Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 15/04/2004 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 16/05/1972
LEGGE REGIONALE 15 maggio 1972, n. 5
NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE ALLA REGIONE DALLA LEGGE STATALE 22 OTTOBRE 1971, N. 865.
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 6 del 16 maggio 1972
Art. 7
Gli elenchi degli strumenti urbanistici presentati per le approvazioni e di quelli approvati, sono periodicamente e tempestivamente pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
NORME TRANSITORIE E FINALI | |
I | |
In conformità con gli indirizzi politici e amministrativi fissati dal Consiglio, gli strumenti urbanistici di cui all'art. 4 della presente legge, trasmessi per le approvazioni prima della data della pubblicazione della presente legge, su conforme deliberazione della Giunta, sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale. | |
II | |
Il Consiglio regionale può decidere che la Commissione consiliare collabori, ai sensi dell'art. 20, IV comma, dello Statuto, nell'esame di quegli strumenti urbanistici che reputa di particolare rilievo. |
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, II comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.