Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 21/12/2007 | ||
2. | 28/12/2003 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 16/05/1972
LEGGE REGIONALE 15 maggio 1972, n. 5
NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE ALLA REGIONE DALLA LEGGE STATALE 22 OTTOBRE 1971, N. 865.
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 6 del 16 maggio 1972
Art. 2
Al Consiglio regionale spetta:
- indicare le esigenze prioritarie in materia di edilizia economica e popolare da trasmettere al Comitato per l'edilizia residenziale, di cui all'art. 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ;
- approvare i programmi di localizzazione di cui all'art. 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ;
- adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione, nei modi ed entro i termini stabiliti, delle funzioni delegate a norma dell'art. 4, commi I e II, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e per l'impiego dei fondi di cui al III comma dello stesso articolo 4;
- autorizzare i comuni e i loro consorzi alla formazione del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ;
- autorizzare i comuni a costituire i consorzi per la formazione dei piani di zona consortili a norma dell'art. 28 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ;
- coordinare ed indicare le priorità delle richieste di finanziamento sul fondo speciale di urbanizzazione, avanzate dai comuni interessati, di cui agli articoli 45 e 47 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ;
- eleggere i tre membri del Consiglio di amministrazione degli Istituti Autonomi Case Popolari operanti su un territorio provinciale con popolazione superiore ad un milione di abitanti, di cui all'art. 6 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ;
- nominare i componenti le Commissioni tecniche costituite presso ciascun Istituto Autonomo Case Popolari provinciale ai sensi dell'art. 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 .