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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 13

(sostituito comma 2 da art. 6 L.R. 24 ottobre 1983 n. 38)

1. Nella prima applicazione le tasse sulle concessioni regionali sono determinate nella misura pari alle corrispondenti tasse erariali.
2. La Regione, a decorrere dal 1984, potrà disporre annualmente di aumentare le tasse sulle concessioni regionali in misura non superiore al 20% degli importi stabiliti nel periodo immediatamente precedente.
3. In luogo di questo aumento, la Regione potrà disporre di maggiorare gli stessi tributi in misura non superiore alla più elevata percentuale corrispondente alla variazione dei numeri indici del costo della vita, risultante dai dati pubblicati dell'ISTAT, verificatasi a decorrere dalla data di applicazione dell'ultima determinazione di tariffa e, comunque, da epoca non anteriore al 1983.

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