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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato15/04/2004

Data di pubblicazione della legge modificante : 16/05/1972

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1972, n. 5

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE ALLA REGIONE DALLA LEGGE STATALE 22 OTTOBRE 1971, N. 865.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 6 del 16 maggio 1972

Art. 7
Gli elenchi degli strumenti urbanistici presentati per le approvazioni e di quelli approvati, sono periodicamente e tempestivamente pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
NORME TRANSITORIE E FINALI
I
In conformità con gli indirizzi politici e amministrativi fissati dal Consiglio, gli strumenti urbanistici di cui all'art. 4 della presente legge, trasmessi per le approvazioni prima della data della pubblicazione della presente legge, su conforme deliberazione della Giunta, sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
II
Il Consiglio regionale può decidere che la Commissione consiliare collabori, ai sensi dell'art. 20, IV comma, dello Statuto, nell'esame di quegli strumenti urbanistici che reputa di particolare rilievo.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, II comma, della Costituzione Sito esterno ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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