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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1972, n. 5

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE ALLA REGIONE DALLA LEGGE STATALE 22 OTTOBRE 1971, N. 865.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 6 del 16 maggio 1972

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
L'esercizio delle funzioni attribuite dalla legge statale 22 ottobre 1971, n. 865, è disciplinato dalla presente legge, fino all'entrata in vigore della legge urbanistica regionale e della deliberazione consiliare che conferisce deleghe delle funzioni amministrative alle province, ai comuni e ad altri enti locali di cui all'art. 57 dello Statuto.
Art. 2
Al Consiglio regionale spetta:
- indicare le esigenze prioritarie in materia di edilizia economica e popolare da trasmettere al Comitato per l'edilizia residenziale, di cui all'art. 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno;
- approvare i programmi di localizzazione di cui all'art. 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno;
- adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione, nei modi ed entro i termini stabiliti, delle funzioni delegate a norma dell'art. 4, commi I e II, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno e per l'impiego dei fondi di cui al III comma dello stesso articolo 4;
- autorizzare i comuni e i loro consorzi alla formazione del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno;
- autorizzare i comuni a costituire i consorzi per la formazione dei piani di zona consortili a norma dell'art. 28 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno;
- coordinare ed indicare le priorità delle richieste di finanziamento sul fondo speciale di urbanizzazione, avanzate dai comuni interessati, di cui agli articoli 45 e 47 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno;
- eleggere i tre membri del Consiglio di amministrazione degli Istituti Autonomi Case Popolari operanti su un territorio provinciale con popolazione superiore ad un milione di abitanti, di cui all'art. 6 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno;
- nominare i componenti le Commissioni tecniche costituite presso ciascun Istituto Autonomo Case Popolari provinciale ai sensi dell'art. 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno.
Art. 3
Al Presidente della Giunta spetta:
- dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e gli adempimenti conseguenti ai sensi degli artt. 11, 12, 15 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno;
- approvare con decreto il piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, di cui al II comma dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno;
- scegliere l'area per la localizzazione dei programmi costruttivi per i comuni che non dispongono dei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167 Sito esterno, nel caso previsto dal penultimo comma dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno.
Art. 4
In conformità con gli indirizzi politici e amministrativi determinati dal Consiglio, il Presidente della Giunta regionale, sentito il parere della Giunta, esercita le seguenti funzioni:
- emana, sentita la competente Commissione consiliare, il decreto di delimitazione dei centri edificati nel caso previsto dall'ultimo comma dell' art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno;
- stipula, su conforme deliberazione della Giunta, le convenzioni di cui agli artt. 4, 57, 64 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno;
- richiede ai comuni, ai sensi del III comma dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno, l'adozione della delibera di cui al I comma dello stesso articolo;
- approva con decreto, sentita la competente Commissione consiliare, i regolamenti edilizi, i programmi di fabbricazione, i piani di zona per l'edilizia economica e popolare, i piani particolareggiati di esecuzione dei piani regolatori generali, di cui al I comma dell'art. 7 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno;
- esercita, sentita la competente Commissione consiliare, i poteri trasferiti alla Regione di cui agli articoli 26 e 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 Sito esterno, nonchè quelli di nulla osta di cui all'art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357 Sito esterno, nonchè i nulla osta per i piani di lottizzazione di cui al I comma dell'art. 7 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno.
Art. 5
Spetta alla Giunta regionale:
- predisporre i programmi di localizzazione di cui all'art. 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno;
- nominare i presidenti e, ove previsti dai vigenti statuti, i vice presidenti degli Istituti Autonomi Case Popolari della Regione ai sensi dell'art. 6 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno;
- nominare un componente del collegio dei sindaci degli Istituti Autonomi Case Popolari della Regione con funzione di presidente del collegio stesso, scelto tra gli iscritti all'albo dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 6 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno;
- esercitare le attività relative al censimento dei fabbisogni abitativi in collaborazione con il Comitato per l'edilizia residenziale, ai sensi dell' articolo 8 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno, sentita la competente Commissione consiliare.
Art. 6
La Giunta regionale, al fine di agevolare la determinazione degli indirizzi politici e amministrativi del Consiglio, presenta periodiche relazioni al Consiglio regionale sullo stato della pianificazione urbanistica nella Regione e sugli strumenti urbanistici approvati.
Art. 7
Gli elenchi degli strumenti urbanistici presentati per le approvazioni e di quelli approvati, sono periodicamente e tempestivamente pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
NORME TRANSITORIE E FINALI
I
In conformità con gli indirizzi politici e amministrativi fissati dal Consiglio, gli strumenti urbanistici di cui all'art. 4 della presente legge, trasmessi per le approvazioni prima della data della pubblicazione della presente legge, su conforme deliberazione della Giunta, sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
II
Il Consiglio regionale può decidere che la Commissione consiliare collabori, ai sensi dell'art. 20, IV comma, dello Statuto, nell'esame di quegli strumenti urbanistici che reputa di particolare rilievo.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, II comma, della Costituzione Sito esterno ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 15 maggio 1972

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