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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1972, n. 5

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE ALLA REGIONE DALLA LEGGE STATALE 22 OTTOBRE 1971, N. 865.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 6 del 16 maggio 1972

Art. 4
In conformità con gli indirizzi politici e amministrativi determinati dal Consiglio, il Presidente della Giunta regionale, sentito il parere della Giunta, esercita le seguenti funzioni:
- emana, sentita la competente Commissione consiliare, il decreto di delimitazione dei centri edificati nel caso previsto dall'ultimo comma dell' art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno;
- stipula, su conforme deliberazione della Giunta, le convenzioni di cui agli artt. 4, 57, 64 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno;
- richiede ai comuni, ai sensi del III comma dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno, l'adozione della delibera di cui al I comma dello stesso articolo;
- approva con decreto, sentita la competente Commissione consiliare, i regolamenti edilizi, i programmi di fabbricazione, i piani di zona per l'edilizia economica e popolare, i piani particolareggiati di esecuzione dei piani regolatori generali, di cui al I comma dell'art. 7 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno;
- esercita, sentita la competente Commissione consiliare, i poteri trasferiti alla Regione di cui agli articoli 26 e 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 Sito esterno, nonchè quelli di nulla osta di cui all'art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357 Sito esterno, nonchè i nulla osta per i piani di lottizzazione di cui al I comma dell'art. 7 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno.

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