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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 1972, n. 9

NORME TRANSITORIE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE O DELEGATE ALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA AI SENSI DEI DPR 14 GENNAIO 1972 Sito esterno NUMERI 1- 2- 3- 4- 5- 6, E DEI DPR 15 GENNAIO 1972 Sito esterno, NUMERI 7- 8- 9- 10- 11

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 26 del 12 ottobre 1972

Art. 2
Il Consiglio regionale, in riferimento alle funzioni trasferite di cui al precedente articolo, esercita le attribuzioni previste dall'art. 7 dello Statuto; in particolare spetta al Consiglio regionale:
a) determinare gli indirizzi politici ed amministrativi;
b) emanare gli atti di carattere normativo, ivi compresi gli atti amministrativi che determinano criteri generali di intervento e prescrizioni di massima;
c) approvare i programmi ed i piani di intervento settoriale ed i conseguenti programmi di attuazione;
d) esercitare le funzioni di vigilanza, trasferite alla Regione, su enti, aziende e consorzi, fermo restando il potere di iniziativa autonoma e di attuazione della Giunta di cui all'art. 24 dello Statuto;
e) approvare, nei casi previsti dalla legge, i bilanci preventivi e le relative variazioni ed i bilanci consuntivi degli enti, aziende e consorzi i cui atti non sono sottoposti all'organo regionale di controllo, nonchè i documenti programmatici e le relazioni ad essi allegate;
f) provvedere alle nomine spettanti alla Regione presso enti, aziende, consorzi, commissioni e comitati quando espresse disposizioni non ne attribuiscano la competenza ad altri organi regionali;
g) deliberare sull'assegnazione e sulla ripartizione dei finanziamenti in relazione ai programmi ed ai piani di cui al punto c);
h) determinare la rettifica dei confini comunali per comprovate esigenze locali di cui all'art. 32 del RD 3 marzo 1934 n. 383, nonchè la determinazione delle sedi municipali e le altre funzioni di cui all'art. 7 n. 17, dello Statuto;
i) provvedere alla costituzione o allo scioglimento di enti, aziende e consorzi obbligatori nonchè di società interregionali in relazione alle materie di cui all'art. 1;
l) provvedere alla designazione, nei casi previsti dalla legge, degli organi di amministrazione ordinaria di enti, aziende e consorzi.
Con la presente legge sono delegate alla Giunta regionale le nomine spettanti alla Regione presso commissioni e comitati.

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