Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 1972, n. 9

NORME TRANSITORIE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE O DELEGATE ALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA AI SENSI DEI DPR 14 GENNAIO 1972 Sito esterno NUMERI 1- 2- 3- 4- 5- 6, E DEI DPR 15 GENNAIO 1972 Sito esterno, NUMERI 7- 8- 9- 10- 11

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 26 del 12 ottobre 1972

Art. 1
L'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione Emilia - Romagna ai sensi dei DPR 14 gennaio 1972 Sito esterno nn. 1- 2- 3- 4- 5- 6 e dei DPR 15 gennaio 1972 Sito esternonn. 7- 8- 9- 10- 11, già di competenza del Capo dello Stato, degli organi centrali o periferici, individuali o collegiali, dello Stato, o di commissioni, comitati ed organismi vari da essi dipendenti o comunque operanti nell'ambito degli stessi, nonchè di enti, aziende e consorzi sottoposti alla vigilanza ed alla tutela della Regione, esclusi gli enti locali nei cui confronti la Regione non ha poteri di ordinamento, è transitoriamente disciplinato dalla presente legge.
Le disposizioni della presente legge perderanno efficacia con l'entrata in vigore:
a) delle leggi che, entro un anno dalla promulgazione di questa legge, conferiranno la delega delle funzioni agli enti locali di cui all'art. 57 dello Statuto;
b) della legge che, à termini dell'art. 61, IV comma, e della II disposizione transitoria e finale dello Statuto, deve disciplinare l'organizzazione degli uffici e la loro sfera di competenza;
c) delle leggi di riordinamento delle funzioni amministrative e degli enti sottoposti alla vigilanza ed alla tutela della Regione, da emanarsi entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
L'entrata in vigore delle leggi di cui al precedente comma comporterà l'abrogazione delle norme della presente legge, disciplinanti la stessa materia.

Espandi Indice