LEGGE REGIONALE 11 ottobre 1972, n. 8
INDENNITA' AI CONSIGLIERI REGIONALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 25 del 12 ottobre 1972
Art. 4
Gli assegni integrativi di cui al precedente articolo 3 non sono fra loro cumulabili.
Ai consiglieri regionali che siano dipendenti dello Stato e di Enti pubblici si applicano le norme della legge 12- 12- 1966, n. 1078 .