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Documento vigente: Testo Originale

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DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 27 febbraio 2013, n. 105

REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA PER L'AMMINISTRAZIONE E LA CONTABILITÀ (1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 53 del 5 marzo 2013

Capo IX
Rendiconto
Art. 51
Rendiconto dell'Assemblea legislativa
1. I risultati finali della gestione del bilancio regionale sono dimostrati nel rendiconto generale dell'Assemblea legislativa.
2. Il rendiconto generale, predisposto dalla struttura organizzativa competente in materia di bilancio, è presentato dall'Ufficio di Presidenza al riscontro della competente Commissione assembleare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce.
3. Il rendiconto, corredato dal parere della Commissione di cui al comma 2, è presentato dall'Ufficio di Presidenza all'approvazione dell'Assemblea legislativa. Al rendiconto sono allegati gli elenchi di cui all' articolo 4 della legge regionale n. 5 del 1997.
4. Il rendiconto generale comprende il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio ed il conto del patrimonio.
5. Al rendiconto generale è premessa una relazione generale illustrativa dei dati consuntivi, relativi sia al conto finanziario che al conto del patrimonio.
Art. 52
Conto finanziario
1. Il conto finanziario espone le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la stessa struttura del bilancio di previsione.
2. Per ciascuna unità previsionale di base e per ciascun capitolo ed articolo di entrata del bilancio il conto finanziario espone nell'ordine:
a) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;
b) le previsioni finali di competenza;
c) le previsioni finali di cassa;
d) gli stanziamenti di cassa riportati dall'esercizio precedente;
e) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;
f) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;
g) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell'esercizio;
h) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio;
i) l'eccedenza di entrate o le minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza;
l) le eccedenze di entrate o le minori entrate riscosse e versate rispetto alle previsioni di cassa;
m) l'ammontare dei residui attivi, accertati all'inizio dell'esercizio, ed eliminati nel corso dell'esercizio, nonché dei residui attivi riprodotti nel corso dell'esercizio;
n) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle cancellazioni o ai riaccertamenti effettuati, e da riportare al nuovo esercizio;
o) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio;
p) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio.
3. Per ciascuna unità previsionale di base e per ciascun capitolo ed articolo di spesa del bilancio il conto finanziario espone nell'ordine:
a) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;
b) le previsioni finali di competenza;
c) le previsioni finali di cassa;
d) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;
e) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;
f) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio;
g) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio;
h) le economie e le eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti di competenza;
i) le economie o le eccedenze di pagamenti rispetto agli stanziamenti di cassa;
l) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio ed eliminati nel corso dell'esercizio medesimo, nonché dei residui passivi riprodotti nel corso dell'esercizio;
m) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle cancellazioni e alle reiscrizioni effettuate, e da riportare al nuovo esercizio;
n) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell'esercizio;
o) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio.
Art. 53
Conto del patrimonio
1. Il conto del patrimonio deve indicare, in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, i beni di proprietà.
2. Il conto del patrimonio è trasmesso alla Giunta regionale.

Note del Redattore:

Il presente regolamento interno è stato emanato con decreto della Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 28 febbraio 2013, n. 1

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