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DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 27 febbraio 2013, n. 105

REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA PER L'AMMINISTRAZIONE E LA CONTABILITÀ (1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 53 del 5 marzo 2013

TITOLO III
ATTIVITÀ CONTRATTUALE
Capo I
Norme generali
Art. 54
Oggetto
1. Le disposizioni del presente titolo disciplinano le modalità procedurali ed organizzative per l'acquisizione di beni e servizi da parte dell'Assemblea legislativa, nel rispetto delle norme e dei principi fondamentali desumibili dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Sito esterno(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2005/18/CE), di seguito denominato codice dei contratti, dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 Sito esterno(Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Sito esterno, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"), e in conformità alle disposizioni recate dalla legge regionale 21 dicembre 2007, n. 28(Disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi).
Art. 55
Scelta del contraente
1. I contratti per l'acquisizione di beni e servizi sono affidati necessariamente con le seguenti modalità:
a) ricorso alle convenzioni Consip o alla centrale di committenza Intercent-ER, in base alle condizioni prezzo/qualità migliori offerte;
b) utilizzo dei parametri prezzo/qualità della convenzione Consip o della centrale di committenza Intercent-ER come limite massimo per l'avvio di una propria procedura di gara in grado di assicurare un parametro prezzo/qualità migliore: questa opzione è esercitabile solo per le acquisizioni di beni e servizi sopra soglia;
c) per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario si procede con ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell' articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 Sito esterno;
d) in caso di mancanza delle condizioni e requisiti per l'attivazione delle procedure di cui alle lettere a), b) e c), si ricorre all'affidamento mediante procedura aperta o procedura ristretta ovvero mediante procedura negoziata, con o senza pubblicazione di un bando di gara, nei casi, modalità e termini disciplinati dal codice dei contratti, dal regolamento di esecuzione del codice dei contratti e dalla legge regionale n. 28 del 2007, ovvero attraverso le procedure in economia, disciplinate al capo III del presente titolo.
Art. 56
Contratti esclusi
1. I contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice dei contratti sono affidati mediante procedura negoziata, nel rispetto dei principi stabiliti all'articolo 27 del codice dei contratti.
2. Per i contratti di cui all'articolo 20 del codice dei contratti, relativi a servizi rientranti nell'allegato II B, resta salva la possibilità di affidare il contratto mediante procedura aperta o ristretta, previa pubblicazione di un bando di gara.
3. Per i contratti affidati mediante procedura negoziata, la determinazione a contrattare può prevedere, in relazione alla tipologia del servizio che si intende acquisire, la pubblicazione di un avviso finalizzato all'individuazione di operatori economici da invitare a presentare offerta, anche ad integrazione dell'elenco di operatori economici eventualmente già formato dall'Amministrazione, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per acquisire le manifestazioni d'interesse.
4. I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul sito Internet dell'Assemblea legislativa. In relazione all'oggetto o al valore del contratto, possono essere previste ulteriori forme di pubblicità, anche telematiche.
5. Ai contratti di cui al presente articolo sono applicabili le disposizioni di cui all' articolo 9, comma 5, della legge regionale n. 28 del 2007.
Art. 57
Responsabile del procedimento
1. La responsabilità della gestione delle procedure relative all'attività contrattuale è affidata al dirigente responsabile della struttura organizzativa preposta all'acquisizione di beni e servizi per le esigenze generali dell'Assemblea e specifiche di area, individuato con gli atti organizzativi interni.
2. Per ogni procedura contrattuale il dirigente competente in materia di contratti, di cui al comma 1, può individuare nell'ambito dei funzionari assegnati alla propria struttura organizzativa il responsabile del procedimento di affidamento.
3. In mancanza dell'individuazione di cui al comma 2, è responsabile del procedimento il dirigente competente in materia di contratti. Il nominativo del responsabile del procedimento viene indicato nel bando di gara o nella lettera invito.
4. Il responsabile del procedimento cura la fase istruttoria, assicura l'impulso alle fasi procedimentali e ne cura il regolare, efficiente ed efficace svolgimento, secondo le disposizioni vigenti.
5. In particolare, il responsabile del procedimento cura la predisposizione della documentazione di gara, adempie agli obblighi di pubblicazione e comunicazione assicurando altresì l'accesso e l'informazione ai soggetti partecipanti al procedimento di affidamento. Segnala al competente organo dell'Assemblea l'esistenza di fatti, atti o omissioni che rallentino lo svolgimento della procedura, di cause di nullità o annullamento del contratto. Si rapporta con il responsabile dell'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 58, ove accerti l'esistenza di inadempimenti o ritardi nella fase esecutiva.
