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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1972, n. 4

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 7 marzo 77 n. 10.

Art. 2
La Giunta regionale, mediante convenzione, affida il servizio di tesoreria, a trattativa privata, ad uno o più istituti di credito di notoria solidità esercenti l'attività del credito nel territorio della Regione Emilia Romagna, ovvero ad un consorzio fra istituti di credito.

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