Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1972, n. 5

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE ALLA REGIONE DALLA LEGGE STATALE 22 OTTOBRE 1971, N. 865.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 6 del 16 maggio 1972

Art. 5
Spetta alla Giunta regionale:
- predisporre i programmi di localizzazione di cui all'art. 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno;
- nominare i presidenti e, ove previsti dai vigenti statuti, i vice presidenti degli Istituti Autonomi Case Popolari della Regione ai sensi dell'art. 6 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno;
- nominare un componente del collegio dei sindaci degli Istituti Autonomi Case Popolari della Regione con funzione di presidente del collegio stesso, scelto tra gli iscritti all'albo dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 6 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno;
- esercitare le attività relative al censimento dei fabbisogni abitativi in collaborazione con il Comitato per l'edilizia residenziale, ai sensi dell' articolo 8 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno, sentita la competente Commissione consiliare.

Espandi Indice