Art. 58
Responsabile dell'esecuzione del contratto
1. Il dirigente nella cui competenza ricade, per materia, l'oggetto del contratto è qualificato responsabile dell'esecuzione del contratto.
2. Il dirigente di cui al comma 1 provvede:
a) a verificare l'esattezza e la puntualità degli adempimenti contrattuali;
b) ad adottare i provvedimenti necessari qualora siano emerse inadempienze o irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni;
c) all'impegno ed alla liquidazione della spesa;
d) ad attestare, allo scadere del contratto, il regolare adempimento delle prestazioni, al fine dello svincolo della cauzione definitiva, ove richiesta.
3. Per gli affidamenti di cui all'articolo 59, comma 5, il dirigente di cui al comma 1 è altresì responsabile del procedimento.
Art. 59
Attuazione dei programmi per l'acquisizione di beni e servizi
1. Nei casi indicati dall'articolo 55, comma 1, lettera d), il dirigente competente in materia di contratti, sulla base dei programmi definiti ai sensi dell'articolo 22, provvede direttamente per le acquisizioni di competenza o su formale richiesta del dirigente nella cui competenza ricade, per materia, l'oggetto del contratto:
a) ad assumere l'atto di indizione della gara, precisando la procedura di scelta del contraente, le forme di pubblicità della gara nel rispetto delle vigenti disposizioni, il criterio di aggiudicazione, l'ammontare della spesa presunta posta a base di gara;
b) ad approvare contestualmente la documentazione di gara;
c) all'ammissione delle imprese a partecipare alla gara, quando si procede tramite procedura ristretta o negoziata con pubblicazione del bando;
d) all'approvazione dell'esito della gara.
2. Il dirigente competente in materia di contratti provvede inoltre all'acquisizione di beni e servizi in economia, espletando la procedura disciplinata al capo III del presente titolo.
3. Il direttore generale dell'Assemblea, per particolari oggetti contrattuali, può direttamente assumere, anche parzialmente, le competenze indicate al comma 1.
4. Il dirigente nella cui competenza ricade, per materia, l'oggetto del contratto provvede ad avanzare formale richiesta di attivazione della procedura, precisando:
a) le caratteristiche dei beni o delle prestazioni oggetto del contratto e la sua disciplina nonché, eventualmente, i particolari requisiti di professionalità e di capacità tecnica che le imprese concorrenti debbono possedere, ai fini della formazione del bando di gara e del capitolato speciale;
b) nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione delle offerte e la loro parametrazione;
c) l'importo previsto dell'iniziativa di spesa e i relativi riferimenti contabili contenuti nel programma di attività.
5. Qualora, secondo le disposizioni vigenti, sia consentito l'affidamento diretto di servizi o forniture, il dirigente nella cui competenza ricade l'oggetto del contratto adotta i relativi atti, anche avvalendosi dell'assistenza della struttura competente in materia di contratti.
Art. 60
Documentazione di gara
1. Le procedure aperte e ristrette e, nei casi previsti dalla legge, le procedure negoziate, sono precedute da un bando di gara.
2. Il disciplinare di gara, integrativo del bando, e, nelle procedure ristrette o negoziate, la lettera invito, precisano le modalità di gara, i requisiti richiesti ai concorrenti, le cause di esclusione, il criterio di aggiudicazione, le norme che regolano lo svolgimento della procedura e le modalità di stipulazione del contratto.
3. Il capitolato speciale determina l'oggetto del servizio o della fornitura, le caratteristiche tecnico-merceologiche, il termine e il luogo della prestazione, le modalità di esecuzione, gli oneri e gli obblighi a carico del fornitore ed ogni altra condizione utile ai fini della formazione del contratto.
4. Alla documentazione di gara possono essere allegati schemi di offerta, al fine di semplificare e uniformare la predisposizione dell'offerta stessa, e schemi di dichiarazioni sostitutive, in conformità alla vigente normativa in materia di semplificazione della documentazione amministrativa, utilizzabili dai concorrenti per l'attestazione del possesso dei requisiti d'ordine giuridico, di capacità professionale, tecnica ed economico-finanziaria eventualmente richiesti dal bando.
