Art. 2
(sostituito da art. 1 L.R. 7 marzo 1977 n. 10)
La Giunta regionale, mediante convenzione, affida il servizio di tesoreria, a trattativa privata, ad uno o più istituti di credito di notoria solidità esercenti l'attività del credito nel territorio della Regione Emilia Romagna, ovvero ad un consorzio fra istituti di credito.