LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1971, n. 1
LEGGE REGIONALE SUI TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE
Art. 9
(sostituito da art. 10 L.R. 21 dicembre 2012 n. 15)
1. L'ammontare dell'imposta sulle concessioni di coltivazione di miniere di minerali solidi è determinata nella misura del 300 per cento del canone di concessione.
2. L'imposta sulle concessioni relative ai beni del demanio marittimo è determinata nella misura del 5 per cento del canone.