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DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 27 febbraio 2013, n. 105

REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA PER L'AMMINISTRAZIONE E LA CONTABILITÀ (1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 53 del 5 marzo 2013

TITOLO V
CONTROLLI INTERNI
Art. 87
Principi del controllo interno
1. Le norme del presente titolo disciplinano i controlli sugli atti e sulla gestione, in attuazione dell' articolo 68, comma 12, lettera c), della legge regionale n. 40 del 2001e dell' articolo 53, comma 3, della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43(Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), al fine di:
a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa per ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
c) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei programmi annuali di attività delle strutture, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (controllo di indirizzo strategico).
2. Sono strumenti del controllo interno:
a) il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
b) il controllo di gestione;
c) il controllo di indirizzo strategico.
Art. 88
Controllo di regolarità amministrativa e contabile
1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile si esercita in via successiva sugli atti e sulle procedure ad essi inerenti comportanti assunzioni di spesa e obblighi a carico dell'Assemblea legislativa, secondo le forme individuate con delibera dell'Ufficio di Presidenza.
2. La struttura preposta al controllo di regolarità amministrativa e contabile produce periodicamente e con cadenza almeno trimestrale report descrittivi e materiale rappresentativo della regolarità amministrativa degli atti.
3. La documentazione di cui al comma 2 è trasmessa al direttore generale, il quale provvede, nei casi ritenuti opportuni o necessari, ad analizzarne il contenuto con i dirigenti interessati.
4. Il rapporto annuale in forma riepilogativa è presentato al coordinamento dei dirigenti e trasmesso all'Ufficio di Presidenza.
Art. 89
Controllo di gestione
1. Il controllo di gestione è attivato per misurare la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, attraverso la verifica dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e la corretta gestione delle risorse.
2. La struttura preposta al controllo di gestione procede periodicamente alla rilevazione:
a) dei costi sostenuti ripartiti per i centri di costo individuati dalla direzione generale all'inizio dell'esercizio, anche in coerenza con i programmi approvati dall'Ufficio di Presidenza;
b) degli indicatori contabili ed extra contabili individuati in sede di approvazione dei programmi.
3. Le predette rilevazioni sono effettuate attraverso l'elaborazione dei dati rilevabili dal sistema di contabilità generale economico-analitico e attraverso altri strumenti idonei a rilevazioni di carattere quantitativo/qualitativo.
4. Al termine dell'esercizio finanziario, la struttura preposta fornisce al direttore generale l'analisi delle risultanze del controllo di gestione, per la valutazione dei risultati di ogni struttura in termini finanziari ed economici. Il direttore generale provvede ad informare l'Ufficio di Presidenza, la Commissione assembleare competente e i dirigenti in merito a quanto rilevato, anche ai fini della predisposizione del bilancio e della relazione previsionale e programmatica.
Art. 90
Controllo di indirizzo strategico
1. Il controllo di indirizzo strategico è attivato al fine di valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti, secondo le forme individuate con delibera dell'Ufficio di Presidenza.
2. La struttura preposta al controllo di indirizzo strategico produce periodicamente e con cadenza almeno annuale report descrittivi e materiale rappresentativo dello stato di avanzamento dei programmi delle strutture, per l'analisi degli scostamenti tra azioni programmate e interventi realizzati, nonché della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa in relazione agli obiettivi strategici programmati.
3. La documentazione di cui al comma 2 è trasmessa all'Ufficio di Presidenza, al direttore generale e ai dirigenti.
Art. 91
Vigilanza sugli agenti contabili e sui funzionari delegati
1. La struttura organizzativa competente in materia di bilancio dispone verifiche periodiche di cassa ed ispezioni volte ad accertare l'esistenza presso gli incaricati delle somme conferite, la regolarità dei pagamenti disposti od effettuati, la regolare tenuta dei registri di inventario.
2. La medesima struttura organizzativa può altresì provvedere ad ispezioni per riconoscere l'esistenza presso i funzionari delegati delle somme prelevate e la regolarità dei pagamenti disposti od effettuati.

Note del Redattore:

Il presente regolamento interno è stato emanato con decreto della Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 28 febbraio 2013, n. 1

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