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Documento vigente: Testo Originale

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DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 27 febbraio 2013, n. 105

REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA PER L'AMMINISTRAZIONE E LA CONTABILITÀ (1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 53 del 5 marzo 2013

Capo VII
Spese di rappresentanza e altre iniziative
Art. 49
Spese di rappresentanza
1. Sono da considerarsi spese di rappresentanza tutte le spese funzionali all'immagine esterna dell'Assemblea legislativa regionale, come definite dall' articolo 1, comma 1, della legge regionale 22 gennaio 1997, n. 5(Disciplina dei criteri e delle modalità per l'erogazione delle spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale e per la concessione del patrocinio del Consiglio a favore di iniziative di interesse regionale).
2. Non possono essere sostenute come spese di rappresentanza spese estranee alle esigenze inerenti la carica rivestita e comunque non attinenti alle funzioni istituzionali e rappresentative dell'Assemblea legislativa e dei suoi organi.
3. Le spese di rappresentanza dell'Assemblea legislativa sono deliberate dall'Ufficio di Presidenza ed impegnate dal dirigente competente. Le spese sono gestite, di norma, con procedure in economia e sono ordinate per mezzo di buoni di ordinazione a firma del dirigente competente per materia. La liquidazione e il pagamento avvengono con le modalità stabilite dal presente regolamento.
4. Le spese di rappresentanza degli organi e autorità di garanzia previsti dallo Statuto e/o dalle leggi regionali, sono gestite in analogia a quanto disposto dal comma 3, salvo diverse modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza.

Note del Redattore:

Il presente regolamento interno è stato emanato con decreto della Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 28 febbraio 2013, n. 1

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