LEGGE REGIONALE 11 ottobre 1972, n. 9
NORME TRANSITORIE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE O DELEGATE ALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA AI SENSI DEI DPR 14 GENNAIO 1972
NUMERI 1- 2- 3- 4- 5- 6, E DEI DPR 15 GENNAIO 1972
, NUMERI 7- 8- 9- 10- 11


BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 26 del 12 ottobre 1972
Art. 4
La Giunta, nell'ambito delle sue competenze, esercita le residue funzioni amministrative trasferite di cui all'art. 1, non attribuibili alla competenza del Consiglio o del Presidente della Regione in base agli articoli precedenti.
Le funzioni amministrative esercitate dalla Giunta sulla base del comma precedente possono essere da quest' ultima delegate al Presidente o a singoli componenti la Giunta stessa, secondo le direttive da questa deliberate. Spetta, comunque, al Presidente, il coordinamento delle funzioni delegate.