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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 1972, n. 9

NORME TRANSITORIE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE O DELEGATE ALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA AI SENSI DEI DPR 14 GENNAIO 1972 Sito esterno NUMERI 1- 2- 3- 4- 5- 6, E DEI DPR 15 GENNAIO 1972 Sito esterno, NUMERI 7- 8- 9- 10- 11

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 26 del 12 ottobre 1972

Art. 8
Sono fatte salve, in quanto applicabili e in quanto compatibili con la presente legge e con la legge regionale 15 maggio 1972, n. 5, fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di riordinamento delle funzioni di cui all'art. 1, le norme sostanziali e procedurali vigenti, anche se relative all'acquisizione di pareri tecnici.
Restano parimenti salve le disposizioni di cui alla legge regionale 15 maggio 1972, n. 5.

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