5. La documentazione di gara è pubblicata con le modalità e nei termini previsti dalle norme vigenti in materia.
Art. 61
Cause di esclusione dalle gare
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle gare gli operatori economici che si trovino in una delle situazioni di esclusione previste dal codice dei contratti nonché in qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa ostativa alla partecipazione a gare o alla conclusione di contratti con la pubblica amministrazione.
Capo II
Disposizioni procedurali
Art. 62
Criteri di aggiudicazione
1. Gli appalti di forniture e servizi sono aggiudicati:
a) al prezzo più basso;
b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base a elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali, a titolo esemplificativo, il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica.
2. Quando la gara è aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, l'offerta può essere formulata in termini di ribasso sull'importo a base di gara oppure di offerta a prezzi unitari, secondo le modalità indicate nella documentazione di gara.
3. Nel caso di aggiudicazione di servizi e forniture con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i pesi o punteggi da assegnare ai criteri di valutazione, eventualmente articolati in sub-pesi o sub-punteggi, devono essere globalmente pari a cento. Per gli elementi di natura qualitativa può essere stabilita una soglia minima, adeguata rispetto al punteggio massimo attribuibile all'elemento stesso. Le offerte che conseguono un punteggio inferiore alla soglia non sono ammesse alle successive fasi della gara.
Art. 63
Commissione giudicatrice
1. Quando la gara è aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il direttore generale nomina la commissione giudicatrice, di norma costituita da un numero di componenti non superiore a tre, ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti.
2. La commissione è presieduta da un dirigente dell'Assemblea, opera con le modalità stabilite all'articolo 65, ed è assistita, con funzioni di segretario, da un dipendente di categoria non inferiore alla C.
3. In mancanza di personale interno idoneo, o nel caso di esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente possono essere scelti tra esperti esterni individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, secondo periodo, della legge regionale n. 28 del 2007.
Art. 64
Aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso
1. Nel giorno e nell'ora indicati nel bando di gara o nella lettera invito, il dirigente nella cui competenza ricade, per materia, l'oggetto del contratto o altro dirigente designato dal direttore generale, assistito da due dipendenti dell'Assemblea legislativa in qualità di testimoni e da un funzionario in qualità di verbalizzante, procede in seduta pubblica, quale autorità che presiede la gara, all'apertura dei plichi ricevuti.
2. In particolare, il dirigente che presiede la gara procede:
a) all'esame dei plichi contenenti le offerte e la documentazione, accertando la data di presentazione ed escludendo le offerte pervenute oltre il termine stabilito nel bando di gara o nella lettera invito;
b) alla loro apertura e alla verifica della validità e completezza dei documenti presentati, ai fini dell'ammissione dei concorrenti alla gara;
c) all'apertura dei plichi contenenti le offerte delle imprese ammesse e alla verifica della validità delle stesse, contrassegnando le offerte in ciascun foglio;
d) alla lettura del prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente e alla redazione della graduatoria delle offerte;
e) alla dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria della gara.
3. A parità di prezzo offerto, si procede mediante sorteggio all'individuazione dell'aggiudicatario.
4. Qualora non sia prevista l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'articolo 124, comma 8, del codice dei contratti, il dirigente che presiede la gara effettua le eventuali verifiche sulle offerte che appaiono anormalmente basse, avvalendosi della struttura competente dell'Assemblea.
Art. 65
Aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
1. La commissione di cui all'articolo 63, dopo aver espletato in seduta pubblica gli adempimenti relativi all'ammissione dei concorrenti, effettua in una o più sedute riservate la valutazione delle offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri stabiliti nella documentazione di gara.
2. La commissione può delegare l'istruttoria delle offerte tecniche a singoli suoi componenti, fermo restando che la valutazione ed il giudizio devono essere effettuati collegialmente. Può inoltre, se necessario, richiedere alle imprese concorrenti chiarimenti o specificazioni.
3. Al termine della valutazione tecnica la commissione, in seduta pubblica, procede:
a) a dare lettura dei punteggi attribuiti sotto il profilo tecnico alle singole offerte;
b) all'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche per la verifica della regolarità formale;
c) alla valutazione delle offerte economiche con le modalità stabilite nella documentazione di gara;
d) alla redazione della graduatoria delle offerte e all'aggiudicazione provvisoria della gara.
4. La commissione dispone le eventuali verifiche sulle offerte che appaiono anormalmente basse, avvalendosi della struttura organizzativa competente in materia di contratti.
