febbraio 2013, n. 105

REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA PER L'AMMINISTRAZIONE E LA CONTABILITÀ (1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 53 del 5 marzo 2013

Capo V
Cassa economale
Art. 41
Cassa economale
1. La funzione di cassa economale è svolta da una cassa centrale, sita presso la struttura competente, e da casse periferiche, in caso di costituzione con delibera di Ufficio di Presidenza.
2. Il direttore generale nomina:
a) il cassiere economo centrale e suo sostituto;
b) i cassieri economi periferici ed i loro sostituti;
c) gli agenti contabili della cassa economale centrale e delle casse periferiche;
d) in casi eccezionali, su richiesta motivata dei dirigenti responsabili delle strutture organizzative competenti, gli agenti contabili con incarico temporaneo di cui all'articolo 42, comma 3.
3. Il fondo economale è stabilito dall'Ufficio di Presidenza e viene costituito mediante l'emissione di un mandato di pagamento a favore del cassiere economo dell'Assemblea legislativa, sull'apposito capitolo delle partite di giro - parte spesa - dell'esercizio di competenza. Il fondo si estingue ogni anno per l'intero importo, con emissione di reversale sul corrispondente capitolo - parte entrata - partite di giro, di competenza dell'esercizio, per essere restituito con emissione di mandato sull'analogo capitolo in partite di giro della competenza dell'esercizio successivo. Tale mandato viene quietanzato con la ricevuta di versamento del fondo dell'anno precedente, senza dare corso a movimenti di denaro.
4. Il fondo economale centrale ed i fondi economali delle casse periferiche sono resi disponibili in appositi conti correnti bancari accesi presso il tesoriere dell'Assemblea legislativa. Gli interessi netti maturati sui conti sono versati al bilancio dell'Assemblea legislativa direttamente a cura degli incaricati alla scadenza del periodo di maturazione e, in ogni caso, all'estinzione del conto corrente.
5. Il cassiere economo centrale e i cassieri economi periferici, ciascuno per i rispettivi conti correnti, impartiscono le disposizioni necessarie all'effettuazione dei pagamenti ed ai prelievi nei limiti di liquidità dei fondi rispettivamente accreditati.
6. L'Assemblea legislativa provvede, secondo le norme di legge in vigore, ad assicurare i rischi derivanti da furto, incendio e rapina di denaro e valori custoditi dagli incaricati di cui al comma 2, anche nel caso in cui espletino attività di portavalori. La liquidità in denaro conservata presso la cassa economale centrale deve essere limitata alle necessità funzionali e, comunque, contenuta nei limiti delle somme assicurate.
7. Nel corso dell'anno, in periodi non superiori al bimestre, tenendo presente l'esigenza di conservare una disponibilità sul fondo di cassa congrua rispetto alle necessità, e comunque alla fine dell'esercizio, viene predisposto il rendiconto analitico delle spese economali, corredato degli ordini di pagamento e della relativa documentazione.
8. Il dirigente competente provvede ad approvare il rendiconto ed a disporre il reintegro del fondo. Il reintegro avviene mediante emissione dei mandati per un importo pari al totale del rendiconto approvato.
Art. 42
Pagamenti ed introiti tramite la cassa economale centrale
1. Con i fondi della cassa economale centrale si provvede ai pagamenti concernenti le spese di cui all'articolo 70, comma 5, alle spese di rappresentanza di cui all'articolo 49, e alle anticipazioni di cui all'articolo 45. Si provvede inoltre al rimborso di spese di modica entità sostenute per comprovate esigenze di servizio e preventivamente autorizzate.
2. Possono in ogni caso essere pagate attraverso la cassa economale centrale, senza limiti di importo, le seguenti spese:
a) spese di allacciamento e fornitura di pubblici servizi (acqua, energia elettrica e gas);
b) oneri di riscaldamento e spese condominiali, non comprese nei canoni d'affitto;
c) canoni radiofonici e televisivi;
d) canoni telefonici e spese di allacciamento;
e) spese postali, bancarie e di telecomunicazione;
f) carte e valori bollati;
g) spese di registro e contrattuali;
h) tasse, imposte, oneri tributari ed altri diritti erariali;
i) premi di assicurazione;
l) abbonamenti ed acquisti di quotidiani e di riviste periodiche;
m) inserzioni sulla stampa e sulla Gazzetta Ufficiale;
n) pedaggi autostradali;
o) su disposizione del dirigente competente, a fronte di situazioni eccezionali e non predeterminabili, spese urgenti o per le quali sono necessarie procedure più tempestive o comunque idonee a garantire la loro puntuale effettuazione entro scadenze predeterminate.
3. In casi eccezionali, per il periodo strettamente necessario all'espletamento della funzione, le somme necessarie ai pagamenti possono essere affidate ad agenti contabili individuati con atto del direttore generale, dal quale risultino le tipologie di spesa da pagare e l'ammontare complessivo. L'agente contabile, effettuato il pagamento, ha l'obbligo di consegnare al cassiere economo la documentazione di spesa regolarmente quietanzata entro trenta giorni dalla cessazione dell'incarico.
4. La cassa economale centrale è autorizzata ad introitare e gestire in appositi conti economali di partite di giro le somme anticipate dai fornitori dell'Assemblea legislativa a titolo di spese contrattuali, per il tempo strettamente necessario alla conclusione del procedimento contrattuale.
5. La cassa economale centrale può altresì introitare e gestire con le modalità di cui al comma 4, somme di modesta entità, da versare sul bilancio dell'Assemblea legislativa tramite il tesoriere.
