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Documento vigente: Testo Originale

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DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 27 febbraio 2013, n. 105

REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA PER L'AMMINISTRAZIONE E LA CONTABILITÀ (1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 53 del 5 marzo 2013

Capo VI
Funzionario delegato
Art. 48
Funzionario delegato
1. I dirigenti di strutture a supporto di organi ed autorità di garanzia ai quali lo Statuto e/o le leggi regionali riconoscono autonomia finanziaria, organizzativa e/o gestionale, operativa, assumono la funzione di funzionario delegato, ai sensi dell' articolo 57 della legge regionale n. 40 del 2001, nei casi previsti da leggi regionali o da motivati atti dell'Ufficio di Presidenza.
2. Nei casi di cui al comma 1, gli atti per la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa riguardanti l'attività dell'organo di cui la struttura è a supporto, sono di competenza del dirigente responsabile della struttura medesima.
3. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare, motivandone le ragioni, aperture di credito per spese di provveditorato o per altre spese aventi caratteristiche analoghe a quelle di provveditorato. L'autorizzazione deve essere contenuta entro limiti di spesa definiti, sulla base di analitici piani di spesa o di approvvigionamento, inseriti nel programma di attività annuale approvato dall'Ufficio di Presidenza. Detti piani sono predisposti nell'ambito delle disponibilità dei capitoli di bilancio interessati alle spese. Contestualmente è disposto l'impegno contabile a carico dei pertinenti capitoli di bilancio.
4. I dirigenti interessati sono autorizzati ad assumere, nel rispetto delle disposizioni vigenti, le obbligazioni giuridiche conseguenti. Sulla base degli atti di liquidazione adottati ai sensi dell'articolo 35 sono disposte le eventuali riduzioni degli impegni per le somme eccedenti quelle liquidate.
5. Il funzionario delegato è responsabile dei pagamenti, delle registrazioni e delle rendicontazioni concernenti i fondi accreditati.
6. Il funzionario delegato deve rendere conto delle somme erogate, corredato dai documenti giustificativi delle spese semestralmente, con scadenza rispettivamente al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.
7. Il rendiconto deve essere comunque presentato in caso di completo utilizzo dell'apertura di credito, ovvero quando cessino, per qualsiasi ragione, le facoltà del funzionario delegato.
8. Il termine per la presentazione del rendiconto è fissato in venticinque giorni dalla scadenza del periodo semestrale o dal verificarsi di uno degli eventi richiamati nel comma 7.
9. La struttura organizzativa competente in materia di bilancio è tenuta ad eseguire i necessari riscontri contabili e a trasmettere il rendiconto al direttore generale, il quale, con proprio atto, approva il rendiconto stesso, dando discarico al funzionario delegato delle somme erogate.
10. Qualora in sede di riscontro contabile emergano irregolarità nella tenuta dei conti o risulti carente la documentazione giustificativa della spesa, il direttore generale restituisce il rendiconto al funzionario delegato con invito a provvedere alla regolarizzazione dello stesso.
11. Se il funzionario delegato non vi provvede entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, il direttore generale rimette gli atti all'Ufficio di Presidenza per le conseguenti decisioni da adottare con deliberazione motivata.

Note del Redattore:

Il presente regolamento interno è stato emanato con decreto della Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 28 febbraio 2013, n. 1

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