5. In presenza di offerte con identico punteggio complessivo si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario mediante sorteggio.
Art. 66
Aggiudicazione definitiva
1. L'aggiudicazione definitiva interviene con l'atto di approvazione dell'esito della gara da parte del dirigente competente. L'approvazione può essere negata per vizi di legittimità nelle procedure di affidamento o per gravi motivi di interesse pubblico. Nel caso di mancata approvazione, nulla è dovuto all'aggiudicatario provvisorio a titolo di indennizzo.
2. L'atto che dispone l'aggiudicazione definitiva acquisisce efficacia dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, nelle forme previste dalla normativa vigente.
Art. 67
Stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa, ricevuto da un funzionario dell'Assemblea designato quale ufficiale rogante o mediante scrittura privata, anche mediante sottoscrizione dello schema contrattuale proposto dalla controparte.
2. I contratti sono stipulati dai dirigenti competenti, in base alle rispettive attribuzioni. Il direttore generale può intervenire nella stipulazione di convenzioni o contratti che per il contenuto della prestazione o per la natura della controparte hanno un rilievo che trascende l'ordinaria gestione.
3. La stipulazione del contratto avviene nel rispetto dei termini indicati dall'articolo 11 del codice dei contratti pubblici.
Art. 68
Durata del contratto
1. I contratti devono avere durata e termini certi e non possono, di norma, avere una durata che ecceda di oltre un anno la normale scadenza della legislatura in corso alla data della stipulazione, salvo il caso di contratti relativi a servizi o forniture ricorrenti necessari per l'ordinario funzionamento delle strutture dell'Assemblea.
2. I contratti possono essere prorogati alle condizioni stabilite dalla normativa vigente.
Art. 69
Verifica di conformità
1. L'accettazione della fornitura o del servizio è disposta previa verifica di conformità della prestazione eseguita alle prescrizioni tecniche e contrattuali, da eseguirsi, di norma, nel termine di trenta giorni dall'esecuzione della fornitura o del servizio.
2. Per le forniture o i servizi che abbiano particolari requisiti di natura tecnica, la verifica di cui al comma 1 è svolta da uno a tre tecnici esperti nella materia. L'incarico può essere affidato a tecnici esterni nel solo caso di mancanza di personale interno idoneo.
3. La verifica di conformità in corso di esecuzione può essere prevista in relazione alla natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare ovvero nei casi di appalti di forniture o servizi con prestazioni continuative, secondo la periodicità stabilita nel contratto. In ogni altro caso resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di procedere a verifica di conformità in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
4. Per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alla soglia comunitaria e qualora non si proceda ai sensi del comma 2, il dirigente responsabile dell'esecuzione del contratto accerta la rispondenza delle prestazioni svolte alle prescrizioni contrattuali ed emette l'attestazione di regolare esecuzione. Per gli affidamenti di importo inferiore ad Euro 20.000,00 l'attestazione di regolare esecuzione è apposta direttamente sulla fattura.
Capo III
Affidamenti in economia
Art. 70
Spese in economia
1. Le procedure in economia si svolgono secondo le modalità, condizioni e limiti definiti nel presente capo.
2. Il responsabile del procedimento, prima di attivare la procedura in economia, attesta in particolare, previa verifica, l'assenza e/o la non comparabilità dell'oggetto dell'acquisizione rispetto ai prodotti/servizi presenti sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) nelle convenzioni o negli strumenti telematici di negoziazione gestiti da Intercent-ER.
3. Possono essere affidati in economia i beni e servizi indicati nella seguente tabella predisposta in base al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) di cui alla normativa adottata dall'Unione europea. L'affidamento di beni e servizi indicati nella tabella è consentito qualora l'importo del singolo contratto, al netto di IVA, sia inferiore alla soglia comunitaria. La descrizione della singola tipologia, mediante l'indicazione di alcuni beni e servizi, è da intendersi come meramente esemplificativa e non esaustiva. Per i beni mobili, le tipologie ricomprendono l'acquisto, la locazione e il noleggio.
