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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 1972, n. 8

INDENNITA' AI CONSIGLIERI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 25 del 12 ottobre 1972

Art. 5
L'indennità di presenza ai consiglieri regionali è stabilita in una parte corrisposta a giornata di presenza ed in una quota forfettaria mensile, fissate entrambe in relazione alla distanza della residenza del capoluogo sede della Regione e, per quanto concerne la seconda, in rapporto alle funzioni svolte.
L'indennità a giornata di presenza per le riunioni del Consiglio regionale, dell'Ufficio di Presidenza, della Conferenza dei capi gruppo, della Giunta regionale, delle Commissioni consiliari permanenti è fissata nelle seguenti misure da corrispondersi non più di una volta al giorno:
L.6.000 per i consiglieri residenti nel Comune di Bologna e del Comprensorio intercomunale di Bologna;
L.10.000 per i consiglieri residenti in altri Comuni fino a 80 km. di distanza del capoluogo;
L.12.000 per i consiglieri residenti in Comuni distanti oltre 80 km. dal capoluogo.
Le distanze di cui al comma precedente sono determinate dall'Ufficio di Presidenza in base al percorso ferroviario o di altri servizi di pubblico trasporto.
Le quote forfettarie mensili, sempre in relazione ai tre gruppi indicati in precedenza, sono stabilite nelle seguenti misure nette:
a) per il Presidente della Giunta e per il Presidente del Consiglio regionale rispettivamente
L.170.000 L.220.000 L.220.000
b) per gli assessori regionali
L.70.000 L.120.000 L.120.000
b)
c) per i membri dell'Ufficio di Presidenza e per i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti
L.50.000 L.80.000 L.80.000
d) per i consiglieri regionali
L.30.000 L.70.000 L.70.000