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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 1972, n. 9

NORME TRANSITORIE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE O DELEGATE ALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA AI SENSI DEI DPR 14 GENNAIO 1972 Sito esterno NUMERI 1- 2- 3- 4- 5- 6, E DEI DPR 15 GENNAIO 1972 Sito esterno, NUMERI 7- 8- 9- 10- 11

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 26 del 12 ottobre 1972

Art. 5
Le funzioni amministrative trasferite di cui all' art. 1, già di competenza degli uffici periferici dello Stato trasferiti alla Regione, continuano ad essere esercitate dagli stessi uffici, quali organi della Regione, dalle leggi vigenti.
Le funzioni amministrative trasferite o delegate, già di competenza di organi collegiali, quali comitati, commissioni, operanti presso uffici periferici, trasferiti dallo Stato alla Regione, continuano ad essere esercitate dagli stessi organi quali organi della Regione, con le competenze stabilite dalle leggi vigenti.
Alla Giunta, o in base alla delega di cui al precedente art. 4, ai singoli assessori spetta impartire direttive vincolanti agli uffici periferici sia in materie di carattere generale che per affari particolari.
Spetta alla Giunta, nei casi previsti dalla legge, la facoltà di avocazione e revoca degli atti degli organi gerarchicamente dipendenti, nonchè la facoltà di sostituzione.
La Giunta può altresì delegare, agli uffici periferici o a singoli funzionari, in base a direttive vincolanti, altre funzioni di propria competenza.

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