TIPOLOGIA DESCRIZIONE esemplificativa
1) Servizi di formazione e aggiornamento Organizzazione e realizzazione di corsi di formazione e seminari; corsi di lingua straniera; partecipazione del personale ad iniziative formative
2) Beni e servizi per manifestazioni di ospitalità e cortesia funzionali ad attività di rappresentanza Beni e servizi di valore prevalentemente simbolico per forme di ospitalità e cortesia
3) Organizzazione o partecipazione a manifestazioni per esigenze di rappresentanza o nell'ambito delle relazioni istituzionali Organizzazione o partecipazione a convegni, mostre, fiere, congressi, riunioni e altre manifestazioni, ivi comprese le necessarie acquisizioni di beni e servizi
4) Mobili, arredi per ufficio Sedie, poltrone, scrivanie, tavoli, armadi, schedari, ecc., ivi compresi installazione, trasporto, collaudo e manutenzione
5) Macchine, attrezzature e strumenti Fotocopiatrici, macchine per stampa, affrancatrici, calcolatrici, ecc., ivi compresi installazione, trasporto, collaudo e manutenzione
6) Materiale per ufficio Materiale per ufficio (cancelleria, carta, materiale per disegno, per imballaggi, cd, dvd, ecc.) e supporti di varia natura
7) Apparecchiature informatiche, relativi accessori e ricambi Computer e relativi accessori, stampanti, lettori, materiale per il funzionamento delle apparecchiature informatiche, ivi compresi installazione, trasporto, collaudo e manutenzione
8) Software Pacchetti, licenze, e relativi canoni
9) Attrezzature per radiodiffusione, televisione, comunicazione, telecomunicazione, relativi accessori e ricambi Attrezzature e apparecchi per trasmissione di dati e fonia, ricezione, registrazione o riproduzione del suono o dell'immagine, ivi compresi installazione, trasporto, collaudo e manutenzione
10) Mezzi di trasporto, veicoli e ricambi Mezzi di trasporto o tecnici, veicoli, parti e accessori, pezzi di ricambio compresa manutenzione; beni e servizi per la manutenzione, riparazione e affini di veicoli, inclusi i costi per servizi amministrativi connessi (passaggio di proprietà, ecc.)
11) Prodotti combustibili, petroliferi e derivati Combustibili, carburanti, lubrificanti, sia per riscaldamento che per autotrazione
12) Manutenzione e riparazione di mobili, macchine e attrezzature Beni e servizi per la manutenzione, riparazione e affini di mobili, macchine e attrezzature
13) Manutenzione e riparazione di immobili, impianti e aree verdi Beni e servizi per la manutenzione, riparazione e affini (che non configurino contratti di lavori pubblici) di immobili, impianti e aree verdi, inclusi costi per acquisto piante d'arredo, segnaletica, cartellonistica e similari
14) Manutenzione e riparazione di veicoli
15) Assistenza e manutenzione hardware e software Servizi di assistenza e manutenzione informatica che non incrementano il valore, inclusi servizi per manutenzione siti web; Servizi di assistenza e manutenzione informatica straordinaria ed evolutiva
16) Servizi di trasporto di persone Servizi di trasporto terrestre, noleggio con conducente
17) Servizi di pulizia, sicurezza e facchinaggio Servizi di pulizia (anche lavanderia), sicurezza, facchinaggio, ed altri servizi analoghi per la gestione delle strutture
18) Servizi di spedizione e trasporto merci Servizi di poste e corriere
19) Servizi di telecomunicazione Servizi di telecomunicazione, telefonici (telefonia fissa e mobile), di trasmissione dati (e allacciamenti)
20) Gas, acqua, energia termica ed elettricità Erogazione di gas, acqua, energia termica ed elettricità (e allacciamenti)
21) Servizi assicurativi RC auto, servizi di brokeraggio, assicurazione di beni di proprietà o in uso a qualsiasi titolo dall'Assemblea legislativa o dai Gruppi assembleari, assicurazione di persone impiegate in servizi fuori sede, ecc.
22) Servizi di informazione, comunicazione, diffusione, editoria Servizi di informazione, comunicazione, promozione pubblicitaria; produzione e diffusione di materiale divulgativo, informativo e promozionale.
Pubblicazione e divulgazione di bandi, avvisi e informazioni.
Servizi editoriali, servizi di pubblicazione, anche a stampa, e servizi affini o connessi (traduzione, redazione, trattamento dei testi, composizione, litografia, progettazione grafica, ecc.), tipografia e legatoria
23) Libri, pubblicazioni, riviste, quotidiani, periodici, abbonamenti, acquisizione dati Libri, pubblicazioni e materiale documentario (anche in formato elettronico), abbonamenti, anche telematici, a periodici, agenzie di informazione, banche dati.