Art. 43
Casse economali periferiche
1. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza possono essere istituite casse economali periferiche per le spese di funzionamento delle strutture afferenti ad organi, autorità e garanti, alle quali la normativa riconosce autonomia gestionale, operativa e/o finanziaria, contabile.
2. La natura del relativo fondo e le modalità di accensione e chiusura dello stesso sono analoghe a quelle del fondo economale di cui all'articolo 41. La costituzione del fondo avviene attraverso la cassa economale centrale. I movimenti fra la cassa economale centrale e la cassa economale periferica sono registrati separatamente dagli altri.
3. Il fondo economale periferico deve essere depositato in apposito conto corrente bancario presso uno sportello del tesoriere dell'Assemblea legislativa regionale.
4. Spetta in ogni caso all'Ufficio di Presidenza stabilire:
a) la misura del fondo di cui è dotata la cassa economale periferica;
b) i tipi di spese per il cui pagamento si attinge dal relativo fondo, nonché, per ciascun tipo di spesa, i limiti di importo e le modalità per le iniziative e le ordinazioni di spesa;
c) l'ammontare massimo della liquidità in denaro conservata presso la cassa economale periferica.
5. Il cassiere economo periferico redige almeno trimestralmente un rendiconto in cui le spese eseguite vengono raggruppate in ordine cronologico, per capitoli ed eventuali articoli di spesa di bilancio, con l'esclusione delle anticipazioni per le quali è tenuto un partitario a parte.
6. Il cassiere economo centrale esegue il riscontro del rendiconto e lo presenta al dirigente competente per l'approvazione ed il reintegro. Una volta ottenuto il reintegro il cassiere economo versa gli importi al cassiere economo periferico.
Art. 44
Pagamento tramite la cassa economale
1. I pagamenti vengono effettuati attraverso l'emissione di ordini di pagamento a firma del cassiere economo, dietro presentazione di fatture o altri documenti fiscali, corredate dal buono economale, dall'attestazione di regolare esecuzione, salvo il caso di documenti di spesa relativi ad utenze, tasse e simili, dal visto di liquidazione attestante la corrispondenza dei prezzi e, ove necessario, dalla dichiarazione di presa in carico dei beni acquisiti.
2. L'attestazione di regolare esecuzione corredata di tutti i documenti contrattuali e fiscali necessari è di competenza del dirigente che ha assunto l'impegno di spesa di cui all'articolo 22, comma 10.
Art. 45
Anticipazioni di cassa
1. La cassa economale centrale può effettuare anticipi ai dipendenti dell'Assemblea ed a coloro che, a vario titolo, hanno un rapporto di collaborazione o di servizio con l'Assemblea legislativa, di norma nei seguenti casi:
a) spese di missione (trasporto, vitto e alloggio);
b) spese per partecipazione a corsi di formazione professionale, convegni e seminari nel caso in cui gli enti/le aziende erogatrici richiedano il pagamento all'atto dell'iscrizione o al momento della partecipazione all'evento.
2. La cassa economale centrale eroga altresì anticipi di missione di cui al comma 1, lettera a), ai Consiglieri quando siano in missione a seguito di autorizzazione del Presidente dell'Assemblea legislativa.
3. Il versamento degli anticipi avviene previa emissione di un ordine di pagamento, che deve essere regolarmente quietanzato.
4. Le spese anticipate ai sensi dei commi 1 e 2 vengono recuperate direttamente dalla cassa economale o mediante trattenuta sui compensi liquidati a favore degli interessati.
5. Le operazioni concernenti le anticipazioni della cassa economale, di cui al comma 1, lettera a), sono registrate nel partitario di cassa, distintamente dalle altre. Esse non sono comprese nel rendiconto amministrativo di cui all'articolo 41, comma 7.
Art. 46
Scritture della cassa economale
1. Il responsabile della cassa economale deve tenere un giornale di cassa nel quale registra cronologicamente, anche con sistemi informatici, tutte le operazioni effettuate.
2. Lo stesso responsabile deve altresì tenere un partitario nel quale registra le anticipazioni effettuate.
3. Dalle scritture contabili deve sempre potersi desumere, distintamente per contanti e somme disponibili sul conto corrente, la disponibilità del fondo inizialmente costituito.
4. Sul giornale di cassa sono registrati i reintegri del fondo, l'incasso ed il relativo versamento degli interessi netti maturati.
Art. 47
Passaggio di gestione
1. I responsabili delle casse economali che cessano dalle relative funzioni compilano il rendiconto delle spese effettuate, raggruppandole in ordine cronologico, per capitolo ed eventuale articolo di spesa del bilancio, con esclusione delle anticipazioni, da registrarsi separatamente.
2. Provvedono inoltre a consegnare, redigendone verbale, i contanti ed i valori al responsabile subentrante.
3. Del passaggio di gestione è data comunicazione alla struttura competente in materia di bilancio e all'istituto di credito presso il quale è acceso il conto corrente ai sensi dell'articolo 41, comma 4.
4. Nel caso di passaggio di gestione delle casse periferiche i documenti di cui ai commi 1 e 2 vengono trasmessi al cassiere economo dell'Assemblea legislativa per i necessari riscontri e adempimenti.

Note del Redattore:

Il presente regolamento interno è stato emanato con decreto della Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 28 febbraio 2013, n. 1

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