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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 1972, n. 8

INDENNITA' AI CONSIGLIERI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 25 del 12 ottobre 1972

Art. 6
Ai consiglieri regionali compete l'abbonamento ferroviario dal Comune di residenza al capoluogo della regione nonchè l'abbonamento per la circolazione autostradale.
Art. 7
I conguagli rispetto agli acconti percepiti dai consiglieri regionali vanno computati alla stregua degli importi fissati negli articoli precedenti a partire dalla data di proclamazione dei singoli consiglieri e, per gli assegni integrativi di cui all'art. 3, dalla data di assunzione della carica.
Art. 8
Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, compresi quelli previsti nell'art. 7 ammontano, per l'esercizio 1972, a complessive L. 687.000.000. La somma di cui sopra fa carico al bilancio 1972:
quanto a L. 551.000.000 al capitolo 00100 " Spese per il funzionamento del Consiglio regionale ";
quanto a L. 136.000.000 al capitolo 04100 " Assegni e rimborsi spese al Presidente ed ai membri della Giunta regionale ".
Per l'esercizio 1973 e successivi l'onere complessivo è previsto in L. 480.000.000, di cui 400.000.000 a carico del capitolo di spesa corrispondente al capitolo 00100 del bilancio 1972, e L. 80.000.000 a carico del capitolo corrispondente al capitolo 04100 del bilancio 1972, che verranno iscritti nei rispettivi bilanci.

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