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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 1972, n. 8

INDENNITA' AI CONSIGLIERI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 25 del 12 ottobre 1972

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Le indennità di carica e di presenza ai consiglieri regionali, comprensive del rimborso spese per l'espletamento del mandato, sono regolate dalla presente legge.
Art. 2
L'indennità di carica dei consiglieri regionali è fissata nella misura di L.400.000 mensili da corrispondersi per dodici mensilità.
Art. 3
Gli assegni integrativi al Presidente della Giunta, al Presidente del Consiglio, agli Assessori, ai componenti dell'Ufficio di Presidenza e ai membri del Consiglio in relazione alle funzioni ed alle attività svolte, di cui agli artt. 11 e 36 dello Statuto, sono stabiliti nelle seguenti misure mensili:
a) al Presidente della Giunta ed al Presidente del Consiglio regionale: L.250.000
b) ai componenti della Giunta regionale: L.175.000
c) ai vice - presidenti del Consiglio regionale: L.150.000
d) ai segretari dell'Ufficio di Presidenza ed ai Presidenti delle Commissioni permanenti: L.100.000
Art. 4
Gli assegni integrativi di cui al precedente articolo 3 non sono fra loro cumulabili.
Ai consiglieri regionali che siano dipendenti dello Stato e di Enti pubblici si applicano le norme della legge 12- 12- 1966, n. 1078 Sito esterno.
Art. 5
L'indennità di presenza ai consiglieri regionali è stabilita in una parte corrisposta a giornata di presenza ed in una quota forfettaria mensile, fissate entrambe in relazione alla distanza della residenza del capoluogo sede della Regione e, per quanto concerne la seconda, in rapporto alle funzioni svolte.
L'indennità a giornata di presenza per le riunioni del Consiglio regionale, dell'Ufficio di Presidenza, della Conferenza dei capi gruppo, della Giunta regionale, delle Commissioni consiliari permanenti è fissata nelle seguenti misure da corrispondersi non più di una volta al giorno:
L.6.000 per i consiglieri residenti nel Comune di Bologna e del Comprensorio intercomunale di Bologna;
L.10.000 per i consiglieri residenti in altri Comuni fino a 80 km. di distanza del capoluogo;
L.12.000 per i consiglieri residenti in Comuni distanti oltre 80 km. dal capoluogo.
Le distanze di cui al comma precedente sono determinate dall'Ufficio di Presidenza in base al percorso ferroviario o di altri servizi di pubblico trasporto.
Le quote forfettarie mensili, sempre in relazione ai tre gruppi indicati in precedenza, sono stabilite nelle seguenti misure nette:
a) per il Presidente della Giunta e per il Presidente del Consiglio regionale rispettivamente
L.170.000 L.220.000 L.220.000
b) per gli assessori regionali
L.70.000 L.120.000 L.120.000
b)
c) per i membri dell'Ufficio di Presidenza e per i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti
L.50.000 L.80.000 L.80.000
d) per i consiglieri regionali
L.30.000 L.70.000 L.70.000
Art. 6
Ai consiglieri regionali compete l'abbonamento ferroviario dal Comune di residenza al capoluogo della regione nonchè l'abbonamento per la circolazione autostradale.
Art. 7
I conguagli rispetto agli acconti percepiti dai consiglieri regionali vanno computati alla stregua degli importi fissati negli articoli precedenti a partire dalla data di proclamazione dei singoli consiglieri e, per gli assegni integrativi di cui all'art. 3, dalla data di assunzione della carica.
Art. 8
Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, compresi quelli previsti nell'art. 7 ammontano, per l'esercizio 1972, a complessive L. 687.000.000. La somma di cui sopra fa carico al bilancio 1972:
quanto a L. 551.000.000 al capitolo 00100 " Spese per il funzionamento del Consiglio regionale ";
quanto a L. 136.000.000 al capitolo 04100 " Assegni e rimborsi spese al Presidente ed ai membri della Giunta regionale ".
Per l'esercizio 1973 e successivi l'onere complessivo è previsto in L. 480.000.000, di cui 400.000.000 a carico del capitolo di spesa corrispondente al capitolo 00100 del bilancio 1972, e L. 80.000.000 a carico del capitolo corrispondente al capitolo 04100 del bilancio 1972, che verranno iscritti nei rispettivi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.

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