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Documento vigente: Testo Originale

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DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 27 febbraio 2013, n. 105

REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA PER L'AMMINISTRAZIONE E LA CONTABILITÀ (1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 53 del 5 marzo 2013

TITOLO IV
GESTIONE DEL PATRIMONIO
Capo I
Gestione del patrimonio
Art. 76
Beni mobili dell'Assemblea legislativa
1. I beni mobili dell'Assemblea legislativa sono quelli acquisiti e amministrati dall'Assemblea legislativa per il funzionamento della propria struttura.
2. Il dirigente responsabile della struttura preposta alla gestione delle risorse strumentali e patrimonio, di seguito denominato dirigente competente, amministra i beni di cui al comma 1 e ne diviene consegnatario. Il dirigente responsabile del settore documentazione e biblioteca è consegnatario del materiale bibliografico e documentario.
3. La responsabilità di custodia dei beni inventariati è demandata ai dirigenti responsabili delle strutture alle quali i beni sono assegnati.
Art. 77
Classificazione dei beni mobili
1. I beni mobili di cui all'articolo 76 si distinguono in:
a) beni durevoli di importo pari o superiore ad Euro 250,00 quali:
1) arredi per uffici, oggetti artistici, elaboratori elettronici e attrezzature informatiche, impianti mobili, autovetture e altre attrezzature necessarie al funzionamento delle strutture assembleari;
2) materiale bibliografico e documentario;
b) oggetti fragili, di facile consumo e di modico valore, quali:
1) beni durevoli di importo inferiore ad Euro 250,00;
2) oggetti di cancelleria, oggetti fragili qualunque sia il loro valore, prodotti di consumo, vestiario del personale avente titolo, tende, tappeti o stuoie di passaggio, complementi d'arredo;
3) pubblicazioni varie, sia cartacee che su altri supporti destinati all'ordinario funzionamento degli uffici;
4) prodotti software in licenza d'uso, qualunque sia il valore, in considerazione della loro natura, della rapida obsolescenza e del titolo di acquisizione.
Art. 78
Scritture inventariali comuni
1. L'inventario dei beni mobili di uso durevole è costituito da:
a) registro di inventario, tenuto con sistemi informatici, distinto per categoria, determinante la situazione del patrimonio mobiliare e costantemente aggiornato con nuove acquisizioni e scarichi;
b) registro di inventario del materiale bibliografico e documentario. Il regolamento per il funzionamento della biblioteca disciplina le modalità e le procedure per la tenuta del registro.
2. La consistenza del patrimonio mobiliare è data dagli inventari relativi ai beni iscritti nei registri di cui al comma 1.
3. Dalle scritture inventariali deve risultare la esatta denominazione e qualità dell'oggetto, il numero progressivo d'inventario, la sua ubicazione, la data di acquisto, la ditta fornitrice, l'importo di acquisto comprensivo degli oneri fiscali con gli estremi della fattura, o, in mancanza, il valore di stima. Per il materiale bibliografico e documentario viene indicato il prezzo di copertina o il prezzo di stima.
4. I beni mobili di uso durevole, ai fini della iscrizione in inventario, sono classificati in due categorie:
a) prima categoria: beni durevoli di cui all'articolo 77, comma 1, lettera a), numero 1);
b) seconda categoria: materiale bibliografico e documentario, di cui all'articolo 77, comma 1, lettera a), numero 2).
5. I registri di cui al comma 1 devono essere tenuti dai rispettivi consegnatari oppure a disposizione della struttura preposta alla vigilanza.
Art. 79
Registro degli oggetti fragili, di facile consumo e di modico valore
1. Gli oggetti fragili, di facile consumo e di modico valore di cui all'articolo 77, comma 1, lettera b), ad eccezione di quelli di consumo minuto ed immediato, sono annotati su appositi registri di carico e scarico, distintamente per tipo di materiale.
2. Per ogni operazione di carico e scarico vengono effettuate le seguenti annotazioni:
a) numero progressivo di registrazione;
b) data dell'operazione;
c) quantità del materiale caricato e scaricato;
d) rimanenza.
3. Per le divise e gli altri oggetti di vestiario deve essere tenuta una scheda riportante le date di consegna e di scadenza delle stesse e la firma per ricevuta del personale interessato.