Utenze e canoni per servizi in abbonamento (canoni di accesso a banche dati, canoni radiotelevisivi, domini internet).
Acquisizione e/o trasferimento dati.
24) Servizi tecnici specializzati Servizi fotografici, videoriprese di iniziative ed eventi
Servizi di deregistrazione, conversione in formato testo dei resoconti integrali delle sedute assembleari e di atti simili
25) Studi, ricerche, consulenze, indagini e altri servizi professionali Servizi di supporto per lo svolgimento delle attività amministrative (analisi, rilievi, attività tecniche, studi, indagini, consulenze, servizi per la prevenzione e sicurezza sul lavoro, spese notarili, ecc)
Servizi attinenti ad architettura, ingegneria, urbanistica ecc.
26) Accertamenti sanitari per i dipendenti Visite mediche, visite fiscali ecc.
27) Servizi di fornitura di personale Servizi di fornitura di lavoro temporaneo
28) Servizi per il reclutamento del personale Servizi necessari per l'espletamento di procedure di concorso
29) Locazione di beni immobili Spese relative a locazione di immobili (edifici, posti auto, spazi, ecc.)
30) Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro, materiali, accessori e dispositivi per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro Indumenti professionali, divise, materiali, accessori e dispositivi per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, e loro manutenzione
31) Materiale vario Materiali di consumo, igienico sanitario e di pronto soccorso, ecc.
32) Beni di interesse artistico Opere artistiche, materiale bibliografico
33) Beni immateriali Brevetti, diritti d'autore, opere d'ingegno, marchi e relativa registrazione
34) Servizi di ristorazione Servizi di catering
35) Altri servizi Microfilmatura, interpretariato, servizi di archivio, catalogazione, inventariazione, ecc.
4. I servizi di cui all'articolo 91, comma 2, del codice dei contratti (incarichi di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) possono essere acquisiti in economia entro i limiti di importo previsti dalle disposizioni vigenti.
5. I contratti aventi ad oggetto forniture, beni e/o servizi di importo stimato non superiore a 5.000,00 Euro, al netto di IVA, possono essere pagati tramite la cassa economale.
Art. 71
Ricorso alla procedura in economia
1. Il ricorso al sistema in economia è altresì consentito, per beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, anche di tipologia diversa da quelle elencate dalla tabella dell'articolo 70, nelle seguenti ipotesi previste dall'articolo 125, comma 10, del codice dei contratti:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.
2. La procedura di acquisizione in economia è espletata in conformità ai principi di economicità, efficacia, parità di trattamento, trasparenza. Nessuna acquisizione di beni o servizi può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina degli acquisti in economia.
Art. 72
Svolgimento della procedura in economia
1. Per le acquisizioni in economia di importo inferiore a 40.000,00 Euro, il dirigente nella cui competenza ricade per materia l'oggetto del contratto può procedere mediante affidamento diretto, previa acquisizione di almeno un preventivo formulato sulla base degli elementi essenziali della prestazione richiesta. Il medesimo dirigente procede all'assunzione dell'impegno di spesa e alla conclusione del contratto con le modalità di cui all'articolo 75, comma 2.
2. Per servizi o beni di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro e fino alla soglia comunitaria, l'affidamento avviene a seguito di gara informale, previo invito, ove possibile, di almeno cinque operatori economici.
3. Gli operatori economici sono individuati sulla base di indagini di mercato, anche tramite elenchi di fornitori o mediante la consultazione dei cataloghi del mercato elettronico.
4. Le acquisizioni di importo pari o superiore a 100.000,00 Euro sono effettuate previa pubblicazione di un avviso sul sito Internet dell'Assemblea legislativa. L'avviso indica l'oggetto e l'importo presunto del contratto, le modalità e il termine di ricezione delle manifestazioni di interesse, il criterio di affidamento, il termine di esecuzione e i requisiti richiesti per l'affidamento, nonché ogni altra indicazione che si rendesse necessaria per la specificità del bene o servizio da acquisire.
5. Alle procedure relative alle acquisizioni di cui al comma 4 sono invitati gli operatori economici che hanno manifestato l'interesse a partecipare. Inoltre, al fine di ampliare la concorrenza, possono essere invitati altri operatori economici idonei, utilizzando eventualmente gli elenchi di fornitori o i cataloghi del mercato elettronico di cui al comma 3.
