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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato20/05/2021
2. Testo Coordinato29/05/2020
3. Testo Coordinato06/11/2019
4. Testo Coordinato01/08/2019
5. Testo Coordinato27/12/2018
6. Testo Coordinato27/07/2018
7. Testo Coordinato18/07/2017
8. Testo Coordinato18/07/2017
9. Testo Coordinato15/07/2016
10. Testo Coordinato30/05/2016
11. Testo Coordinato29/12/2015
12. Testo Coordinato30/07/2015
13. Testo Coordinato24/07/2014
14. Testo Coordinato24/07/2014
15. Testo Coordinato30/06/2014
16. Testo Coordinato13/12/2011
17. Testo Coordinato12/02/2010
18. Testo Coordinato12/02/2010
19. Testo Coordinato24/12/2009
20. Testo Coordinato30/11/2009
21. Testo Coordinato30/10/2008
22. Testo Coordinato28/07/2006
23. Testo Coordinato27/07/2005
24. Testo Coordinato18/02/2005
25. Testo Coordinato28/12/2004
26. Testo Coordinato28/07/2004
27. Testo Coordinato15/04/2004
28. Testo Coordinato20/01/2004
29. Testo Coordinato20/01/2004
30. Testo Coordinato13/03/2003
31. Testo Coordinato13/03/2003
32. Testo Originale26/04/1999

Data di pubblicazione della legge modificante : 20/07/1982

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 luglio 1982, n. 32

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 MAGGIO 1982, N. 19 "NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, VETERINARIA E FARMACEUTICA"

(Legge di pura modifica degli articoli 22, 26, 28, 29, 31 e 44 della L.R. 4 maggio 1982 n. 19)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 81 del 20 luglio 1982

Art. 2
Competenze della Regione
L'art. 26 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19, è così sostituito:
"Sono di competenza della Giunta regionale le funzioni amministrative concernenti i provvedimenti in tema di:
a) formazione della pianta organica delle farmacie;
b) revisione biennale della pianta organica delle farmacie
c) istituzione e gestione dei dispensari farmaceutici;
d) istituzione di farmacie succursali.
La Giunta regionale adotta i provvedimenti indicati nel comma precedente sentiti i pareri dei Consigli comunali e dei Comitati di gestione delle Unità Sanitarie Locali interessati e di una apposita Commissione nominata dall'Assessore regionale alla Sanità per ogni provincia e formata da un farmacista del ruolo nominativo regionale o del ruolo regionale, che la presiede, e da quattro farmacisti scelti su terne proposte dall'Ordine professionale, dall'Associazione titolari di farmacie più rappresentative, dalle farmacie pubbliche e dai rappresentanti sindacali dei farmacisti non titolari.
I suddetti pareri vanno comunicati, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di richiesta. "

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