4. I registri dei beni di cui all'articolo 77, comma 1, lettera a), numero 2) e lettera b), numero 4), sono tenuti, rispettivamente, dalla biblioteca e dalla struttura preposta alle acquisizioni informatiche.
5. Il consegnatario dei beni di cui al presente articolo è individuato nel responsabile della struttura cui è assegnato il bene.
Art. 80
Targhettatura e contrassegno dei beni mobili
1. Sui beni inventariati deve essere apposta una targhetta riflettente il numero progressivo di inventario. Sul materiale bibliografico e documentario viene invece apposto un timbro riportante detto numero progressivo di inventario.
2. Sulla fattura d'acquisto deve essere apposto il numero od i numeri d'inventario con i quali sono stati presi in carico gli oggetti in essa descritti.
Art. 81
Rendiconto annuale
1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, i dirigenti di cui all'articolo 76, comma 2 trasmettono al direttore generale, anche ai fini di cui all'articolo 53, un prospetto dal quale risultano le variazioni avvenute durante l'anno finanziario precedente nella consistenza dei beni inventariati e la loro situazione finale.
Art. 82
Aggiornamento dell'inventario
1. La revisione e aggiornamento generale dell'inventario viene di norma effettuata ogni dieci anni, o anche in tempi più brevi qualora se ne ravvisi la necessità.
Art. 83
Scarico di beni mobili inventariati
1. Il dirigente competente accerta periodicamente lo stato dei beni mobili inventariati, ai fini della dichiarazione di fuori uso.
2. I dirigenti delle strutture assembleari, qualora ravvisino la necessità di alienare dei beni inventariati ad essi assegnati in uso, devono inoltrarne richiesta al dirigente competente, descrivendo gli oggetti da scaricare e il relativo numero di inventario.
3. Il dirigente competente redige la dichiarazione di fuori uso e sottopone al direttore generale la proposta di alienazione dei beni mobili da scaricare dai registri di inventario e la relativa destinazione.
4. I beni dichiarati fuori uso ma ancora suscettibili di utilizzazione possono essere donati ad enti pubblici, organizzazioni di volontariato o enti, associazioni, fondazioni che perseguono finalità di pubblica utilità senza scopo di lucro, oppure possono essere ceduti o permutati. I criteri per l'alienazione, cessione, permuta e donazione dei beni fuori uso, e la loro pubblicizzazione, sono disciplinati da delibera dell'Ufficio di Presidenza.
5. Qualora non siano in altro modo collocabili i beni possono essere avviati alla rottamazione.
Art. 84
Perdite e deterioramenti
1. Il dirigente competente provvede affinché i beni durevoli di proprietà o in uso a qualsiasi titolo dall'Assemblea legislativa e dai gruppi assembleari siano coperti da polizza assicurativa per i rischi derivanti da furto, rapina e incendio.
2. Il deterioramento o la perdita di beni in carico devono essere immediatamente segnalati al dirigente competente dai responsabili delle strutture interessate, i quali provvedono contestualmente, nel caso di furto o rapina, a presentare denuncia alla competente autorità. Il dirigente competente promuove i provvedimenti necessari per le conseguenti variazioni alle scritture inventariali e, per i casi coperti dalla polizza di cui al comma 1, all'attivazione dell'assicurazione.
Art. 85
Beni di terzi
1. Per i beni di terzi consegnati in uso all'Assemblea legislativa regionale sono tenuti appositi registri di carico e scarico. I beni di terzi non fanno parte del patrimonio.
Art. 86
Gestione del magazzino
1. Per gli articoli costituenti le dotazioni di magazzino la struttura competente cura la registrazione, per singole voci e in ordine cronologico di:
a) carico iniziale di magazzino;
b) successive introduzioni;
c) prelevamenti;
d) rimanenze risultanti da ciascuna operazione.
2. Alla fine di ogni anno viene determinato l'inventario delle rimanenze.
3. I prelevamenti dal magazzino possono essere fatti solo in base a richiesta scritta dei dirigenti interessati, o loro delegati, e dietro rilascio di ricevuta.

Note del Redattore:

Il presente regolamento interno è stato emanato con decreto della Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 28 febbraio 2013, n. 1

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