6. Per l'affidamento in economia di importo pari o superiore a 20.000,00 Euro, preceduto da gara informale, la lettera d'invito contiene le seguenti informazioni essenziali:
a) l'oggetto della prestazione, le caratteristiche tecniche e l'importo massimo previsto;
b) le modalità e il termine per la ricezione delle offerte;
c) le garanzie richieste al contraente;
d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
e) il criterio di aggiudicazione e, nel caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione;
f) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
g) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
h) le modalità e il termine di esecuzione della prestazione;
i) le modalità e i termini di pagamento;
l) le eventuali penalità;
m) i requisiti soggettivi richiesti per l'affidamento e la richiesta all'offerente di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
n) ogni altra indicazione che si rendesse necessaria per la particolarità del bene o del servizio da acquisire.
7. Nel caso in cui l'affidamento avvenga con il criterio del prezzo più basso, l'individuazione dell'offerta migliore è effettuata dal dirigente nella cui competenza rientra il singolo contratto.
8. Qualora l'affidamento abbia luogo con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata al dirigente nella cui competenza rientra il singolo contratto. A tal fine, il dirigente può essere coadiuvato da due esperti nello specifico settore, senza che tale apporto dia luogo alla formazione di una commissione.
9. Il dirigente, in seduta pubblica, e alla presenza di due testimoni, provvede alla verifica dell'integrità dei plichi, all'apertura delle buste contenenti la domanda di ammissione alla procedura, e alla verifica della documentazione amministrativa richiesta; nella stessa seduta si procede anche all'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica e alla constatazione del suo contenuto. In seduta riservata, si procede all'esame e alla valutazione dell'offerta tecnica e all'attribuzione dei punteggi secondo i criteri stabiliti. Successivamente, in seduta pubblica, si procede alla lettura dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica, all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica e all'assegnazione del relativo punteggio, nonché alla formulazione della graduatoria finale sommando i punteggi relativi all'offerta tecnica e a quella economica.
Art. 73
Pubblicità e comunicazioni
1. Le procedure in economia non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'articolo 124 del codice dei contratti.
2. Le acquisizioni di importo pari o superiore a 100.000,00 Euro sono precedute da un avviso pubblicato sul sito Internet dell'Assemblea legislativa, così come l'esito degli affidamenti in economia di beni e servizi di importo pari o superiore a 20.000,00 Euro.
3. Restano ferme le ulteriori forme di pubblicità obbligatoria previste dalle disposizioni vigenti.
Art. 74
Requisiti dell'affidatario
1. L'affidatario dei beni e servizi in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, nonché - se e nella misura in cui siano necessari, in ragione della natura e dell'importo del contratto - dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
2. La verifica dei requisiti per i quali è ammessa la presentazione di dichiarazioni sostitutive è effettuata nei confronti del solo concorrente prescelto quale affidatario. La verifica è comunque effettuata in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
3. Per le acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore a 40.000,00 Euro è demandata al dirigente competente in materia di attività contrattuale l'individuazione delle modalità concrete di svolgimento del controllo a campione di cui all' articolo 12, comma 2, della legge regionale n. 28 del 2007.
Art. 75
Ordinazione e conclusione dei contratti
1. L'ordinazione delle forniture e dei servizi, per un importo fino ad Euro 5.000,00, a seguito degli affidamenti con procedura in economia di cui all'articolo 71, comma 2, è predisposta a mezzo di appositi buoni economali, firmati dal dirigente nella cui competenza rientra l'oggetto del contratto e le relative spese devono riguardare contratti conclusi entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario di riferimento.
2. I contratti delle forniture e dei servizi, a seguito degli affidamenti con procedura in economia di cui all'articolo 71, comma 3, sono stipulati dal dirigente nella cui competenza rientra l'oggetto del contratto mediante scrittura privata che può anche consistere in un apposito scambio di lettere con cui l'Amministrazione dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi con le modalità e condizioni fissate nella lettera d'invito.
3. Restano salve le specifiche modalità di sottoscrizione del contratto previste nelle acquisizioni mediante l'utilizzo del mercato elettronico.
4. Salvo il caso dei pagamenti effettuati tramite la cassa economale, la liquidazione e il pagamento delle spese in economia di cui all'articolo 70, comma 3, avvengono, in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 35 e successivi del presente regolamento.

Note del Redattore:

Il presente regolamento interno è stato emanato con decreto della Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 28 febbraio 2013, n. 1

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